Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
In materia cautelare personale, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dinanzi al tribunale del riesame è inammissibile per genericità se il ricorrente, nel formularla, non indichi chi debba essere, secondo la sua prospettazione, il g.i.p. competente.
Commentario • 1
- 1. Riesame sequestro 231: Generica l'eccezione di incompetenza se non è indicato il giudice competenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 gennaio 2023
Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2012, n. 7669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7669 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 10/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 3
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 26937/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET NO, nato a [...] e 7 ottobre 1943;
avverso la ordinanza del 10 maggio 2011 del tribunale di Venezia;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Spinaci Sante che ha concluso per l'agnello;
Richiama il rigetto del ricorso.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A ET NO, indagato insieme ad altri nel corso di un complesso procedimento penale per contrabbando internazionale, erano contestati in particolare i seguenti reati:
capo A: delitto p. e p. dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, commi 1 e 2 e successive modifiche, nonché L. n. 146 del 2006, artt.3 e 4, per essersi associato con altri coindagati al fine di commettere una serie indeterminata di delitti in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, fra cui anche (ma non solo) i delitti dei seguenti capi B e C, predisponendo una stabile organizzazione di attività personali e mezzi economici, operando contemporaneamente in più Stati per il perseguimento del fine illecito comune, fornendo ciascuno un contributo materiale di beni e energie fisiche secondo la ripartizione di compiti strumentali al programma criminoso da realizzare. Reato commesso dal febbraio 2009 al giugno 2010.
Fatti aggravati ex L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 per essere stati commessi con attività transnazionale in Italia (Veneto), Spagna (Barcellona), Slovenia (Lubiana), Belgio, Croazia e Bosnia. capo B: delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1) e 2), D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, comma 1, art. 291 ter, comma 2, lett. e), art. 295, comma 2, lett. d) e u.c. e successive modifiche, nonché L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, perché, agendo in qualità di associato al sodalizio di cui al capo A ed in concorso e previo concerto con altri coindagati, utilizzando la società di capitali TONE GROUP S.r.l. avente sede in Mogliano Veneto (TV), organizzava, predisponendo in provincia di Padova il camion contenente la merce di copertura scortata da documentazione fiscale e CMR fittizia (indicando il trasporto di bancali di occhiali verso TONE GROUP S.r.l. presso una società barcellonese rivelatasi inesistente), un trasporto, coordinato da Cembalo Maurizio, di kg. 3.492,00 di T.L.E. (sigarette marca REGAL di contrabbando) destinato al mercato illegale della Gran Bretagna. Circostanza, quest'ultima, non verificatasi per l'intervento della Guardia Civil di Barcellona che sequestrava il carico e traeva in arresto, nella loro veste di autisti, i summenzionati AB VI e IC LI. Acc. nel distretto di Venezia ed in Barcellona (Spagna) fino al 10 marzo 2009.
capo C: delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1), D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, comma 1, art. 295, comma 2, lett. d) e u.c. e successive modifiche, nonché L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, perché, agendo in qualità di associato al sodalizio di cui al capo A ed in concorso e previo concerto con altri coindagati - che fornivano il T.L.E. e provvedevano al suo trasporto dalla fabbrica sita in Banja LU (BosniaErzegovina) fino ad un magazzino sito in Lubiana (Slovenia) - in particolare riceveva la merce - una volta trasferita da Lubiana al Belgio - e provvedeva a stoccarla in magazzini, appositamente predisposti da altri complici, per inviarla successivamente a clienti dislocati nel Regno Unito, operando così di concerto in più Stati (Italia-Slovenia - Bosnia - Belgio, con destinazione Gran Bretagna); organizzava un trasporto di T.L.E. avente ad oggetto kg. 1.800,00 di sigarette marca MOND di contrabbando, destinato al mercato illegale della Gran Bretagna Circostanza, quest'ultima, non verificatasi per l'intervento della Polizia Criminale di Lubiana che sequestrava il carico e traeva in arresto, nella loro veste di autisti. Acc. S. nel distretto di Venezia, in Bosnia - Erzegovina ed in Slovenia (Lubiana, Kranj) fino al 29 maggio 2009;
capo D: delitto p. e p. dagli artt. 110 e 56 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, art. 293, art. 295, comma 2, let. D) e u.c.
nonché L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, per avere, in qualità di associato al sodalizio di cui al capo A ed in concorso e previo concerto con altri coindagati, compiuto atti diretti in modo in equivoco ad introdurre nel territorio dello Stato un cospicuo quantitativo di TLE pari a 69 casse, più volte menzionato nelle loro conversazioni come misto, in violazione dei diritti di confine dell'U.E.; il EC procurando il TLE da un fabbricante della Bosnia, il ET accordandosi con il coindagato CI sulla qualità, frequenza di importazione e relativi prezzi di TLE di varie marche, fornendo poi in data 12.11.2009 in Orte dei campioni di TLE che il CI faceva esaminare da una cinquantina di clienti interessati. Consegna di TLE non attuatasi per ragioni indipendenti dalla loro volontà posto che in data 16.12.09 il personale specializzato del CURS della Polizia slovena procedeva al sequestro di 689.800 sigaretti contenute in 69 casse rinvenute nel magazzino di Lubiana gestito dal Bilbija e che in data 18 marzo 2010 il CI era tratto in arresto. Fatti aggravati per il CI ex art. 61 c.p., n. 6 per essere latitante all'epoca dei fatti. Accordi raggiunti tra CI e ET in Italia, consegna dei campioni in Orte il 12.11.09, commessi fino al 16.12.2009, in Lubiana.
capo F: delitto p. e p. dagli artt. 110 e 56 c.p., D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis e art. 293, comma 5, art. 295, comma 2, lett. D) e u.c. nonché L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4, per avere il ET in qualità di associato al sodalizio di cui al capo A, in concorso e previo concerto con altri coindagati oltre che con un'altra persona indicata come l'amico di AL fornitore di TLE non identificato, compiuto atti diretti in modo in equivoco ad introdurre nel territorio dello Stato un cospicuo quantitativo di TLE quantificato in 320 casse pari a circa 3.200.000 sigarette, più volte menzionato nelle loro conversazioni come misto, in violazione dei diritti di confine;
in particolare il ET si accodava con il coindagato IS per la consegna di un ingente quantitativo di TLE da destinare al mercato illegale dell'U.E. di cui avevano già stabilito quantitativo, frequenza, di importazione e relativi prezzi., Consegna di TLE non attuatasi per ragioni indipendenti dalla loro volontà, posto che il camion che stava trasportando il carico di TLE diretto in Slovenia subiva, tra il 12 e il 13 giugno 2010, in Bulgaria un incidente, venendo così recuperato dalla Polizia bulgara. Fatti aggravati per essere le condotte poste in essere in più Stati, Grecia, Slovenia, Italia. In Slovenia, Grecia, Italia (Cesena, Napoli) fino al 26 Giugno 2010. Fatti tutti aggravati dalla recidiva specifica reiterata per ET.
2. Il ET proponeva istanza di riesame avverso l'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Venezia del 5.4.2011 con la quale gli si era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Pronunciandosi sull'impugnativa il tribunale di Venezia con ordinanza del 10 maggio 2011 rigettava la richiesta di riesame del ET e lo condannava al pagamento delle spese processuali.
3. Avverso questa pronuncia il ET propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso, articolato in cinque motivi, il ricorrente denuncia la carenza e la illogicità della motivazione in merito al mancato accoglimento dell'eccezione di competenza territoriale del gip del tribunale di Venezia. Lamenta poi la mancanza di gravi indizi di colpevolezza quanto alle imputazioni di cui ai capi A), B) e C) (secondo motivo) e ai capi D e F (terzo motivo). Contesta inoltre la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 291 c.p.p., ter, lett. e), nonché deduce l'insussistenza delle esigenze cautelari.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Quanto al primo motivo di ricorso, concernente la competenza territoriale, appare corretto il criterio indicato dal tribunale che ha fatto applicazione del principio enunciato da questa corte (Cass., Sez. 1, 19 maggio 2010-23 giugno 2010, n. 24181) che ha affermato che la competenza per territorio nei procedimenti per uno dei reati associativi indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis e per reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo di costituzione dell'associazione criminosa, si determina tenendo conto del luogo di commissione dei reati connessi, in ordine di decrescente gravità. Ossia, nel caso in cui non risulti con certezza la localizzazione della condotta associativa, occorre far riferimento ai reati satelliti partendo da quello più grave. La difesa del ricorrente contesta solo genericamente che il reato più grave sia quello di cui al capo B), commesso del distretto di Venezia, come ritenuto nell'ordinanza impugnata. C'è da aggiungere che l'eccezione di incompetenza è comunque inammissibile perché generica in quanto il ricorrente non indica quale sarebbe, secondo la sua tesi, il g.i.p, competente. L'indagato non può limitarsi a contestare la competenza del g.i.p. che ha emesso il provvedimento cautelare senza indicare quale sarebbe il g.i.p. a suo dire territorialmente competente;
sicché il motivo è inammissibile.
4. Il secondo motivo, concernente il ruolo dell'indagato e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, è inammissibile perché consiste nella sostanza in un dissenso valutativo delle risultanze degli atti di indagine, che rimane confinato al merito della misura cautelare e non si traduce in una deducibile vizio di legittimità. Mette conto comunque rimarcare che il tribunale motiva dettagliatamente sul punto indicando tutte le intercettazioni telefoniche che mostrano il ruolo di organizzatore dell'indagato e che convergono verso un solido e grave quadro indiziario emergente dagli atti d'indagine. In particolare il tribunale ha richiamato:
- le conversazioni telefoniche del giorno 7.3.2009 e del giorno 8.3.2009 nel corso delle quali, i coindagati OT e Di PR, parlando dell'attività di esportazione in Spagna del carico che poi verrà sequestrato, riferiscono del contributo dell'indagato quale organizzatore del carico, poi sequestrato. Dal tenore delle conversazioni emergono contatti diretti anche tra il ET e il OT;
- le conversazioni intercettate subito dopo il sequestro del carico in Spagna, quando i correi non avevano più notizie del carico, e anche subito dopo aver avuto notizia del sequestro, che comprovano ampiamente il coinvolgimento del ET. In particolare il tribunale ha fatto riferimento alla conversazione n. 6 del 12.3.2009, nel corso della quale Di PR riferiva al ET l'esito infausto dell'operazione aggiungendo che il OT gli avrebbe spiegato meglio la vicenda;
- le conversazioni nel corso delle quali il ET e altri coindagati si attivavano per l'organizzazione del secondo carico poi fermato in Slovenia. Ed in particolare il tribunale ha fatto riferimento alla conversazione del 23.3.2009 nel corso della quale Di PR riferisce al ET dell'imminente suo viaggio in Slovenia, finalizzato all'incontro con il EC. Dal tenore della comunicazione emerge la consapevolezza da parte del ET del fallimento dell'operazione in Spagna, la sua partecipazione alla medesima e anche all'organizzazione di analoghe attività in altri paesi, tra cui il Belgio. Nella medesima circostanza Di PR avvisa il ET che l'attività proseguirà con il "Maurizio" da identificarsi nel Cembalo e emerge il ruolo del ET anche nel piazzamento sul mercato della merce e nel rinvenimento dei clienti;
- la conversazione del 27.3.09, intervenuta tra Di PR e ET nella quale emerge in modo chiaro la volontà del ET e del Di PR di proseguire nella attività criminosa nonché la preoccupazione per quanto gli autisti arrestati in Spagna avrebbe potuto riferire all'A.G.; dal tenore della telefonata si ha la conferma che i due autisti erano stati individuati proprio dal ET;
- le conversazioni registrate il giorno 28.3.2009 e il giorno 6.4.2009 tra ET e Di PR che confermano il coinvolgimento del primo anche nell'affare che il secondo stava organizzando in Slovenia. Nel corso della telefonata il Di PR riferisce al ET che era stata presa una decisione sul nuovo trasporto e che gli avrebbe comunicato il giorno in cui sarebbe partito il carico delle sigarette, ribadendogli di prendere subito contatti con il Belgio, luogo di stoccaggio della merce destinata alla Gran Bretagna;
- le conversazioni del 19.5.2009 e del 20.5.2009, tra Di PR e ET, nel corso delle quali i due trattano della destinazione del carico ormai approntato, ed emerge che si tratta di un carico di sigarette marca Mond proveniente dalla Bosnia;
- la conversazione intervenuta il 25 maggio 2009 tra ET e Di PR i cui i due stabiliscono i dettagli e le modalità operative, e ove trova conferma il programma di stoccare la merce in Belgio, conversazione particolarmente significativa perché avvenuta a soli quattro giorni dall'imminente sequestro.
La coordinata valutazione degli elementi indiziari risultanti dalle intercettazioni suddette hanno condotto il tribunale a ritenere motivatamente che il ET abbia agito, nell'organizzazione criminale, in collegamento con gli altri coindagati, occupandosi di procurare gli autisti e i mezzi necessari al trasporto del TLE. e gestendo le concrete modalità delle operazioni di contrabbando transnazionale di TLE. Sicché può conclusivamente ritenersi che la misura cautelare sia stata adottata sulla base di gravi indizi di colpevolezza che il tribunale del riesame ha apprezzato con valutazione di merito, diffusamente motivata, senza peraltro necessità per il tribunale di doversi confrontare con possibili alternative valutazioni dei fatti stessi non avendo l'indagato, che in sede di interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, fornito giustificazione alcuna in ordine alle condotte contestategli.
5. Inammissibili sono poi le altre censure.
Tale è innanzitutto la censura (terzo motivo) diretta unicamente alle contestazioni di cui ai capi D) ed F) in quanto non investe la legittimità nel suo complesso della custodia cautelare il cui titolo rimane comunque ancorato agli altri capi di imputazione sub A) (associazione a delinquere) e sub B e C (contrabbando). In ogni caso si tratta di censure di merito, formulate peraltro in modo assai ermetico, atteso che il ricorrente si limita a dedurre l'insussistenza del contestato tentativo di cui ai capi di D) ed F) in ragione dell'assenza della merce oggetto del contrabbando e in presenza solo dell'accordo e della predisposizione di un magazzino per lo stoccaggio della stessa.
Generica e quindi inammissibile è anche la censura (quarto motivo), estremamente sintetica, dell'ordinanza impugnata quanto alla contestata aggravante della transnazionalità del contrabbando, di cui all'art. 291 ter c.p.p., lett. e), la cui sussistenza risulta peraltro dei gravi indizi di colpevolezza sopra indicati sub 4, non senza considerare che, ai fini cautelari, nulla è detto nel motivo di ricorso in ordine all'incidenza della aggravante sul titolo della custodia cautelare in questione.
Anche il quinto motivo è inammissibile atteso che la contestazione delle esigenze cautelari è generica e aspecifica;
e comunque il tribunale ha puntualmente motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari tenendo in particolare conto della sistematicità delle condotte in oggetto (oltretutto ramificate in senso transnazionale), non troncata - ne' tantomeno fiaccata - neppure dai sequestri e dagli arresti pur verificatisi tanto in Spagna quanto in Slovenia in un breve arco di tempo. Inoltre il tribunale ha valutato la stessa personalità dell'indagato in termini negativi per i plurimi precedenti penali.
6. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che la copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012