Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
Il pubblico ministero non può rigettare l'istanza di revoca del sequestro, ma deve trasmettere gli atti al G.i.p. con il proprio parere a norma del terzo comma dell'art. 321 cod. proc. pen.. Ne consegue che la Corte di cassazione, qualificato l'atto del pubblico ministero come parere negativo sull'istanza, deve trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari annullando senza rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha deciso in sede di appello contro un provvedimento del pubblico ministero per il quale non è ammesso il rimedio di cui all'art.322 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2006, n. 40972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40972 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 24/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01030
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 028464/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CL IM, N. IL 09/10/1950;
avverso ORDINANZA del 08/06/2006 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. PASSACANTANDO G. annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. PASINO Angelo (Trieste).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 10 dicembre 2005, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso decreto di sequestro preventivo gravante su di una imbarcazione evidenziando a carico del proprietario ME SI il reato previsto dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 282, lett. f per mancato pagamento del dazio doganale dovuto sul prezzo di acquisto del natante al momento della immissione dello stesso nello spazio doganale della Unione Europea.
Avverso il decreto, l'indagato ha proposto istanza di riesame che è stata respinta così come il conseguente ricorso in Cassazione. Successivamente ME ha chiesto al Pubblico Ministero la restituzione del bene che è stata negata sul presupposto che non fossero emersi fatti nuovi.
Contro il provvedimento, l'indagato ha inoltrato appello sostenendo che per effetto del suo stabilimento in Croazia (Stato non appartenente alla Unione Europea), in base alla Convenzione di Istanbul 15 marzo 1993, egli aveva diritto di immettere temporaneamente la sua imbarcazione da diporto nello spazio doganale della Unione Europea, senza essere tenuto allo adempimento degli obblighi doganali e tributari, godendo ex lege di franchigia temporanea di mesi diciotto.
Il Tribunale di Trieste, con ordinanza 8 giugno 2006, ha respinto l'appello ritenendo non fosse provato che l'indagato risiedesse in Croazia all'epoca del sequestro.
Per l'annullamento della ordinanza, il ME ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando che il Pubblico Ministero, non poteva respingere l'istanza di dissequestro, ma rimettere la decisione al Giudice per le indagini preliminari come richiesto dall'art. 321 c.p.p., comma 3. La censura è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dal prendere in esame le residue censure dell'atto di ricorso. Il D.Lgs. n. 12 del 1991, art. 15, integrando la disposizione dell'art. 321 c.p.p., comma 3, ha riconosciuto il potere del Pubblico Ministero di revocare il sequestro preventivo con decreto motivato da notificare a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione;
non è stata introdotta la facoltà dell'organo della accusa di respingere la richiesta di revoca del vincolo reale. In presenza di un istanza dello interessato in tale senso, il Pubblico Ministero, se non intende accoglierla, deve trasmetterla al Giudice con un suo motivato parere negativo;
il Giudice provvede con ordinanza avverso la quale è esperibile il rimedio dell'appello a sensi dell'art. 322 bis c.p.p.. Di conseguenza, la procedura non è stata conforme al modello legale dal momento che il Pubblico Ministero ha esorbitati i limiti delle sue attribuzioni in tema di restituzione di beni sequestrati ed il Tribunale ha deciso in sede di appello contro un provvedimento per il quale non era ammesso il rimedio di cui all'art. 322 bis c.p.p.; le "ordinanze in materia di sequestro preventivo", alle quali fa riferimento la norma, sono quelle emesse dal Giudice e dispositive del vincolo reale. In tale situazione, la Corte deve annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e - qualificato il rigetto del Pubblico Ministero alla istanza di restituzione come parere negativo - trasmettere gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste perché decida sulla richiesta di revoca del sequestro.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificato il rigetto del Pubblico Ministero alla istanza di restituzione come parere negativo, trasmette gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste perché decida sulla revoca del sequestro.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2006