Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2005, n. 4263
CASS
Sentenza 15 dicembre 2005

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In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 cod.proc.pen., ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che, qualora il P.M. - delegando la polizia giudiziaria e indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata - disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod.proc.pen., il quale contiene l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ipotesi, qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, comma secondo, cod.proc.pen., l'interessato potrà invece avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2005, n. 4263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4263
    Data del deposito : 15 dicembre 2005

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