Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 4
Qualora in una controversia di denuncia di nuova opera e danno temuto, insorta tra privati concessionari di due cave (marmoree) contigue, venga proposta domanda di accertamento dei confini, la cognizione di tale domanda rientra nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, ancorché si assuma che il confine tra le due cave sia coincidente con la linea di confine tra i due Comuni (nella specie di Massa e di Carrara) proprietari delle cave, poiché la statuizione che il giudice deve emettere non riguarda la confinazione di tali enti territoriali ma l'accertamento incidentale del confine tra le due cave ai fini della decisione della domanda di nunciazione, esaurendosi la pronuncia sull'accertamento di confine nell'ambito del rapporto inerente alle posizioni di diritto soggettivo fra privati, senza investire il diverso rapporto, di natura pubblicistica, di delimitazione dei territori di comuni finitimi.
Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche dell'attuazione concreta di tali scelte, il privato può esercitare l'azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti, i provvedimenti richiesti, pur implicanti la condanna ad un facere, non interferiscono su atti discrezionali della P.A..
Qualora in una controversia di denuncia di nuova opera e danno temuto, insorta tra privati concessionari di due cave (marmoree) contigue, venga proposta domanda di accertamento dei confini, la cognizione di tale domanda rientra nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, ancorché si assuma che il confine tra le due cave sia coincidente con la linea di confine tra i due Comuni (nella specie di Massa e di Carrara) proprietari delle cave, poiché la statuizione che il giudice deve emettere non riguarda la confinazione di tali enti territoriali ma l'accertamento incidentale del confine tra le due cave ai fini della decisione della domanda di nunciazione, esaurendosi la pronuncia sull'accertamento di confine nell'ambito del rapporto inerente alle posizioni di diritto soggettivo fra privati, senza investire il diverso rapporto, di natura pubblicistica, di delimitazione dei territori di comuni finitimi.
Qualora la coltivazione di una cava (o miniera) da parte della pubblica amministrazione o di un suo concessionario, arrechi nocumento o pericolo di danno ai diritti di un privato e tale situazione non discenda dalle scelte amministrative, ma dall'inosservanza di corrette modalità tecniche dell'attuazione concreta di tali scelte, il privato può esercitare l'azione nunciatoria davanti al giudice ordinario; infatti, i provvedimenti richiesti, pur implicanti la condanna ad un facere, non interferiscono su atti discrezionali della P.A..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2001, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
I A E N 1 3 O 1 I O Z IV . A N T R A 6 T R 8 S T - I S 4 G I - IN 8 E 2 A R O SUPREMA DI CASSAZIONE O L C T T SEZIO I39ITE CIVILI 15.0 A A I M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - IMPIANTO Dott. Andrea - Primo Presidente - VELA DISTRIBUZIONE CARBURANTI Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione - Dott. Alfio FINOCCHIARO- Presidente e Relatore R.G.N. 18684/99 - Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.1106 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Rep. Ud. 01/12/00 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Consigliere Dott. Roberto PREDEN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Ugo VITRONE -Consigliere Richiesta copia esecutiva ha pronunciato la seguente dal Sig. DEL VECCHIO per diritti L. 24.000+y ORD INANZA 28.3.01 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA, PACCUSSE LEONELLO, LIRE 10000 VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso AS612203 - ricorrente
contro
AS612204 CO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRATI FISCALI 158, presso lo studio dell'avvocato BB101997 2000 SERGIO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende, LIRE 2000 166 CANCELLERIA giusta delega in atti;
1 BB101338 controricorrente nonchè
contro
MARCHE, COMUNE DI STAFFOLO, MINISTERO REGIONE DELL'INTERNO, MINISTERO DELLE FINANZE;
intimati - avverso la decisione n. 871/99 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 27/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 01/12/00 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio dichiari inammissibile il ricorso. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che EL PA ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consi- glio di Stato, sez. V, in sede giurisdizionale, 27 lu- glio 1999 n. 871, con la quale è stato rigettato l'appello proposto da esso ricorrente avverso sentenza del Tar Marche n. 492 del 1992; - considerato che a sostegno del ricorso, il Pac- cusse, deduce eccesso giurisdizionale per avere il giu- dice amministrativo invaso la sfera di attribuzioni proprie dell'ente regione, per avere ritenuto applica- 2 3 bile nella specie solo l'art. 36 della legge Regione Marche 6 marzo 1984 n. 6 e nonche gli art. 18 lett. e) e 35;
considerato che
VA AR, nel resistere controricorso, illustrato da memoria, insiste per con l'inammissibilità del ricorso e, comunque per la sua infondatezza, nonché per la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c.; considerato che il sindacato delle sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero al- l'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo attengono, invece, gli errori in esercizio, cui esorbitandoiudicando о in procedendo, i quali, dai confini di quell'astratta valutazione di sussi- stenza degli indici definitori della materia, inve- stono l'accertamento della fondatezza o meno della do- manda, ossia il merito della controversia (ex plurimis: Cass. 24 febbraio 1997, n. 1671; Cass. 9 agosto 1996, n. 7339; Cass. 14 giugno 1995, n. 6688); considerato che, nella specie, con il motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del 3 Consiglio di Stato della propria giurisdizione e cioè pretesi errores in iudicando nell'interpretazione della normativa applicabile alla fattispecie;
considerato che
tali censure si esauriscono nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- ministrativa e non toccano il tema del riparto dei com- piti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, secondo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; considerato che la domanda di condanna per re- sponsabilità aggravata proposta dalla parte controri- corrente deve essere accolta nei confronti di chi abbia proposto il ricorso con la consapevolezza con l'ignoranza, gravemente colpevole, della sua infonda- tezza o inammissibilità;
considerato che
tale ignoranza è ravvisabile nella specie in esame in cui la parte ricorrente ha proposto con il ricorso per cassazione motivi non atti- nenti alla giurisdizione;
- considerato che ai fini della quantificazione del danno è sufficiente il richiamo al principio giuri- sprudenziale secondo il quale la condanna per responsa- bilità aggravata non postula che la controparte deduca e dimostri uno specifico danno per il ritardo provocato dal ricorso sulla decisione della causa, tenendo p re- 4 5 sente che questa Corte, la quale ha facoltà di desumere detto danno da nozioni di comune esperienza, può fare riferimento anche al pregiudizio che detta controparte abbia subito di per sè per essere stata costretta a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario neppure compensata, sul piano stretta- mente economico, dal rimborso delle spese e degli ono- rari del procedimento stesso, liquidabili secondo ta- riffe che non concernono il rapporto fra parte e clien- te (Cass. 15 dicembre 1989 n. 712 (ord.) e successive conformi); considerato che, pertanto, il ricorso va dichia- rato inammissibile ed il ricorrente va condannato a ri- sarcire il danno ex art. 96 c.p.c. a favore della parte controricorrente, liquidato, equitativamente in £ 5.000.000 ; nonchè a rimborsare alla stessa le spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente il danno ex art. 96 c.p.c., liquidato in £ 5.000.000; nonchè a rim- borsare alla stessa le spese di questa fase di giudi- zio, liquidate in f.. #410.000 £.. oltre a £ 3.000.000, a titolo di onorari. 5 6 Così deciso in Roma, ne delle Sezioni Unite civili, il Il Presidente fnductele * Collaboratore di Cancellerie Celli ୧ lla camera di consiglio giorno 1 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria Roma, 11 17 GEN. 2001 ERIA IL COLLABORAT аеше A o S v I T N A O I R C 6 T 8 A S - I R 4 - N T 6 I M S 0 I M G A A E . P R O . T D A T D L A E : E D A T I I N R S E E N T S E A E S M