Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
Nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità della richiesta e che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente, ma non é necessario che tale comunicazione contenga un invito espresso a interloquire rivolto all'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2014, n. 47259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47259 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/09/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3171
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 53372/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.M. , nato il (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Campobasso del 6 novembre 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 6 novembre 2013, la Corte d'appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata dall'interessato avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello dell'Aquila del 19 aprile 2007, divenuta irrevocabile il 7 maggio 2008, relativa ai reati di cui all'art. 609 bis c.p. e art. 629 c.p., comma 1. La Corte d'appello ha evidenziato, in particolare, che la richiesta si concretizza nella prospettazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi già apprezzati in occasione della sentenza divenuta irrevocabile, trattandosi dei riscontri alla deposizione della persona offesa e non sussistendo alcun contrasto di giudicati fra la sentenza di condanna e le sentenze di assoluzione rese a carico di altri soggetti, originari coimputati, in altro procedimento.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) l'erronea valutazione del primo motivo di revisione, relativo ad un fatto storico incompatibile con quanto accertato in sentenza circa l'intensa frequentazione e l'attività di spaccio di stupefacenti tra l'imputato e quattro donne (B.J., B.F., B.G., C.S.); 2) la violazione di legge consistente nel fatto che la Corte d'appello aveva ottenuto il parere del Procuratore generale in merito all'istanza di revisione, non previsto da alcuna norma processuale, senza aver chiesto all'interessato di interloquire su tale parere;
3) la violazione di legge consistente nella mancata considerazione del fatto che le testimonianze di BJ. e B.F. avrebbero potuto costituire un elemento di giudizio sopravvenuto;
4) la violazione dell'art. 637 c.p.p., n. 3), perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la nuova prova, consistente nelle testimonianze di cui al precedente punto, fosse finalizzata ad una diversa valutazione degli elementi già acquisiti nel processo celebrato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile.
3.1. - Il secondo motivo di doglianza assume carattere pregiudiziale, perché riferito alla pretesa violazione di legge consistente nel fatto che la Corte d'appello aveva ottenuto il parere del Procuratore generale in merito all'istanza di revisione e non aveva chiesto all'interessato di interloquire su tale parere. La difesa precisa che il parere in questione era stato notificato all'interessato e al suo difensore.
Il motivo è manifestamente infondato.
Va premesso, sul punto, che nel giudizio di revisione l'adozione di una procedura non partecipata per il vaglio iniziale di ammissibilità della richiesta è certamente conforme al dettato dell'art. 634 c.p.p., comma 1. E ciò anche perché deve escludersi, nell'attuale sistema, l'articolazione del giudizio di revisione in una fase rescindente e in una fase rescissoria, con la conseguenza che la valutazione preliminare d'ammissibilità della richiesta è assimilabile alla usuale valutazione preliminare sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento d'impugnazione (art. 591 c.p.p., comma 2), senza che esista altra cadenza processuale diversa dal decreto di citazione che possa fare ritenere preclusa la possibilità di decidere de plano (ex multis, sez. 1, 30 marzo 2005, n. 26967; sez. 5, 8 aprile 2010, n. 21296 ). Ma la situazione descritta dal ricorrente nel caso di specie non integra alcuna nullità perché risulta pienamente conforme a quanto statuito dalle sezioni unite di questa Corte (19 gennaio 2012, n. 15189 ; seguita, tra le altre, da sez. 1, 5 aprile 2013, n. 18435 , rv. 255849; sez. 2, 20 dicembre 2013, n. 13595 , rv. 259568), secondo cui, pur non essendo consentito alla Corte d'appello investita di una richiesta di revisione chiedere il parere del pubblico ministero ai fini della declaratoria di inammissibilità della richiesta, il parere irritualmente chiesto ed emesso, che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato al richiedente la revisione;
tale comunicazione è di per sè sufficiente a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, senza che sia necessario che essa contenga alcun espresso invito a interloquire rivolto all'interessato.
3.2. - Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta l'erronea valutazione del primo motivo di revisione, che sarebbe relativo ad un fatto storico incompatibile con quanto accertato in sentenza circa l'intensa frequentazione dell'attività di spaccio di stupefacenti tra l'imputato e B.J., B.F., B.G., C.S. - è anch'esso manifestamente infondato.
Come già evidenziato dalla Corte d'appello - con valutazione pienamente logica e coerente e, dunque, insindacabile in questa sede - non sussiste alcun contrasto di giudicati tra la sentenza di condanna resa a carico dell'odierno ricorrente e quelle di assoluzione rese nei procedimenti a carico di B.J., B.F., B.G. La Corte d'appello evidenzia, infatti, che la posizione processuale delle tre donne è diversa rispetto a quella dell'odierno ricorrente, in particolare perché l'assoluzione di B.F. e B.G. per non avere commesso il fatto è stata frutto della considerazione secondo non vi era prova sufficiente del fatto che l'imputato fosse un assiduo frequentatore delle stesse. Quanto all'assoluzione di B.J., la stessa è dovuta al fatto che le dichiarazioni accusatorie di C.S. non avevano ricevuto sufficiente riscontro su un particolare, del tutto diverso estraneo alle condotte delittuose attribuite all'imputato odierno ricorrente, ovvero relativamente alla frequentazione tra C.S., da un lato, e B.J., B.F., B.G., dall'altro. Si tratta, con tutta evidenza, di divergenze che attengono alla valutazione dell'attendibilità dei testi nei diversi procedimenti e che non possono fondare un giudizio di revisione, perché quest'ultimo ha la funzione di emendare l'eventuale errore di fatto e non la valutazione del fatto;
con la conseguenza che non è sufficiente la semplice contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, in mancanza di una oggettiva incompatibilità fra i fatti storici su cui si fondano le stesse (ex plurimis, sez. 6, 3 aprile 2014, n. 15796 , rv. 259804; sez. 6, 4 marzo 2014, n. 12030 , rv. 259461).
3.3. - Il terzo e il quarto motivo di doglianza - che possono essere trattati congiuntamente perché attengono, seppure sotto diversi profili, alla mancata considerazione del fatto che alcune testimonianze avrebbero potuto costituire un elemento di giudizio sopravvenuto - sono anch'essi manifestamente infondati. La Corte d'appello, facendo corretta applicazione dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), evidenzia che, nella fattispecie, si tratta di deposizioni di coimputate separatamente giudicate e delle deposizioni dei genitori di una di esse, già assunti a sommarie informazioni ma mai citati in giudizio quali testimoni: il ricorrente aveva sostanzialmente chiesto in parte una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio e in altra parte una inedita disamina del deducibile, senza peraltro compiutamente prospettare - neanche con il ricorso per cassazione - la decisività di tali elementi di prova che assume essere "nuovi".
4. - L'impugnazione deve perciò essere dichiarata inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014