Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2000, n. 287
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Sentenza 18 gennaio 2000

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In tema di esecuzione, la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 656 cod. proc. pen. - secondo la quale, ove la pena detentiva non sia superiore a tre anni(o quattro, in casi particolari), se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - è applicabile anche nei confronti dei condannato per i delitti di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2000, n. 287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 287
    Data del deposito : 18 gennaio 2000

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