Sentenza 15 novembre 2012
Massime • 1
Non integra il delitto di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali la condotta del conducente di un veicolo a motore che, sorpreso a guidare senza patente, dichiari falsamente agli agenti di essere munito della abilitazione alla guida pur di non averla al seguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/11/2012, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 15/11/2012
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 2753
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 8454/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IT NI N. IL 05/11/1962;
avverso la sentenza n. 5169/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 26/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile C. che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione De TO DO avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 26 settembre 2012 con la quale, in riforma di quella di primo grado, è stata ritenuta sussistente la violazione dell'art. 495 c.p., comma 1, con esclusione dell'aggravante di cui al comma due, e per l'effetto è stata rideterminata la pena nella misura, dimezzata rispetto all'originaria, di un anno di reclusione.
L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere falsamente dichiarato ai Carabinieri, che redigevano apposito verbale, la qualità di titolare di una valida patente di guida, invece revocata, fatto commesso nel febbraio 2007. In motivazione, la Corte d'appello ha anche posto in evidenza che l'imputato aveva dichiarato ai Carabinieri l'anno della propria nascita diverso da quello effettivo. Deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra la contestazione e quanto addebitato. Invero, il giudice dell'appello aveva ritenuto comprovata la accusa di dichiarazione di false generalità, per avere l'imputato riferito in modo errato l'anno della propria nascita, pur non essendo, tale condotta, ricompresa nel capo di imputazione e nemmeno funzionale all'accertamento di quella effettivamente contestata (falsa dichiarazione della titolarità di una valida patente di guida) per la innocuità del falso commesso: questo non aveva infatti impedito ai militari di accertare immediatamente le effettive generalità. Prosegue il difensore osservando che il solo fatto contestato e processualmente valorizzabile è quello della falsa dichiarazione di avere lasciato la patente a casa, rispetto alla quale, tuttavia, il verbale redatto dai militari non aveva nessuna funzione probatoria. Ed invece l'atto pubblico nel quale la falsa dichiarazione del privato viene trasfusa, deve essere, per far scattare il precetto penale, destinato a provare la verità dei fatti attestati. Se ne sarebbe dovuta inferire la conseguenza che il fatto accertato non è penalmente rilevante.
D'altra parte non poteva farsi carico all'imputato di non avere dichiarato la revoca della patente di guida, per il principio del nemo tenetur se detegere, valido con riferimento alla fattispecie in esame, nell'accertamento della quale era stata verificata la violazione di una norma del codice della strada.
La difesa cita anche la giurisprudenza di legittimità (sentenza numero 852 del 1981 e numero 21402 del 2008, nonché quella delle Sezioni unite numero 1 del 1968) che avrebbero escluso la sussistenza del reato in contestazione in quanto l'abilitazione alla guida di veicoli non costituisce qualità personale.
Il ricorso è fondato.
Occorre in via preliminare dare atto della ammissibilità formale del ricorso, superandosi, in favore del ricorrente, una apparente carenza del requisito della tempestività.
Invero il ricorso avrebbe dovuto essere presentato il 26 gennaio 2012, se è vero, come risulta in atti, che l'estratto contumaciale della sentenza è stato notificato ,come si attesta in ricorso, il 12 dicembre 2011.
Ebbene, il timbro di deposito del ricorso non è agevolmente leggibile e decifrabile, recando una data che, pur apparendo quella del 28 gennaio, tuttavia può essere interpretata anche come 26 gennaio. La lettura alternativa possibile- relativa come detto alla data del 28 gennaio (che renderebbe il ricorso tardivo)- deve dunque essere abbandonata in applicazione del principio del favor impugnationis.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Non può ravvisarsi alcun illecito penale nel fatto di un conducente di un veicolo a motore che, sorpreso a guidare senza patente, dichiari agli agenti, contro verità, di essere munito della abilitazione e di avere lasciato a casa il relativo documento. Invero il rilascio della patente di guida, concretandosi in una mera autorizzazione amministrativa, cioè in un rapporto tra il soggetto e la pubblica amministrazione, non incide sull'identità intesa in senso lato e non attribuisce al soggetto stesso una qualità personale rilevante ai fini degli artt. 495, 496, e 651 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 1308 del 13/12/1968 Ud. (dep. 07/02/1969) Rv. 110291; massime precedenti conformi: Sez. 5, Sentenza n. 952 del 23/10/1968 Ud. (dep. 30/11/1968) Rv. 109625). Il principio, consolidato nella giurisprudenza, costituisce la applicazione di quello enunciato dalle Sezioni unite secondo cui il rilascio della patente di guida di veicoli a motore, concretandosi in una mera autorizzazione amministrativa, cioè in un rapporto tra il soggetto e la pubblica amministrazione non incidente sulla identità, non attribuisce al soggetto una qualità personale, rilevante ai fini degli artt. 495, 496 e 651 c.p. (Sez. U, Sentenza n. 1 del 04/05/1968 Ud. (dep. 26/07/1968) Rv. 108827); conformi anche Sez. 5, Sentenza n. 154 del 31/01/1969 Ud. (dep. 05/05/1969) Rv. 111266; Sez. 5, Sentenza n. 783 del 03/07/1968 Ud. (dep. 10/08/1968) Rv. 109072; Sez. 5, Sentenza n. 312 del 17/02/1970 Ud. (dep. 18/04/1970) Rv. 114510; Sez. 5, Sentenza n. 647 del 03/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115622). D'altra parte, anche sotto il profilo dell'art. 483 c.p. (non espressamente contestato) si è affermato che non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (Sez. 5, Sentenza n. 21402 del 05/02/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 240080).
Nel caso di specie, il solo fatto di rilievo penale che risulta accertato è effettivamente quello della dichiarazione di un anno di nascita diverso dal vero, di cui il giudice dell'appello ha dato atto . Trattandosi però di un fatto-reato ontologicamente diverso da quello contestato, esso non poteva costituire oggetto e motivazione della condanna in relazione alla imputazione formulata e, avere proceduto a tanto, anziché alla trasmissione degli atti al PM ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, ha comportato la nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione.
Deve dunque essere annullata la sentenza di secondo grado e quella di primo grado, con investitura dell'ufficio del PM competente a procedere, nella eventuale presenza di tutti i requisiti di legge, in ordine alla diversa fattispecie concreta enucleata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Firenze in data 26 ottobre 2009 e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013