Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
In tema di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, la motivazione richiesta dall'art. 253 comma 1 cod. proc. pen. impone che nel decreto vi sia l'enunciazione del fatto di reato per cui si procede, di cui siano indicati, sia pure sommariamente, gli elementi costitutivi, in maniera tale da consentire al giudice del riesame la verifica circa l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito alla persona sottoposta ad indagini in una specifica ipotesi di reato, nonché la sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il fatto reato ipotizzato (nel caso di specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che, nel rigettare la richiesta degli indagati, aveva ritenuto che il decreto di sequestro fosse sufficientemente motivato con la mera indicazione degli articoli di legge relativi ai reati e con un generico riferimento all'oggetto del sequestro costituente corpo di reato, senza specificare in quale fatto il reato consistesse).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2002, n. 29903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29903 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 01/07/2002
1. Dott. LATTANZI GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - Consigliere - N. 1674
3. Dott. MARASCA GENNARO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI ANIELLO - Consigliere - N. 010112/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RO CE N. IL 18/10/1952
2) AL EO N. IL 09/10/1957
avverso ORDINANZA del 12/02/2002 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO Udito il Procuratore generale nella persona del Dott. Vito Monetti che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Ritenuto in fatto e in diritto
LO RO e NA AL hanno proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 12 febbraio 2002 con la quale il Tribunale di Foggia ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro del Procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale, relativo alla documentazione contabile e finanziaria di alcune società delle quali i ricorrenti erano amministratori.
I ricorrenti, denunciando erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, hanno rilevato che l'ordinanza impugnata non contiene alcuna indicazione sui fatti per i quali si procede e sui collegamenti di questi fatti con i documenti sequestrati, che non sono stati depositati gli atti sui quali si fonda il decreto di sequestro, che il sequestro è stato disposto sulla base di semplici congetture e che è stata sequestrata "documentazione non prevista nel decreto di sequestro.
Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata ricorda che i ricorrenti a sostegno della richiesta di riesame hanno dedotto che il decreto di sequestro in questione è "illegittimo in quanto non contiene alcuna precisazione del fatto concreto (di reato) addebitato, ma solo la mera enunciazione delle norme di legge che si assumono violate ed inoltre non contiene alcuna motivazione". Che queste siano effettivamente le caratteristiche del decreto l'ordinanza sostanzialmente lo riconosce e tuttavia ritiene che la richiesta di riesame non sia fondata. L'ordinanza infatti afferma che "nessuna norma giuridica prevede che il decreto di sequestro probatorio contenga a pena di nullità la enunciazione del fatto-reato per cui si procede" e che "la indicazione degli articoli di legge che prevedono le figure di reato societario e tributario per cui si procede (art. 2621 c.c. e 3 d.l.vo 74/2000) evidenzia in maniera sufficiente il collegamento logico giuridico tra la documentazione sequestrata (di natura appunto societaria e contabile-fiscale) e dette figure di reato". Il tribunale aggiunge che "il sequestro è poi motivato in maniera sufficiente dal momento in cui enuncia che le cose da acquisire costituiscono corpo del reato e/o cosa pertinente al reato... essendo documenti indispensabili per lo svolgimento delle indagini preliminari in relazione ai reati ascritti".
Non è però vero che non occorre la "enunciazione del fatto di reato per cui si procede" perché l'art. 253 comma 1 c.p.p. richiede che il decreto di sequestro sia motivato e a questo scopo non può essere sufficiente indicare gli articoli che prevedono i reati, senza alcuna enunciazione dei fatti che sarebbero riconducibili a tali articoli, così come non può essere sufficiente indicare l'oggetto del sequestro parlando genericamente di "corpo del reato e/o cosa pertinente al reato", senza specificare in quale fatto il reato consista.
Un provvedimento del genere è sostanzialmente privo di motivazione, posto che indicando solo degli articoli che prevedono reati e facendo un generico riferimento alle cose collegate ad essi potrebbe sequestrarsi qualunque oggetto.
Il provvedimento di sequestro deve fare riferimento a uno specifico fatto di reato, indicandone sia pure sommariamente gli elementi costitutivi, e al tribunale del riesame, come hanno chiarito le Sezioni unite "compete il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero". Il tribunale deve accertare se sussiste il fumus commissi delicti, e questo accertamento deve compiere "sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica" (Sez. un. 20 novembre 1996, Bassi, in Cass. pen., 1997, p. 1673). Il giudice del riesame quindi ha il compito di verificare l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito all'indagato in una specifica ipotesi di reato, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto date dal pubblico ministero, e di verificare inoltre il rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il fatto-reato ipotizzato.
Nel caso in esame il tribunale non ha compiuto l'accertamento dovuto e in realtà neppure avrebbe potuto compierlo per la mancanza nel decreto di sequestro dei dati da sottoporre a verifica e quindi per la sostanziale mancanza di motivazione, giustificata dal tribunale con l'errata affermazione in diritto che era sufficiente l'indicazione degli articoli che prevedevano i reati oggetto del procedimento.
Pertanto l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro devono essere annullati senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e il decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica di Foggia in data 24 gennaio 2002.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2002