Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 366
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida ex art. 355 cod. proc. pen. ogniqualvolta il decreto del P.M. non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto; ciò in quanto una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, per la quale attività, non definitiva, è richiesto un controllo dell'autorità giudiziaria. Ne consegue che qualora il P.M. delegando la polizia giudiziaria, indipendentemente dai riferimenti normativi contenuti nel provvedimento e dalla modulistica utilizzata, disponga il sequestro nei termini di cui sopra e non provveda poi alla convalida, contro quest'ultimo non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto emesso ex art. 253 cod. proc. pen. il quale, invece, deve contenere l'indicazione delle cose da sequestrare. In tale ultima ipotesi qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, secondo comma, cod. proc. pen., l'interessato potrà avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al Gip contro l'eventuale diniego.

In virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall'art. 568, comma primo, cod. proc. pen., il decreto con cui viene disposta una perquisizione locale è inoppugnabile e non può quindi essere sottoposto al riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/1999, n. 366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 366
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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