CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
Massime • 1
In tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, di adottare una motivazione articolata, che tenga conto degli argomenti posti a fondamento della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della differente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto, mediante indicazione del profilo di cui è stata omessa la valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 33344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33344 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RO LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari in data 14/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione dell'avv. Ettore Censano, difensore di RO LO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14.11.2022 il Tribunale di Bari in accoglimento dell'appello del P.M., ha applicato a LO RO la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando in capo all'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dal fatto di essere stata commessa in più persone riunite al fine di costringere gli imprenditori IM OT, IM OC e IM IO, a consegnare la somma di uro 300.000,00 poi ridotta ad euro Penale Sent. Sez. 2 Num. 33344 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 05/05/2023 100.000,00, mediante reiterate minacce di morte ed azioni violente ( artt. 110,56, 629 co. 1 e 2, 416 bis.lc .p.). 2. Ricorre per cassazione il difensore del RO lamentando: 2.1 insufficienza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p.) in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica ( artt. 110, 56, 629, 416 bis.
1.c.p). Sottolinea come il Tribunale del riesame, andando di contrario avviso rispetto al GIP che aveva ritenuto che gli indizi non raggiungessero la soglia della gravità indiziaria, ha operato un salto logico dando per assunte circostanze rimaste prive di riscontro. Ad avviso del ricorrente la rilevanza attribuita dal Tribunale del Riesame ai contatti telefonici intercorsi tra GA e RO, partirebbe dall'erroneo presupposto di ritenere certo l'utilizzo di quell'utenza da parte di RO. Inoltre, il fatto che il ricorrente si sia recato in via Zara dove vi era stato un attentato incendiario, a verificare la presenza di telecamere di video sorveglianza, sarebbe un post factunn irrilevante;
quanto alle dichiarazioni di IM OC che ha riferito della presenza di RO all'episodio intimidatorio del presso la EN CC, esse sarebbero contraddette da quanto riferito dallo zio del IM : OM OM che negò la presenza del ricorrente nell'episodio citato parlando solo di AV e OP e da quanto dichiarato da IM OT che nel corso delle intercettazioni, parlò della presenza di due o tre persone;
altrettanto irrilevanti sarebbero le dichiarazioni di SS LA e NI AN, quest'ultima moglie di IM IO che disse che RO la stava seguendo e la guardava con una strana faccia, la donna infatti sarebbe stata suggestionata da quanto accaduto al marito;
irrilevante, infine, sarebbe la circostanza di aver visto il RO in compagnia di AV visto che i due si frequentavano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero, in ogni caso, non consentite in questa sede. 2.Va anzitutto ricordato che questa Corte, con orientamento cui il Collegio intende aderire, ha affermato che tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la 71 ' gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio. E ciò in quanto, in sede cautelare l'oggetto della delibazione cautelare è diverso, in quanto preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quello di merito, orientato invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, rv. 234598). Ne discende che il giudizio cautelare si risolve nell'individuazione di una piattaforma indiziaria di cui si riveli la prospettica idoneità rappresentativa, ciò che non può dirsi coincidente con la formulazione di un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio, tale da corroborare la certezza della colpevolezza. Donde «la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio» (Sez. 43146 del 28/6/2016, Rv. 268370; Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, Rv. 272687; Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, Rv. 278797; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593). Deve segnalarsi che altro orientamento si è, invece, spinto anche in subiecta materia a richiedere al Tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti, con la precisazione per cui, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, n.17581 del 08/02/2017, Pepe, Rv. 269827, N. 16029 del 2016 Rv. 266622; Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, Rv. 283784). A ben guardare sia pure con diversità di accenti , entrambi gli orientamenti si spingono a ritenere necessario nel caso in cui il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., un percorso motivazionale articolato che tenga conto degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato. 3. E siffatto obbligo di riconsiderazione è stato adeguatamente soddisfatto dal collegio cautelare posto che l'ordinanza in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente e 3 congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. La cognizione del Tribunale ha compreso tutte le risultanze fattuali, non limitandosi il collegio ad una lettura atomistica degli indizi ma valorizzandoli attraverso una lettura unitaria. La vicenda estorsiva, dispiegatasi attraverso plurimi atti intimidatori, è stata minuziosamente ricostruita dal Tribunale che, alle pagg. 21 e segg. dell'ordinanza, ha indicato gli elementi fattuali integrativi della gravità indiziaria: le preoccupazioni manifestate dalle mogli di IM IO e OC circa l'ossessiva presenza del RO ( ed altri ) nei luoghi da loro frequentati;
i tabulati telefonici che attestavano contatti tra GA e RO in prossimità delle evento delittuoso del 2.4.202019, avvenuti mediante l'utenza intestata alla madre della compagna di quest'ultimo e dimostrativi, attraverso l'aggancio delle celle del luogo in cui si era verificato l'evento, della presenza del RO in tale luogo;
le dichiarazioni rese da IM OT e IM OC affatto smentite dalla dichiarazioni di OM IO queste ultime considerate non genuine perché smentite dal dato intercettivo e, dunque, come osservato anche da primo giudice, condizionate da omertà e paura ed ha spiegato la apparente divergenza tra quanto dichiarato da IM OT e quanto riferito da IM OC il quale, con precisione, ha ricordato della presenza del RO in occasione dell'incontro presso la Palmieri macchine s.r.l. in cui si consumò la minaccia estorsiva correttamente motivando, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, circa idoneità della presenza del RO in tale occasione ad integrare la fattispecie estorsiva in termini di concorso avendo egli fornito un contributo causale rafforzativo del proposito criminoso (Sez. 2 , 28895 del 13/7/2020, Massaro , Rv. 279807; Sez. 2 , 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284). In altri termini, il Collegio deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di rivalutazione della gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini assolutamente adeguati avendo delineato la condotta di partecipazione del RO all'intera vicenda estorsiva aggravata dall'uso del metodo mafioso in merito al quale non sono state sollevate censure di legittimità. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 5 /5/2023 Il consigliere est. Il pr sidente
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Luigi Cuomo ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udita la discussione dell'avv. Ettore Censano, difensore di RO LO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14.11.2022 il Tribunale di Bari in accoglimento dell'appello del P.M., ha applicato a LO RO la misura cautelare della custodia in carcere ravvisando in capo all'indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e dal fatto di essere stata commessa in più persone riunite al fine di costringere gli imprenditori IM OT, IM OC e IM IO, a consegnare la somma di uro 300.000,00 poi ridotta ad euro Penale Sent. Sez. 2 Num. 33344 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 05/05/2023 100.000,00, mediante reiterate minacce di morte ed azioni violente ( artt. 110,56, 629 co. 1 e 2, 416 bis.lc .p.). 2. Ricorre per cassazione il difensore del RO lamentando: 2.1 insufficienza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 273 c.p.p.) in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 1 della rubrica ( artt. 110, 56, 629, 416 bis.
1.c.p). Sottolinea come il Tribunale del riesame, andando di contrario avviso rispetto al GIP che aveva ritenuto che gli indizi non raggiungessero la soglia della gravità indiziaria, ha operato un salto logico dando per assunte circostanze rimaste prive di riscontro. Ad avviso del ricorrente la rilevanza attribuita dal Tribunale del Riesame ai contatti telefonici intercorsi tra GA e RO, partirebbe dall'erroneo presupposto di ritenere certo l'utilizzo di quell'utenza da parte di RO. Inoltre, il fatto che il ricorrente si sia recato in via Zara dove vi era stato un attentato incendiario, a verificare la presenza di telecamere di video sorveglianza, sarebbe un post factunn irrilevante;
quanto alle dichiarazioni di IM OC che ha riferito della presenza di RO all'episodio intimidatorio del presso la EN CC, esse sarebbero contraddette da quanto riferito dallo zio del IM : OM OM che negò la presenza del ricorrente nell'episodio citato parlando solo di AV e OP e da quanto dichiarato da IM OT che nel corso delle intercettazioni, parlò della presenza di due o tre persone;
altrettanto irrilevanti sarebbero le dichiarazioni di SS LA e NI AN, quest'ultima moglie di IM IO che disse che RO la stava seguendo e la guardava con una strana faccia, la donna infatti sarebbe stata suggestionata da quanto accaduto al marito;
irrilevante, infine, sarebbe la circostanza di aver visto il RO in compagnia di AV visto che i due si frequentavano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto articolato con censure manifestamente infondate ovvero, in ogni caso, non consentite in questa sede. 2.Va anzitutto ricordato che questa Corte, con orientamento cui il Collegio intende aderire, ha affermato che tema di appello cautelare proposto dal P.M., la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la 71 ' gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio. E ciò in quanto, in sede cautelare l'oggetto della delibazione cautelare è diverso, in quanto preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quello di merito, orientato invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, rv. 234598). Ne discende che il giudizio cautelare si risolve nell'individuazione di una piattaforma indiziaria di cui si riveli la prospettica idoneità rappresentativa, ciò che non può dirsi coincidente con la formulazione di un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio, tale da corroborare la certezza della colpevolezza. Donde «la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal GIP relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio» (Sez. 43146 del 28/6/2016, Rv. 268370; Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, Rv. 272687; Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, Rv. 278797; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593). Deve segnalarsi che altro orientamento si è, invece, spinto anche in subiecta materia a richiedere al Tribunale, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, un rafforzato onere motivazionale, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti, con la precisazione per cui, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, n.17581 del 08/02/2017, Pepe, Rv. 269827, N. 16029 del 2016 Rv. 266622; Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, Rv. 283784). A ben guardare sia pure con diversità di accenti , entrambi gli orientamenti si spingono a ritenere necessario nel caso in cui il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del G.i.p., un percorso motivazionale articolato che tenga conto degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato. 3. E siffatto obbligo di riconsiderazione è stato adeguatamente soddisfatto dal collegio cautelare posto che l'ordinanza in punto di gravità indiziaria, risulta assolutamente e 3 congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini del tutto adeguati. La cognizione del Tribunale ha compreso tutte le risultanze fattuali, non limitandosi il collegio ad una lettura atomistica degli indizi ma valorizzandoli attraverso una lettura unitaria. La vicenda estorsiva, dispiegatasi attraverso plurimi atti intimidatori, è stata minuziosamente ricostruita dal Tribunale che, alle pagg. 21 e segg. dell'ordinanza, ha indicato gli elementi fattuali integrativi della gravità indiziaria: le preoccupazioni manifestate dalle mogli di IM IO e OC circa l'ossessiva presenza del RO ( ed altri ) nei luoghi da loro frequentati;
i tabulati telefonici che attestavano contatti tra GA e RO in prossimità delle evento delittuoso del 2.4.202019, avvenuti mediante l'utenza intestata alla madre della compagna di quest'ultimo e dimostrativi, attraverso l'aggancio delle celle del luogo in cui si era verificato l'evento, della presenza del RO in tale luogo;
le dichiarazioni rese da IM OT e IM OC affatto smentite dalla dichiarazioni di OM IO queste ultime considerate non genuine perché smentite dal dato intercettivo e, dunque, come osservato anche da primo giudice, condizionate da omertà e paura ed ha spiegato la apparente divergenza tra quanto dichiarato da IM OT e quanto riferito da IM OC il quale, con precisione, ha ricordato della presenza del RO in occasione dell'incontro presso la Palmieri macchine s.r.l. in cui si consumò la minaccia estorsiva correttamente motivando, anche attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, circa idoneità della presenza del RO in tale occasione ad integrare la fattispecie estorsiva in termini di concorso avendo egli fornito un contributo causale rafforzativo del proposito criminoso (Sez. 2 , 28895 del 13/7/2020, Massaro , Rv. 279807; Sez. 2 , 47598 del 19/10/2016, Rv. 268284). In altri termini, il Collegio deve dare atto che la motivazione del Tribunale del Riesame, in punto di rivalutazione della gravità indiziaria, risulta assolutamente congrua, esaustiva ed immune da profili di manifesta illogicità oltre che puntualmente ancorata alle emergenze acquisite di cui ha dato conto in termini assolutamente adeguati avendo delineato la condotta di partecipazione del RO all'intera vicenda estorsiva aggravata dall'uso del metodo mafioso in merito al quale non sono state sollevate censure di legittimità. 4.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 5 /5/2023 Il consigliere est. Il pr sidente