Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2002, n. 29903
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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In tema di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, la motivazione richiesta dall'art. 253 comma 1 cod. proc. pen. impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, di cui siano indicati, sia pure sommariamente, gli elementi costitutivi, in maniera tale da consentire al giudice del riesame la verifica circa l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito alla persona sottoposta ad indagini in una specifica ipotesi di reato, nonché la sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che, nel rigettare la richiesta degli indagati, aveva ritenuto che il decreto di sequestro fosse sufficientemente motivato con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati e con un generico riferimento all'oggetto del sequestro costituente corpo di reato, senza specificare in quale fatto il reato consistesse).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2002, n. 29903
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29903
    Data del deposito : 1 luglio 2002

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