Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14851 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPRE$48 5.1/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OLO + Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 5143/01 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 30035 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. - Consigliere Ud. 09/04/03 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, avvocati PILERIOrappresentato e difeso dagli SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AL ME, LC EL, OT RI TERESA, SP IO, ER CARLO, DI BENEDETTO 2003 GIUSEPPINA, RIZZELLO LUCIA, SANSEBASTIANO SIMONETTA, 2193 -1- DI NA LU, SS BATTISNA, IZ LA, BE AN RI, LL RI, LL IA, AR CA, LA CI, LL - MO, TT GIAN, VI RI TERESA;
intimati avverso la sentenza n. 630/00 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 11/12/00 R.G.N. 993/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore - Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per - l'accoglimento del ricorso. -2- 7 5143/2001 r.g.n. ud. 9 aprile 2003 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Inps domanda, sulla base di un unico motivo di ricorso, la cassazione della sentenza del tribunale di Alessandria 24 novembre - 11 dicembre 2000 che ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto, di CA ME e gli altri litisconsorti trascritti in epigrafe, avente titolo al pagamento dell'indennità di mobilità, a percepirla con l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai. Il giudice dell'impugnazione ha ritenuto che, non operando più il meccanismo rivalutativo basato sugli aumenti dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti, la rivalutazione dell'indennità di mobilità dovesse operarsi con riferimento a quanto previsto per l'analoga prestazione pecuniaria costituita dal trattamento di cassa integrazione guadagni. Nel giudizio di cassazione gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, con riferimento all'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Sostiene che il legislatore aveva individuato un preciso meccanismo di rivalutazione dell'indennità di mobilità che non poteva, arbitrariamente, essere sostituito da altro, sicché l'essere il predetto meccanismo divenuto in seguito inoperante produceva inevitabilmente l'effetto di escludere la rivalutazione dell'indennità di mobilità fino a quando il legislatore non avesse ritenuto di intervenire per regolare la materia.
2. Il ricorso è fondato. Deve in proposito richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 30 luglio 2001, n. 10379 (ed altre pronunciate nella stessa data;
successivamente in senso conforme v. anche Cass. 23 settembre 2002 n.13841 e numerose altre). In tali pronunce questa Corte ha infatti affermato il principio secondo cui il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT. 5143/2001 3 ud. 9 aprile 2003 3. A tale conclusione la Corte è pervenuta partendo innanzi tutto dalla pronuncia della Corte costituzionale (sent. n.184 del 2000) sulla base del rilievo che quest'ultima muoveva proprio dal presupposto interpretativo poi accolto da questa Corte. In particolare la citata pronuncia ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223,, 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui le predette norme, a seguito della soppressione dell'istituto dell'indennità di contingenza, nello stabilire che l'incremento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 10 gennaio 1995, si applichi soltanto all'integrazione salariale straordinaria e non anche all'indennità di mobilità, riservano un trattamento ingiustificatamente differenziato nei confronti di due provvidenze economiche sostanzialmente simili nella genesi e nelle finalità. Per il rapporto poi tra l'attività interpretativa in sede di controllo di costituzionalità e quella in sede di sindacato di legittimità si richiamano i rilievi svolti nella già citata sentenza n. 10379 del 2001. 4. Questa Corte ha poi proceduto a ricostruire il quadro normativo di riferimento. Ha osservato che il cit. art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 - dopo aver fissato al primo comma la parametrazione tra indennità di mobilità e trattamento straordinario di integrazione salariale nel senso che la prima è fatta pari al secondo nella misura del 100% per i primi dodici mesi e dell'80% per i mesi successivi stabilisce al terzo comma che l'indennità di mobilità, così calcolata in percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale, è "adeguata" - ossia incrementata - ogni anno "in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti". La disposizione quindi contiene - nel disegno originario del legislatore un duplice - canone regolante la dinamica diacronica dell'indennità che inizialmente è assegnata al lavoratore in mobilità o licenziato nella stessa misura del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante al lavoratore collocato in cassa integrazione. Questo iniziale importo è da una parte destinato a decrescere dopo un anno (dal 100% all'80% del trattamento c.i.g.s.) e d'altra parte ad essere incrementato nella stessa misura in cui risulta essere aumentata l'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti.
5. Parallelamente l'art. 1 (articolo unico) della legge 13 agosto 1980, n. 427, nel testo originario, prevedeva (al secondo comma) un similare ma non identico canone di adeguamento nel tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale, il quale doveva essere incrementato in misura leggermente inferiore (l'80% e non già il 100%) a quella della quale risultava essere aumentata l'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. All'epoca della legge n.223/91, che vede questa iniziale simmetria, seppur con la singolare differenziazione costituita da un criterio di adeguamento automatico alle variazioni dell'indennità di contingenza che per l'indennità di mobilità era leggermente 5143/2001 4 ud. 9 aprile 2003 più favorevole di quello operante per il trattamento straordinario di integrazione salariale, era vigente la legge 13 luglio 1990 n.191 che aveva prorogato al 31 dicembre 1991 le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n.38, la quale, riformando la c.d. scala mobile, aveva esteso transitoriamente (dal 31 gennaio 1986 al 31 dicembre 1989) al settore privatistico il meccanismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale dettato dall'art. 16 d.P.R. 1 febbraio 1986, n.13, per il pubblico impiego.
6. Dopo la legge n.223/91 sopravvengono due fatti nuovi.
6.1. Da una parte il legislatore si rende conto dell'anomalia di quel quid pluris riconosciuto all'indennità di mobilità rispetto al trattamento straordinario di integrazione salariale nel raccordare l'incremento dell'una e dell'altro all'incremento dell'indennità di contingenza. Il fatto che l'indennità di mobilità fosse destinata dopo un anno a ridursi all'80% del trattamento straordinario di integrazione salariale mostrava l'opzione del legislatore di ritenere nel tempo maggiormente meritevole di sostegno ad opera del sistema di sicurezza sociale il lavoratore in c.i.g.s. (ancora occupato in un'azienda in crisi ovvero soggetta a processi di ristrutturazione) rispetto al lavoratore in mobilità (disoccupato ed avviato ad un possibile collocamento seppur differenziato perché disciplinato in termini più favorevoli). Rispetto a questa opzione risultava disarmonica la previsione di un meccanismo di aggancio alla dinamica dell'indennità di contingenza che era, seppur di poco, più favorevole per l'indennità di mobilità rispetto al trattamento straordinario di integrazione salariale. Il legislatore ha quindi ritenuto di correggere questa anomalia (quasi un refuso nel terzo comma dell'art. 7 della legge n.223/91) ed è intervenuto con una disposizione che, recando una norma apparentemente di interpretazione autentica (in realtà innovativa con efficacia retroattiva), ha rettificato la percentuale di aumento dell'indennità di contingenza rilevante per adeguare l'indennità di mobilità: non più il 100%, ma solo 1'80%, così come per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Questa disposizione è contenuta per la prima volta nell'art. 10, comma 3, d.l. 20 marzo 1992, n.237 (non convertito); poi nell'art. 10, comma 3, d.l. 20 maggio 1992, n.293 (non convertito); ed infine nell'art. 6, comma 3, d.l. 20 luglio 1992, n.345 (anch'esso non convertito). La tecnica è stata quella di recepire nel terzo comma dell'art. 7 legge n.223/91 proprio lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 1 della legge n. 427/80. 6.2. Il secondo fatto nuovo è che la proroga della disciplina dell'indennità di contingenza, contenuta nella cit. legge n.191 del 1990, non viene reiterata;
ed anzi con il protocollo d'intesa del 31 luglio 1992 (ossia all'indomani del cit. d.l. 20 luglio 1992, n.345, cit.) il Governo e le parti sociali prendono atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari. La scala mobile è abbandonata e quindi il legislatore non si dà più pena di rimuovere la discrasia esistente tra il terzo comma dell'art. 7 della legge n.223/91 e l'art. 1 della legge n. 427/80: non aveva più senso 5143/2001 5 ud. 9 aprile 2003 F precisare che il riferimento all'aumento dell'indennità di contigenza doveva intendersi fatto, anche per l'indennità di mobilità, soltanto all'80% e non già al 100% quando ormai non ci sarebbe più stato in futuro alcun aumento dell'indennità di contingenza. Quindi la disposizione da ultimo contenuta nell'art. 6, comma 3, d.l. 20 luglio 1992, n.345, non viene più reiterata.
7. A quel punto la situazione risultava parificata di fatto: tanto per il trattamento straordinario di integrazione salariale che per l'indennità di mobilità non c'era più alcun meccanismo di adeguamento automatico non perché fossero stati abrogati quelli previsti dalla legge, bensì perché in concreto inoperanti in quanto entrambi riferiti ad aumenti dell'indennità di contingenza che ormai erano sempre uguali a zero. La tesi dottrinale secondo cui si sarebbe potuto comunque far riferimento al (diverso) meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 150 disp. att. c.p.c. non risulta aver trovato adesione in giurisprudenza. La mancanza (seppur solo in concreto) di un meccanismo di adeguamento automatico, ove la situazione si fosse protratta nel tempo con conseguente progressivo arretramento, in termini di reale potere d'acquisto, della prestazione previdenziale a copertura della perdita, temporanea o definitiva, della retribuzione, avrebbe potuto inoculare il germe di un possibile vizio di incostituzionalità. La Corte costituzionale (sent. n.497 del 1988) ha infatti in passato censurato proprio la mancata previsione di un meccanismo compensativo di adeguamento automatico dell'indennità ordinaria di disoccupazione in una situazione di "notevole diminuzione del potere d'acquisto della moneta", dichiarando appunto l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede(va) un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.
8. Il legislatore è quindi intervenuto dapprima con l'art. 1, comma 6, d.l. 18 maggio 1994, n. 40 (non convertito); poi con analoga disposizione contenuta nell'art. 1, comma 5, d.l. 18 marzo 1994, n.185; ed infine con l'art. 1, comma 5, d.l. 16 maggio 1994, n.299, conv. in l. 19 luglio 1994, n.451. Tale disposizione ha riformulato il secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, prevedendo da una parte un duplice massimale della retribuzione quale base di calcolo dell'indennità (l'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili>>). Inoltre la medesima disposizione stabilisce che con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati>>. 5143/2001 6 ud. 9 aprile 2003 Tale nuovo meccanismo di adeguamento automatico non fa più riferimento all'indennità di contingenza, bensì alla variazione annuale di uno specifico indice ISTAT. Esso poi opera in una duplice direttrice: a) è automaticamente incrementato il massimale dell'importo di integrazione salariale (che peraltro viene previsto in misura differenziata secondo la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione salariale); b) è allo stesso modo incrementato il trattamento straordinario di integrazione salariale in godimento.
9. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, questa Corte ha considerato innanzi tutto che il fatto che il cit. art. 1, comma 5, d.l. 16 maggio 1994, n.299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n.451, nel contesto di "norme in materia di cassa integrazione guadagni" (come recita la rubrica della disposizione), sia intervenuto unicamente a sostituire il secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, mentre il successivo art. 2 del medesimo d.l. n.299/94, nel dettare "norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori", non abbia toccato il terzo comma dell'art. 7 legge n.223/91, non ha affatto comportato che l'indennità di mobilità sia rimasta "congelata", così come in passato è stata l'indennità di disoccupazione (cfr. C. cost. n.497/88 cit.). Infatti, proprio perché il primo comma dell'art. 7 cit. prevede l'agganciamento tra indennità di mobilità e trattamento c.i.g.s., l'indennità stessa partecipa del meccanismo di adeguamento automatico del massimale dell'importo di integrazione salariale: ad un più elevato trattamento straordinario di integrazione salariale corrisponde un'(iniziale) più elevata indennità di mobilità. La quale quindi, dopo essere rimasta "congelata" negli anni 1992-1994 (al pari del trattamento c.i.g.s.), ha ripreso a crescere nello stesso limite dei due massimali crescenti previsti per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Ciò è stato tra l'altro rimarcato dalla Corte costituzionale (nella cit. sent. n. 184 del 2000) che ha puntualmente rilevato che gli aumenti del trattamento straordinario menzionato vanno a riflettersi, sia pure indirettamente, sull'indennità di mobilità>>. 10. L'ulteriore considerazione svolta da questa Corte è che ciò che invece è mancato per l'indennità di mobilità è l'operatività del meccanismo di adeguamento automatico in quella seconda direttrice (sub b) di cui si diceva prima;
una volta insorto il diritto all'indennità di mobilità, che nel suo iniziale calcolo si giova della rivalutazione dei massimali suddetti, l'indennità è insensibile alle successive variazioni del menzionato indice ISTAT, mentre il trattamento straordinario di integrazione salariale beneficia sia di massimali via via rivalutati, ma è anche la sua iniziale quantificazione ad essere nella stessa misura rivalutata. Questa differenziazione esprime e conferma l'opzione del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità. La piena consapevolezza di questa scelta (di politica sociale) risulta del resto dalla circostanza che il legislatore nello stesso d.l. n.299/94 ha dettato (all'art. 2) specifiche disposizioni per l'indennità di mobilità, distinte da quelle (previste dall'art. 1) per il trattamento di integrazione salariale, e, pur modificando ed integrando disposizioni della legge n.223 del 1991, ha omesso di toccare il terzo comma dell'art. 7. 5143/2001 7 ud. 9 aprile 2003 D'altra parte al successivo art. 3 del medesimo d.l. n.299/94, nel dettare norme in materia di trattamenti di disoccupazione, lo stesso legislatore ha esteso a tali trattamenti solo la disciplina del massimale del trattamento straordinario di integrazione salariale e del suo meccanismo di adeguamento automatico;
vi è quindi, sotto questo profilo, simmetria tra indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione, ai quali infatti la prima è maggiormente assimilabile, più che al trattamento c.i.g.s.. Né è possibile estrarre dal terzo comma dell'art. 7 1. n.223/91 un principio generale di rivalutazione (oltre che dei massimali, anche) dell'indennità di mobilità dopo la sua iniziale determinazione. Questa scissione tra l'an del diritto, previsto dalla legge, ed il quantum determinato dal giudice è si stata predicata da C. cost. n.295 del 1991 proprio in materia di indennità di disoccupazione. Ma ciò è stato null'altro che una conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella cit. sent. n.497/88. Tale pronuncia additiva ha innestato nella disposizione censurata il principio della rivalutabilità dell'indennità ordinaria di disoccupazione, ma senza specificare il criterio;
sicché il giudice era autorizzato a ricercare nell'ordinamento tale criterio per rendere operante il decisum della Corte. Nella fattispecie all'opposto la Corte nella sent. n.184 del 2000 ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei massimali suddetti;
sicché - a differenza dell'indennità ordinaria di disoccupazione (che all'epoca era da anni congelata in cifra senza alcuna indiretta incidenza dei massimali del trattamento di integrazione salariale) - non si giustifica un'analoga attività integrativa del giudice. 11. Un'ulteriore conferma di tale interpretazione, conforme al dato testuale delle cit. disposizioni del d.l. n.299/94, è stata da questa Corte rinvenuta nell'art. 45, comma 1, lett. r), legge 17 maggio 1999 n.144, con cui il legislatore ha delegato il Governo ad emanare norme che prevedano, tra l'altro, l'adeguamento annuale, a decorrere dal lø gennaio (di ogni anno), dell'indennità di mobilità nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, proprio come già previsto dal cit. secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994, n. 451, cit.. E' evidente che tale delega non avrebbe senso alcuno se un siffatto criterio di adeguamento automatico dell'indennità di mobilità, che si aggiungerebbe a quello già derivante indirettamente dall'adeguamento automatico dei massimali previsti per il trattamento straordinario di integrazione salariale, fosse già ricavabile in via interpretativa come ha ritenuto la sentenza impugnata. Né certo il legislatore è stato mosso dal mero intento di fare chiarezza e di confermare espressamente un principio già desumibile dal sistema. Non è infatti senza rilievo - oltre alle considerazioni finora espresse anche il fatto che il legislatore abbia preferito far ricorso alla delega ancorché il criterio direttivo sia talmente dettagliato da costituire una disposizione molto puntuale, che non richiederebbe in realtà alcuna ulteriore i specificazione in sede di esercizio della delega e che quindi avrebbe potuto essere già contenuta nella legge n. 144/99 cit. come disposizione immediatamente operante. Ma la scelta della delega si spiega per il limite posto dal successivo comma 13 del medesimo 5143/2001 0 0 8 ud. 9 aprile 2003 art. 45: la complessiva attuazione delle numerose deleghe previste dall'art. 45 (compresa quindi quella relativa all'indicizzazione dell'indennità di mobilità) non doveva comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Se si fosse trattato soltanto di confermare una norma già esistente, non ci sarebbero stati, in questa ipotetica prospettiva, costi aggiuntivi e quindi non ci sarebbe stata necessità di una delega: il legislatore avrebbe potuto porre direttamente, nello stesso atto legislativo, una norma avente lo stesso contenuto del criterio di delega. Invece l'estensione del meccanismo di adeguamento automatico dell'indennità di mobilità, proprio perché innovativa e non già meramente confermativa dell'esistente, aveva un costo che il legislatore delegato avrebbe dovuto apprezzare e compensare nella più ampia disciplina degli ammortizzatori sociali da porsi nell'esercizio delle numerose deleghe previste dal cit. art. 45. Il fatto poi che tali deleghe siano state esercitate solo in parte e comunque non già nella parte che interessa in questo giudizio non rileva, né toglie forza alle considerazioni interpretative finora svolte. 12. In conclusione deve ribadirsi il principio secondo cui il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, trattamento questo che invece, dopo la loro iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT. La sopravvenuta inadeguatezza del criterio di perequazione automatica dell'indennità di mobilità non può che essere emendata dal legislatore, una volta escluso che essa raggiunga la soglia del vizio di incostituzionalità. Il ricorso dell'INPS va quindi accolto e, potendo questa Corte pronunciarsi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta la domanda delle parti intimate. Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994).
PER QUESTI MOTIVI
3 0 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito 3 I 1 A 5 Š D . la domanda;
nulla sulle spese per l'intero processo. Š T . A O R T Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003 N L , A ' L A L 3 O S Il Consigliere estensore Il Presiden L B 7 E E (Giovanni Amproso) I P 8 D S D - I E 4 A S N 1 " T N G S E BALCELLCANCELLERÉ E O S O G P A I G D A M I E E O , L A T O D T Depositato in cancelleria R I A T E L R S I T L I 4OTT. 2003 D E N A G E M E D E O S R R E ogg P U S 5143/2001 ud. 9 aprile 2003 IL CANCELLIERE