Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod.proc.pen., ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che, qualora il P.M. - delegando la polizia giudiziaria e indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata - disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod.proc.pen., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ipotesi, qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, comma secondo, cod.proc.pen., l'interessato potrà invece avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2005, n. 4263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4263 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. MARINI Pierfrancesco - Presidente - del 15/12/2005
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 1308
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 039119/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
nei confronti di:
1) FANESI EMANUELE, N. IL 18/05/1976;
avverso ORDINANZA del 02/09/2005 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DIDONE Antonio;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo, chiede l'a. s. r..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ricorre per Cassazione contro l'ordinanza in data 2 settembre 2005 del Tribunale di Perugia - sezione per il riesame - con la quale è stato annullato il provvedimento di sequestro, emesso nei confronti di Fanesi Emanuele, della documentazione (sia in formato cartaceo che informatico), di computers e altro materiale informatico nonché di quanto altro utile pertinente la commissione del reato di cui all'art. 270 bis c.p. comma 1. A sostegno del ricorso il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della norma di cui agli artt. 250 c.p.p., e s.s., e, in particolare, dell'art. 253 c.p.p., posto che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il decreto che dispone il sequestro probatorio non sia sufficientemente motivato con la sola indicazione della disposizione violata con riferimento agli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione.
Inoltre, il ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del principio in forza del quale il Tribunale per il riesame ben può sanare l'eventuale incompletezza di motivazione del decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M..
Peraltro, nel ritenere insufficiente, ai fini dell'integrazione del provvedimento, la informativa della DIGOS, il Tribunale avrebbe violato l'art. 253 c.p.p. quanto al dovere di integrazione derivante dal principio innanzi richiamato. Il ricorrente, poi, allega le informative della DIGOS dalle quali si evincerebbe che le prospettazioni investigative circa la destinazione ai terroristi del denaro raccolto dall'indagato, ritenute necessarie dal Tribunale, erano state puntualmente formulate in quella informativa. Osserva la Corte che il ricorso è infondato quanto alla dedotta violazione di legge, posto che il Tribunale del riesame si è correttamente attenuto al principio affermato da questa Sezione secondo cui "la motivazione richiesta dall'art. 253 c.p.p., comma 1 impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, di cui siano indicati, sia pure sommariamente, gli elementi costitutivi, in maniera tale da consentire al Giudice del riesame la verifica circa l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito alla persona sottoposta ad indagini in una specifica ipotesi di reato, nonché la sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato" (Sez. 5^, Sent n. 29903 del 2002, fattispecie nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che, nel rigettare la richiesta degli indagati, aveva ritenuto che il decreto di sequestro fosse sufficientemente motivato con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati e con un generico riferimento all'oggetto del sequestro costituente corpo di reato, senza specificare in quale fatto il reato consistesse). E, nella concreata fattispecie, il decreto del Pubblico Ministero conteneva soltanto il richiamo all'art. 270 bis c.p., luogo e data di presunta commissione e ciò pur in presenza di una fattispecie criminosa che ha dato luogo a notevoli dispute interpretative quanto all'esatta individuazione della condotta punibile (v. peraltro, le precisazioni contenute in Sez. 1, sent. n. 35427/2005). Si verte, dunque, in ipotesi di "radicale mancanza della motivazione in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti" che comporta la nullità del decreto di sequestro e dell'eventuale ordinanza di conferma del Tribunale del riesame (cfr. Sez. unite, sent. n. 5876 del 2004, in una fattispecie in cui la motivazione faceva richiamo all"'accertamento dei fatti per i quali si procede" esplicitati attraverso il solo riferimento alla norma violata). D'altra parte, poi, trattandosi di ricorso per Cassazione in materia di misura cautelare reale, in cui le censure sono limitate alla sola denuncia di violazioni di legge (art. 325 c.p.p.) il sindacato sulla motivazione dell'ordinanza impugnata quanto all'omessa integrazione del provvedimento oggetto di riesame, come richiesto dal P.M. ricorrente, appare inammissibile.
Nondimeno, è rilevabile d'ufficio la questione relativa all'ammissibilità della richiesta di riesame, così come avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio la detta inammissibilità il Tribunale del riesame (Sez. 1^, sent. 4225 del 1998). Ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, infatti, la cognizione della Corte di Cassazione si estende alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado e tale è l'inammissibilità dell'impugnazione nelle ipotesi in cui è stata proposta contro provvedimento non suscettibile di gravame.
Nella concreta fattispecie, invero, la genericità della descrizione delle cose da ricercare e da sottoporre a sequestro ("documentazione (sia formato cartaceo che informatico), computers o altro materiale informatico e quant'altro utile pertinente la commissione del reato per cui si procede"), anche alla luce dell'insufficiente richiamo alla norma di cui all'art. 270 bis c.p. al fine di verificare il rapporto di pertinenza con il reato per il quale si procede, rende applicabile il principio in forza del quale "in tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 c.p.p. ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto;
ciò in quanto una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, per la quale attività, non definitiva, è richiesto un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che qualora il P.M. delegando la polizia giudiziaria, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 c.p.p. il quale, invece, deve contenere l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ultima ipotesi qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355 c.p.p., comma 2, l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al G.I.P. contro l'eventuale diniego" (Sez. 5^, Sentenza n. 366 del 21/01/1999 Cc. (dep. 08/03/1999) Rv. 213347).
L'ordinanza impugnata, dunque, va annullata senza rinvio e la richiesta di riesame va dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza senza rinvio e dichiara inammissibile l'istanza di riesame.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006