Sentenza 18 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di esecuzione, la disposizione di cui al comma 10 dell'art. 656 cod. proc. pen. - secondo la quale, ove la pena detentiva non sia superiore a tre anni(o quattro, in casi particolari), se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza perché provveda all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare - è applicabile anche nei confronti dei condannato per i delitti di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2000, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. Francesco Morelli Presidente del 18/1/2000
Dott. Giuseppe Maria Cosentino Consigliere SENTENZA
Dott. Nicola Bottalico Consigliere N. 287
Dott. Massimo Oddo Cons. relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Donato Danza Consigliere N. 26510/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto il 26 aprile 1999 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l'ordinanza resa il 16/17 aprile 1999 dal Tribunale di Milano, con la quale è, stata sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione n. 322/99, emesso nei confronti del detenuto agli arresti domiciliari Fort Ivan - nato a [...] il [...] -, e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per l'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso:
O S S E R V A
Con un unico motivo il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, giacché al coordinamento del disposto dal 10^, 5^ e 9^ co., lett. a), dell'art. 656, c.p.p., conseguirebbe la non applicabilità della sospensione dell'ordine di carcerazione sino alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai condannati agli arresti domiciliari per uno dei reati di cui all'art.
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il motivo è infondato.
Come sottolineato dal P.G., il 10^ co. dell'art. 656, c.p.p., detta una disciplina tutt'affatto particolare per il condannato che già si trovi agli arresti domiciliari, sull'assunto che il magistrato competente ha già valutato le condizioni che consigliavano di adottare una misura cautelare attenuata e che, comunque, lo stesso è sottoposto pur sempre a misura restrittiva della libertà. La peculiarità della disciplina è confermata dal fatto che lo stesso pubblico ministero trasmette d'ufficio gli atti al giudice di sorveglianza, perché provveda all'eventuale applicazione della misura della detenzione domiciliare, con ciò sottolineando una sorta di favore nella prosecuzione della situazione esistente, e che la citata disposizione non indica alcuna eccezione sull'evidente considerazione del fatto che il giudice competente aveva già ritenuto, anche in presenza di reati di cui all'art.
4-bis dell'O.P., il ricorso delle condizioni per concedere una misura meno afflittiva. Il rinvio, inoltre, del 10^ co. dell'art. 656, c.p.p., non già al precedente 5^ co., ma alla "situazione" considerata del comma 5^, e cioè, all'entità del residuo pena, è limitato appunto a tale aspetto della norma e non richiama la disciplina della sospensione, che è, regolata diversamente per il condannato libero dal 9^ co. (contra cfr.: Cass. pen., sez. un. 13 luglio 1998, n. 20, senza, peraltro, approfondimento sul punto).
La differenza di disciplina tra condannato libero e quello agli arresti domiciliari, inoltre, non è irragionevole, perché nel primo caso di tratta di evitare l'ingresso in carcere per un condannato per reati diversi da quelli indicati nell'art.
4-bis dell'O.P., che possa godere di benefici, mentre nel secondo caso di tratta di un condannato già sottoposto a misura afflittiva gradata, per il quale debbono essere valutate le condizione per la trasformazione in analoga misura alternativa ovvero per l'ingresso in carcere. Nel caso di condannati per reati di cui all'art.
4-bis cit., vi è già stata, dunque, una valutazione del giudice di cognizione che ha ritenuto la detenzione domiciliare compatibile con la particolarità del soggetto e con le esigenze cautelari previste dall'art. 274, c.p.p., e la stessa non consente un aggravamento dello stato del condannato prima che sia intervenuta la decisione sulla eventuale tempestiva richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2000