Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 cod. proc. pen. ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto; ciò in quanto una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, per la quale attività, non definitiva, è richiesto un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che qualora il P.M. delegando la polizia giudiziaria, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen. il quale, invece, deve contenere l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ultima ipotesi qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, secondo comma, cod. proc. pen., l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego.
In virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen., il decreto con cui viene disposta una perquisizione locale è inoppugnabile e non può quindi essere sottoposto al riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21-1-99
1. Dott. Francesco Calbi Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 366
3. " Giuliana Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N.39495/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SP TA nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona il 17-9-98. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuliano Turone che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
Con ordinanza 7-9-98 il Tribunale di Ancona dichiarava inammissibile l'istanza di riesame avanzata da SP TA - indagato per i reati previsti dagli artt. 8 1 cpv., 594 c.1 e 2, 612 c.p. - avverso il decreto di perquisizione domiciliare emesso dal P.M presso la locale Pretura il 24-6-98. A sostegno della propria decisione il giudice rilevava che il citato provvedimento non era impugnabile e che del resto quello contestuale di sequestro non era stato oggetto di gravame.
Contro la riportata pronuncia il SP ha ora proposto ricorso per Cassazione deducendo: violazione dell'art. 581 c.p.p per mancato riconoscimento della circostanza che l'istanza di riesame aveva riguardato proprio il decreto di sequestro la cui illegittimità discendeva da quella della perquisizione;
vizio di motivazione sul punto.
A prescindere dalle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato - le quali a fronte di questioni giuridiche non rilevano, essendo comunque decisiva la correttezza o meno della soluzione adottata - deve riconoscersi che il riesame era inammissibile. Invero nessuna forma di impugnazione è normativamente prevista con riguardo al decreto con cui viene disposta una perquisizione locale:
di conseguenza il predetto, in base al principio di tassatività sancito dall'art. 568 c.l c.p.p., è inoppugnabile ed in particolare non può essere sottoposto a riesame (Cass.
8.3.94 n. 00 299 RV 196653; Cass. 27.12.97 n. 0 2793 RV. 203593). Nè potrebbe, nel caso concreto, incidere la circostanza che fosse stato altresì oggetto di impugnazione il sequestro: ciò in quanto anche per tale imposizione il menzionato mezzo era improponibile. All'uopo si impongono le seguenti considerazioni.
In tema di sequestro probatorio, la relativa attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art.355c.p.p. ogniqualvolta il decreto del P.M non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga generico richiamo a quanto rinvenuto: infatti siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro stesso e cioè della qualifica di corpo e/o di pertinenza del reato dei beni, la quale situazione non può essere definitiva e richiede un controllo dell'autorità giudiziaria.
Di conseguenza, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, qualora il P.M., delegando la polizia giudiziaria all'esecuzione di una perquisizione, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art 253 c.p.p. il quale deve contenere l'indicazione delle cosè da sequestrare: nella descritta ipotesi, se il P.M. non attui d'ufficio la restituzione dei beni ai sensi dell'art 355 c.2 c.p.p., l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro un eventuale diniego (Cass 4.11.97 n.0 3130 R.V. 208868). Orbene, il provvedimento de quo risulta appunto contenere, dopo l'ordine di perquisizione, quello generico di sequestro "a norma dell'art 252 c.p.p. di quanto rinvenuto" ed al contempo va rilevata l'assenza di successivo decreto di convalida, con riguardo al quale solo avrebbe potuto chiedersi il riesame.
Ribadita alla luce dei principi menzionati l'inammissibilità della procedura esperita ex artt. 257 e 324 c.p.p., deve del pari dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale si stima equo fissare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria 8 marzo 1999