Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la modifica legislativa della legge n. 60 del 2005 ha previsto ulteriori ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva, prevedendo una presunzione di non conoscenza del procedimento o del provvedimento, e ha stabilito con l'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. che la notifica al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, sia equiparabile alla notifica all'imputato personalmente. Invece, la notifica eseguita al difensore d'ufficio, presso il quale l'indagato aveva eletto domicilio in sede di udienza di convalida, se da un lato costituisce prova della conoscenza del procedimento, non può costituire prova della conoscenza della sentenza e della volontà di non impugnarla.
Commentario • 1
- 1. Condanna in contumacia revocata nonstante l'arresto (Cass. 20526/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2006, n. 23549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23549 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 09/05/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1088
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 41095/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA MI, nato in [...] il [...];
contro la sentenza 5 agosto 2005 della Corte d'appello di Venezia;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Carcano;
Lette le richieste del Procuratore Generale con le quali si conclude per l'annullamento della ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che RA MI propone ricorso contro la ordinanza 5 agosto 2005 della Corte d'Appello di Milano con la quale è stata respinta la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza 29 settembre 2001, passata in giudicato il 23 luglio 2002 e per la quale è stato arrestato il 30 luglio 2005;
che, ad avviso della Corte d'appello, RA è stato arrestato in flagranza di reato per il quale è stato processato e poi condannato, venendo interrogato dal giudice in sede di convalida e quindi poi scarcerato;
che la situazione descritta avrebbe comportato la conoscenza del procedimento a suo carico e pertanto non vi erano le condizioni per applicare la restituzione nel termine, in quanto la scarcerazione dopo la convalida da parte del giudice non riguarda la mancata conoscenza della pendenza specifica di per sè sola rilevante per l'operatività dell'istituto della restituzione nel termine, in quanto l'imputato avrebbe potuto attivarsi, una volta avuta conoscenza della pendenza, per conoscere l'ulteriore sua posizione;
che il ricorrente deduce la violazione di legge e rileva l'erronea applicazione della nuova disciplina per la quale si richiede l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte del soggetto il quale abbia volontariamente rinunciato a comparire;
che la norma in tema di restituzione in termini, come novellata dalla L. n. 17 del 2005 è formulata nel senso che vi deve essere il raggiungimento della prova positiva dell'effettiva conoscenza;
che RA non solo non sarebbe a conoscenza del provvedimento pronunciato nei suoi confronti del quale ha avuto conoscenza solo il 15 giugno 2005 data del suo arresto, bensì anche del procedimento in quanto il giudice non ha convalidato il suo arresto per mancata flagranza e non applicato la misura custodiate, disponendo la scarcerazione per mancanza di gravi indizi di colpevolezza;
che la situazione descritta ha ingenerato la convinzione che RA una volta scarcerato aveva definito la sua pendenza, erronea comprensione dovuta alla scarsa conoscenza della lingua italiana;
che all'atto della scarcerazione aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore avv. Doro Giancarlo, senza rendersi conto del significato di tale atto e delle conseguenze che esso avrebbe comportato;
che il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, in quanto dagli atti risulta che al momento della scarcerazione RA elesse proprio domicilio presso il suo difensore d'ufficio e presso lo studio di questi è avvenuta la notifica dell'estratto contumaciale;
che, inoltre, pone in risalto il Procuratore generale, RA all'epoca dell'udienza si convalida , come risulta dal verbale d'udienza, era in Italia da 7/8 giorni e, pertanto, è verosimile che non si sia reso conto delle conseguenze dell'elezione del domicilio e che il difensore d'ufficio non gli abbia dato notizia della sentenza di condanna;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
Considerato che la situazione rappresentata e descritta in narrativa è tale ritenere, senza la necessità di ulteriori accertamenti, la mancata conoscenza della sentenza di condanna contumaciale pronunciata il 29 giugno 2001 dal Tribunale di Padova, in considerazione della circostanza della elezione del domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio al momento della scarcerazione;
che questa Corte si è pronunciata nel senso che la modifica dell'art. 175 c.p.p., comma 2, introdotta dalla L. n. 60 del 2005, ha prodotto, da un lato, un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva delle sentenze contumaciali, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento, una presunzione di non conoscenza, dall'altro, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, ha previsto che la notifica al difensore di fiducia sia del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente e ciò comporta che, mentre la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva, la notifica effettuata nei confronti di un difensore d'ufficio non è idonea di per sè a provare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento (Sez. 1^, 6 aprile 2006, dep., 10 maggio 2006, n. 16002/06);
che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, come posto in rilievo dal Procuratore Generale, unitamente al rilevo, desunto verbale d'udienza di convalida, della presenza di RA solo da pochi giorni in Itala, rendono evidente che non risulta dagli atti nè l'effettiva conoscenza della sentenza di condanna da parte di MI RA ne' che questi abbia rinunciato a impugnarla;
che, ad avviso del Collegio, è superfluo il rinvio al giudice a quo per un ulteriore esame, in quanto le circostanze risultanti dagli atti processuali confermano la presunzione di non effettiva conoscenza della sentenza contumaciale di condanna e anzi sono da dimostrare che tale conoscenza non vi sia stata e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e il ricorrente va restituito nel termine, ex art. 175 c.p.p., comma 2, per proporre appello conto la sentenza 29 giugno 2001 del Tribunale di Padova;
che, a norma dell'art. 176 c.p.p., comma 2, là dove è concessa la restituzione in termini dalla Corte di Cassazione al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito, che nel nostro caso è la Corte d'appello di Venezia cui gli atti vanno trasmessi per gli ulteriori effetti e comunque per ogni altro provvedimento conseguente alla cessazione del titolo esecutivo, risultando che il ricorrente è in stato di detenzione per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e restituisce nel termine per proporre appello avverso la sentenza 29 giugno 2001 il ricorrente, trasmette gli atti alla Corte d'appello di Venezia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006