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Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2026, n. 19076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19076 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RD RO nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza del 19/02/2026 del Tribunale del riesame di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
sentito il Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso, dandosi atto che non è presente il difensore del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice adito ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen., ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il 20/11/2025 dal GIP presso il Tribunale di Crotone e con la quale era stata rigettata l’istanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RO RD, indiziato del delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e di quello di cui all’art. 23, commi 1, n.1) e comma 3, l. 18 aprile 1975, n.110, nonché di quelli previsti dagli artt. 648 e 697 cod.pen.. Il Tribunale ha premesso l’esposizione dei fatti operata dal GIP procedente;
dalla quale risultava che, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare operata dai Carabinieri di Strongoli nei confronti dell’indagato, era stata rinvenuta, presso un attiguo immobile abbandonato, sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, oltre a materiale atto al confezionamento, unitamente a due armi clandestine;
che, peraltro, lo stesso GIP aveva ritenuto carente il presupposto Penale Sent. Sez. 4 Num. 19076 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RI IL Data Udienza: 12/05/2026 2 dei gravi indizi di colpevolezza, argomentando che lo stupefacente e le armi fossero stati rinvenuti in luoghi non direttamente riconducibili all’indagato e accessibili a terzi. 2. Esaminando i motivi di appello proposti dal pubblico ministero, il Tribunale ne ha rilevato la fondatezza. In punto di fatto, ha osservato che – presso il magazzino seminterrato di proprietà dell’indagato – era stato rinvenuto materiale idoneo al confezionamento di stupefacente e infiorescenze di sostanza del tipo marijuana;
mentre, all’interno di un attiguo immobile abbandonato, sul davanzale era stata rinvenuta sostanza di vario tipo, dal peso ivi specificato, oltre a un bilancino e a una forbice;
e, all’interno di una stanza sita nel medesimo immobile, erano state rinvenute varie infiorescenze di sostanza del tipo marijuana già confezionate in buste in cellophane trasparenti, oltre a una pistola con munizioni. Il giudice dell’appello ha ritenuto che i predetti elementi avessero univoca valenza indiziaria, atteso il luogo di ritrovamento delle sostanze, seppure non rinvenute nel luogo di privata dimora dell’indagato; valorizzando il dato in base al quale le predette buste di cellophane erano del tutto simili a quelle utilizzate dal RD per conservare gli alimenti e rinvenute nella sua disponibilità, evidenziando altresì la compatibilità tra i sacchi in cordura rinvenuti nell’immobile abbandonato con quelli presenti all’interno del magazzino dell’abitazione; nonché l’elemento per cui le infiorescenze rinvenute presso l’abitazione dell’indagato erano dello stesso tipo di quelle trovate presso l’immobile abbandonato;
ritenendo, conseguentemente, che a non diversa conclusione potesse giungersi sulla base dell’esame delle deduzioni difensive. In ordine alle esigenze cautelari, il Collegio ha ritenuto che il pericolo di reiterazione fosse desumibile dalla gravità delle condotte ascritte e che unica misura idonea fosse quella maggiormente afflittiva;
ritenendo inadeguata la misura degli arresti domiciliari atteso che la base logistica di gestione dell’attività era identificabile proprio con l’abitazione dell’indagato. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RO RD, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. 3.1 Dopo avere operato un riassunto dell’ordinanza reiettiva emessa dal GIP e della memoria difensiva depositata nel procedimento di appello, con il primo motivo di impugnazione ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. 3 Ha argomentato che il Tribunale, nell’accogliere l’appello del p.m., si sarebbe fondato su mere presunzioni, formulando una conclusione da ritenere priva di idoneo sostegno logico;
ha esposto che, nei locali nella diretta disponibilità dell’indagato, non era stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente diversa rispetto alle infiorescenze, senza spiegare il dato della asserita identità rispetto a quelle successivamente rinvenute presso il locale abbandonato. Ulteriormente, ha ritenuto priva di base logica l’asserzione per cui l’indagato fosse l’unico soggetto ad avere accesso presso tale ultimo locale;
ritenendo pure, parimenti, illogica la deduzione fondata sull’identità tra le buste al cui interno erano state ritrovate la droga e le armi con quelle nella disponibilità del RD oltre che quello inerente alla compatibilità tra i sacchi in cordura rinvenuti nel magazzino con quelli presenti nel predetto immobile. 3.2 Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari in relazione all’art.274, lett.c), cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe reso una motivazione tautologica e non raffrontata con il caso concreto e che, comunque, avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla idoneità di una misura più gradata rispetto a quella della custodia in carcere. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In via di premessa e in punto di precisazione degli oneri motivazionali imposti al giudice dell’appello cautelare, nell’ipotesi di accoglimento di appello proposto avverso un’ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione della misura, questa Corte ha evidenziato che l'ordinanza medesima è tenuta a motivare, in conformità al disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., in ordine a tutti i suoi presupposti - gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta del vincolo – potendo anche legittimamente fare richiamo ad altro atto del procedimento, a condizione che, per un verso, sia dato conto di un autonomo esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della ritenuta rilevanza degli stessi e, per altro verso, si argomenti l'avvenuta valutazione delle specifiche questioni prospettate dalle parti (Sez. 6, n. 36428 del 30/09/2025, 4 Greco, Rv. 288889 – 01; Sez. 6, n. 57529 del 29/11/2017, [...], Rv. 272205 -01). Dovendosi altresì evocare l’ulteriore principio – recentemente consolidatosi - in base al quale, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale, configurandosi – in caso contrario – un vizio della motivazione (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, [...], Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, [...], Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01). 3. Tanto premesso, il primo motivo – attinente alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza – non è fondato. 3.1 A tale proposito, va ricordato che – in riferimento al disposto dell’art.273, commi 1 e 1-bis, cod.proc.pen. – le predette norme impongono la formulazione di un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli;
in ordine al quale è sufficiente qualunque elemento probatorio, in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cit. (Sez. 5, n. 8342 del 03/12/2025, A., Rv.; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, [...], Rv. 284299 – 02). 3.2 Ciò posto, la motivazione adottata dal Tribunale su tale specifico profilo risponde ai criteri dettati dai predetti principi ed è immune dal denunciato vizio di illogicità. Difatti, il Tribunale ha fornito una motivazione analitica degli elementi di fatto sottoposti al proprio esame, ponendosi in diretto e adeguato raffronto critico, tanto con le argomentazioni alla base dell’ordinanza impugnata quanto con le deduzioni difensive. Rammentando, sul punto, che il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di 5 diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [...], Rv. 252178 - 01); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460 - 01); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3.3 Il Tribunale ha quindi operato una valutazione sinottica e intrinsecamente logica dei molteplici elementi fattuali desumibili dai verbali di perquisizione e di arresto. Specificamente evidenziando il dato, rimasto – di fatto – privo di adeguata e idonea contestazione in punto di logicità, in base al quale il locale abbandonato al cui interno erano state rinvenute la sostanza stupefacente e l’arma doveva ritenersi, di fatto, nella diretta e immediata disponibilità dell’indagato; risultando, quindi, non decisiva la circostanza, sottolineata in sede di procedimento di appello e implicitamente ribadita in questa sede, in forza della quale il locale stesse potesse essere accessibile anche da parte di terzi. Avendo il Collegio sottolineato la valenza indiziaria da attribuire ad altri univoci dati fattuali;
quali l’identità tra le buste al cui interno era stata confezionata la sostanza a quelle utilizzate dal RD per conservare alimenti e rinvenute presso il suo domicilio nonché la compatibilità tra i sacchi in cordura ritrovati nel magazzino di proprietà dell’indagato con quelli rinvenuti nel locale in stato di abbandono;
dovendosi pure ritenere logica la valenza confermativa attribuita al ritrovamento, presso il domicilio dell’indagato, di infiorescenze di marijuana (pure presenti nel locale e nel vano dell’autovettura Fiat ivi parcheggiata). 6 Sottolineando, altresì, il dato sintomatico pure menzionato dal Tribunale (pag.3 dell’ordinanza) e per il quale, presso il magazzino seminterrato di proprietà dell’indagato, era stato rinvenuto materiale atto al confezionamento di stupefacenti, quali un bilancino di precisione;
aggiungendo che un idoneo elemento a supporto, dedotto dalle controdeduzioni depositate dal p.m. in udienza, potesse trarsi dalla presenza, presso l’abitazione del RD, di una videocamera di sorveglianza che consentiva la visione in remoto del locale abbandonato e, in particolare, dell’ingresso e della finestra del casolare. 3.4 D’altra parte, l’ordinanza impugnata contiene anche un’analitica e intrinsecamente logica confutazione delle argomentazioni difensive (peraltro non specificamente richiamate all’interno del motivo e riprodotte solo nella premessa dell’atto con il richiamo alla relativa memoria) e con le quali è stato dato atto che le relative allegazioni non erano idonee a dimostrare che il locale fosse effettivamente in uso a terze persone, ritenendo meramente suggestivo il dato del ritrovamento, presso lo stesso, di un documento di identità intestato a soggetto straniero. La complessiva valutazione degli elementi indiziari deve quindi ritenersi rispondente ai necessari criteri di logicità. 4. Anche il motivo attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura è infondato. 4.1 In relazione alle argomentazioni del ricorrente - facenti riferimento al testo dell’art.274, lett.c), cod.proc.pen., come risultante per effetto delle modifiche introdotte dalla l. 16 aprile 2015, n.47, in base al quale le situazioni di attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non possono essere desunte «esclusivamente» dalla qualità del titolo di reato per cui si procede - questa Corte ha evidenziato che tale formulazione normativa non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, [...], Rv. 271522 - 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, [...], Rv. 267798 - 01). La valutazione del Tribunale è, quindi, da ritenersi coerente con i predetti principi, nella parte in cui ha ritenuto desumibile un concreto e attuale pericolo di reiterazione sulla scorta della particolare gravità della condotta, caratterizzata (oltre che dal possesso di armi clandestine) dalla detenzione a fini di spaccio di 7 sostanza stupefacente di varia natura, atta a dimostrare il collegamento non occasionale con ambienti criminali. 4.2 D’altra parte, non sussiste il lamentato vizio motivazione conseguente alla mancata esposizione delle ragioni specifiche in base alle quali doveva ritenersi inidonea, nel caso concreto, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati delle procedure di controllo regolate dall’art.275-bis, comma 1, cod.proc.pen.. In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., n.20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato in diritto”) che, all’indomani della riforma introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati. Il principio espresso dalle Sezioni unite ha, peraltro, trovato una successiva elaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275, comma 3-bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione allo stesso art.275-bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente ‹‹salvo che le ritenga non necessarie›› (in termini, Sez.2, n.43042 del 25/09/2019, Marsili, RV. 277762 – 01; Sez.2, n.31572 del 16/06/2017, Caterino, RV. 270463 – 01;); ciò in quanto la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja Rv. 286343 - 01). Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale dell’appello cautelare è pienamente corrispondente ai suddetti principi, avendo il Collegio ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari in considerazione del determinante dato fattuale per il quale la condotta di detenzione ai fini di spaccio era stata perfezionata 8 prendendo come base logistica il proprio domicilio;
con conseguente inidoneità della misura più gradata in riferimento al criterio generale dettato dall’art.275, comma 1, cod.proc.pen.. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segue altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 regol.esec. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per l'avviso ai sensi dell'art.28 regol.esec.cod. proc. pen. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IL RI UGO BELLINI
sentito il Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso, dandosi atto che non è presente il difensore del ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, quale giudice adito ai sensi dell’art.310 cod.proc.pen., ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza emessa il 20/11/2025 dal GIP presso il Tribunale di Crotone e con la quale era stata rigettata l’istanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RO RD, indiziato del delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e di quello di cui all’art. 23, commi 1, n.1) e comma 3, l. 18 aprile 1975, n.110, nonché di quelli previsti dagli artt. 648 e 697 cod.pen.. Il Tribunale ha premesso l’esposizione dei fatti operata dal GIP procedente;
dalla quale risultava che, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare operata dai Carabinieri di Strongoli nei confronti dell’indagato, era stata rinvenuta, presso un attiguo immobile abbandonato, sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, oltre a materiale atto al confezionamento, unitamente a due armi clandestine;
che, peraltro, lo stesso GIP aveva ritenuto carente il presupposto Penale Sent. Sez. 4 Num. 19076 Anno 2026 Presidente: BELLINI UGO Relatore: RI IL Data Udienza: 12/05/2026 2 dei gravi indizi di colpevolezza, argomentando che lo stupefacente e le armi fossero stati rinvenuti in luoghi non direttamente riconducibili all’indagato e accessibili a terzi. 2. Esaminando i motivi di appello proposti dal pubblico ministero, il Tribunale ne ha rilevato la fondatezza. In punto di fatto, ha osservato che – presso il magazzino seminterrato di proprietà dell’indagato – era stato rinvenuto materiale idoneo al confezionamento di stupefacente e infiorescenze di sostanza del tipo marijuana;
mentre, all’interno di un attiguo immobile abbandonato, sul davanzale era stata rinvenuta sostanza di vario tipo, dal peso ivi specificato, oltre a un bilancino e a una forbice;
e, all’interno di una stanza sita nel medesimo immobile, erano state rinvenute varie infiorescenze di sostanza del tipo marijuana già confezionate in buste in cellophane trasparenti, oltre a una pistola con munizioni. Il giudice dell’appello ha ritenuto che i predetti elementi avessero univoca valenza indiziaria, atteso il luogo di ritrovamento delle sostanze, seppure non rinvenute nel luogo di privata dimora dell’indagato; valorizzando il dato in base al quale le predette buste di cellophane erano del tutto simili a quelle utilizzate dal RD per conservare gli alimenti e rinvenute nella sua disponibilità, evidenziando altresì la compatibilità tra i sacchi in cordura rinvenuti nell’immobile abbandonato con quelli presenti all’interno del magazzino dell’abitazione; nonché l’elemento per cui le infiorescenze rinvenute presso l’abitazione dell’indagato erano dello stesso tipo di quelle trovate presso l’immobile abbandonato;
ritenendo, conseguentemente, che a non diversa conclusione potesse giungersi sulla base dell’esame delle deduzioni difensive. In ordine alle esigenze cautelari, il Collegio ha ritenuto che il pericolo di reiterazione fosse desumibile dalla gravità delle condotte ascritte e che unica misura idonea fosse quella maggiormente afflittiva;
ritenendo inadeguata la misura degli arresti domiciliari atteso che la base logistica di gestione dell’attività era identificabile proprio con l’abitazione dell’indagato. 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RO RD, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. 3.1 Dopo avere operato un riassunto dell’ordinanza reiettiva emessa dal GIP e della memoria difensiva depositata nel procedimento di appello, con il primo motivo di impugnazione ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. – la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. 3 Ha argomentato che il Tribunale, nell’accogliere l’appello del p.m., si sarebbe fondato su mere presunzioni, formulando una conclusione da ritenere priva di idoneo sostegno logico;
ha esposto che, nei locali nella diretta disponibilità dell’indagato, non era stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente diversa rispetto alle infiorescenze, senza spiegare il dato della asserita identità rispetto a quelle successivamente rinvenute presso il locale abbandonato. Ulteriormente, ha ritenuto priva di base logica l’asserzione per cui l’indagato fosse l’unico soggetto ad avere accesso presso tale ultimo locale;
ritenendo pure, parimenti, illogica la deduzione fondata sull’identità tra le buste al cui interno erano state ritrovate la droga e le armi con quelle nella disponibilità del RD oltre che quello inerente alla compatibilità tra i sacchi in cordura rinvenuti nel magazzino con quelli presenti nel predetto immobile. 3.2 Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari in relazione all’art.274, lett.c), cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe reso una motivazione tautologica e non raffrontata con il caso concreto e che, comunque, avrebbe omesso di motivare adeguatamente in ordine alla idoneità di una misura più gradata rispetto a quella della custodia in carcere. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In via di premessa e in punto di precisazione degli oneri motivazionali imposti al giudice dell’appello cautelare, nell’ipotesi di accoglimento di appello proposto avverso un’ordinanza reiettiva della richiesta di applicazione della misura, questa Corte ha evidenziato che l'ordinanza medesima è tenuta a motivare, in conformità al disposto dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., in ordine a tutti i suoi presupposti - gravi indizi di colpevolezza, esigenze cautelari e criteri di scelta del vincolo – potendo anche legittimamente fare richiamo ad altro atto del procedimento, a condizione che, per un verso, sia dato conto di un autonomo esame critico degli elementi richiamati e delle ragioni della ritenuta rilevanza degli stessi e, per altro verso, si argomenti l'avvenuta valutazione delle specifiche questioni prospettate dalle parti (Sez. 6, n. 36428 del 30/09/2025, 4 Greco, Rv. 288889 – 01; Sez. 6, n. 57529 del 29/11/2017, [...], Rv. 272205 -01). Dovendosi altresì evocare l’ulteriore principio – recentemente consolidatosi - in base al quale, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale, configurandosi – in caso contrario – un vizio della motivazione (Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, [...], Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, [...], Rv. 284982 – 04; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593 – 01). 3. Tanto premesso, il primo motivo – attinente alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza – non è fondato. 3.1 A tale proposito, va ricordato che – in riferimento al disposto dell’art.273, commi 1 e 1-bis, cod.proc.pen. – le predette norme impongono la formulazione di un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli;
in ordine al quale è sufficiente qualunque elemento probatorio, in quanto i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273, comma 1-bis, cit. (Sez. 5, n. 8342 del 03/12/2025, A., Rv.; Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, [...], Rv. 284299 – 02). 3.2 Ciò posto, la motivazione adottata dal Tribunale su tale specifico profilo risponde ai criteri dettati dai predetti principi ed è immune dal denunciato vizio di illogicità. Difatti, il Tribunale ha fornito una motivazione analitica degli elementi di fatto sottoposti al proprio esame, ponendosi in diretto e adeguato raffronto critico, tanto con le argomentazioni alla base dell’ordinanza impugnata quanto con le deduzioni difensive. Rammentando, sul punto, che il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di 5 diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [...], Rv. 252178 - 01); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460 - 01); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 3.3 Il Tribunale ha quindi operato una valutazione sinottica e intrinsecamente logica dei molteplici elementi fattuali desumibili dai verbali di perquisizione e di arresto. Specificamente evidenziando il dato, rimasto – di fatto – privo di adeguata e idonea contestazione in punto di logicità, in base al quale il locale abbandonato al cui interno erano state rinvenute la sostanza stupefacente e l’arma doveva ritenersi, di fatto, nella diretta e immediata disponibilità dell’indagato; risultando, quindi, non decisiva la circostanza, sottolineata in sede di procedimento di appello e implicitamente ribadita in questa sede, in forza della quale il locale stesse potesse essere accessibile anche da parte di terzi. Avendo il Collegio sottolineato la valenza indiziaria da attribuire ad altri univoci dati fattuali;
quali l’identità tra le buste al cui interno era stata confezionata la sostanza a quelle utilizzate dal RD per conservare alimenti e rinvenute presso il suo domicilio nonché la compatibilità tra i sacchi in cordura ritrovati nel magazzino di proprietà dell’indagato con quelli rinvenuti nel locale in stato di abbandono;
dovendosi pure ritenere logica la valenza confermativa attribuita al ritrovamento, presso il domicilio dell’indagato, di infiorescenze di marijuana (pure presenti nel locale e nel vano dell’autovettura Fiat ivi parcheggiata). 6 Sottolineando, altresì, il dato sintomatico pure menzionato dal Tribunale (pag.3 dell’ordinanza) e per il quale, presso il magazzino seminterrato di proprietà dell’indagato, era stato rinvenuto materiale atto al confezionamento di stupefacenti, quali un bilancino di precisione;
aggiungendo che un idoneo elemento a supporto, dedotto dalle controdeduzioni depositate dal p.m. in udienza, potesse trarsi dalla presenza, presso l’abitazione del RD, di una videocamera di sorveglianza che consentiva la visione in remoto del locale abbandonato e, in particolare, dell’ingresso e della finestra del casolare. 3.4 D’altra parte, l’ordinanza impugnata contiene anche un’analitica e intrinsecamente logica confutazione delle argomentazioni difensive (peraltro non specificamente richiamate all’interno del motivo e riprodotte solo nella premessa dell’atto con il richiamo alla relativa memoria) e con le quali è stato dato atto che le relative allegazioni non erano idonee a dimostrare che il locale fosse effettivamente in uso a terze persone, ritenendo meramente suggestivo il dato del ritrovamento, presso lo stesso, di un documento di identità intestato a soggetto straniero. La complessiva valutazione degli elementi indiziari deve quindi ritenersi rispondente ai necessari criteri di logicità. 4. Anche il motivo attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura è infondato. 4.1 In relazione alle argomentazioni del ricorrente - facenti riferimento al testo dell’art.274, lett.c), cod.proc.pen., come risultante per effetto delle modifiche introdotte dalla l. 16 aprile 2015, n.47, in base al quale le situazioni di attuale e concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non possono essere desunte «esclusivamente» dalla qualità del titolo di reato per cui si procede - questa Corte ha evidenziato che tale formulazione normativa non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, [...], Rv. 271522 - 01; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, [...], Rv. 267798 - 01). La valutazione del Tribunale è, quindi, da ritenersi coerente con i predetti principi, nella parte in cui ha ritenuto desumibile un concreto e attuale pericolo di reiterazione sulla scorta della particolare gravità della condotta, caratterizzata (oltre che dal possesso di armi clandestine) dalla detenzione a fini di spaccio di 7 sostanza stupefacente di varia natura, atta a dimostrare il collegamento non occasionale con ambienti criminali. 4.2 D’altra parte, non sussiste il lamentato vizio motivazione conseguente alla mancata esposizione delle ragioni specifiche in base alle quali doveva ritenersi inidonea, nel caso concreto, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, eventualmente accompagnati delle procedure di controllo regolate dall’art.275-bis, comma 1, cod.proc.pen.. In relazione a tale profilo, va ricordato che Sez.U., n.20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 - 01 avevano ritenuto (punto 4.1 del “considerato in diritto”) che, all’indomani della riforma introdotta dalla l. 16 aprile 2015, n.47 e ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati. Il principio espresso dalle Sezioni unite ha, peraltro, trovato una successiva elaborazione da parte delle Sezioni semplici, le quali hanno ritenuto che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod.proc.pen.; con la conseguenza che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria – in relazione all’art.275, comma 3-bis, cod.proc.pen. - quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico in relazione allo stesso art.275-bis cod.proc.pen., il quale dispone che tali modalità sono sempre disposte dal Giudice procedente ‹‹salvo che le ritenga non necessarie›› (in termini, Sez.2, n.43042 del 25/09/2019, Marsili, RV. 277762 – 01; Sez.2, n.31572 del 16/06/2017, Caterino, RV. 270463 – 01;); ciò in quanto la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, sicché il giudice, ove ritenga unicamente adeguata la custodia inframuraria in ragione della pericolosità dell'indagato e della peculiarità del fatto contestato, non è tenuto a motivare specificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione del braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, Deja Rv. 286343 - 01). Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale dell’appello cautelare è pienamente corrispondente ai suddetti principi, avendo il Collegio ritenuto inidonea la misura degli arresti domiciliari in considerazione del determinante dato fattuale per il quale la condotta di detenzione ai fini di spaccio era stata perfezionata 8 prendendo come base logistica il proprio domicilio;
con conseguente inidoneità della misura più gradata in riferimento al criterio generale dettato dall’art.275, comma 1, cod.proc.pen.. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Segue altresì la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 regol.esec. cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per l'avviso ai sensi dell'art.28 regol.esec.cod. proc. pen. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IL RI UGO BELLINI