Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 39
CASS
Sentenza 29 gennaio 2001

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Qualora in una controversia di denuncia di nuova opera e danno temuto, insorta tra privati concessionari di due cave (marmoree) contigue, venga proposta domanda di accertamento dei confini, la cognizione di tale domanda rientra nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, ancorché si assuma che il confine tra le due cave sia coincidente con la linea di confine tra i due Comuni (nella specie di Massa e di Carrara) proprietari delle cave, poiché la statuizione che il giudice deve emettere non riguarda la confinazione di tali enti territoriali ma l'accertamento incidentale del confine tra le due cave ai fini della decisione della domanda di nunciazione, esaurendosi la pronuncia sull'accertamento di confine nell'ambito del rapporto inerente alle posizioni di diritto soggettivo fra privati, senza investire il diverso rapporto, di natura pubblicistica, di delimitazione dei territori di comuni finitimi.

Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche dell'attuazione concreta di tali scelte, il privato può esercitare l'azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti, i provvedimenti richiesti, pur implicanti la condanna ad un facere, non interferiscono su atti discrezionali della P.A..

Qualora in una controversia di denuncia di nuova opera e danno temuto, insorta tra privati concessionari di due cave (marmoree) contigue, venga proposta domanda di accertamento dei confini, la cognizione di tale domanda rientra nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, ancorché si assuma che il confine tra le due cave sia coincidente con la linea di confine tra i due Comuni (nella specie di Massa e di Carrara) proprietari delle cave, poiché la statuizione che il giudice deve emettere non riguarda la confinazione di tali enti territoriali ma l'accertamento incidentale del confine tra le due cave ai fini della decisione della domanda di nunciazione, esaurendosi la pronuncia sull'accertamento di confine nell'ambito del rapporto inerente alle posizioni di diritto soggettivo fra privati, senza investire il diverso rapporto, di natura pubblicistica, di delimitazione dei territori di comuni finitimi.

Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche dell'attuazione concreta di tali scelte, il privato può esercitare l'azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti, i provvedimenti richiesti, pur implicanti la condanna ad un facere, non interferiscono su atti discrezionali della P.A..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 39
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39
    Data del deposito : 29 gennaio 2001

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