Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2006, n. 40972
CASS
Sentenza 24 ottobre 2006

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Il pubblico ministero non può rigettare l'istanza di revoca del sequestro, ma deve trasmettere gli atti al G.i.p. con il proprio parere a norma del terzo comma dell'art. 321 cod. proc. pen.. Ne consegue che la Corte di cassazione, qualificato l'atto del pubblico ministero come parere negativo sull'istanza, deve trasmettere gli atti al giudice per le indagini preliminari annullando senza rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame ha deciso in sede di appello contro un provvedimento del pubblico ministero per il quale non è ammesso il rimedio di cui all'art.322 cod.proc.pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2006, n. 40972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40972
    Data del deposito : 24 ottobre 2006

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