Sentenza 26 febbraio 2015
Massime • 1
La ricevuta di versamento in conto corrente postale ha natura di atto pubblico di fede privilegiata per quanto attiene alla provenienza del documento e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza. (Fattispecie relativa a contraffazione commessa da privati di bollettini di versamento dell'oblazione per il rilascio di titolo abilitativo in sanatoria).
Commentario • 1
- 1. Art. 482 - Falsità materiale commessa dal privatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Rapporto con altri reati Il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo (possesso e fabbricazione di documenti falsi) è da ritenersi integrato quando il soggetto concorre nella contraffazione del falso documento valido per l'espatrio posseduto; la ratio della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo - è, infatti, quella di punire in modo più severo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497-bis, comma primo, solo se il possessore non ha concorso nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2015, n. 11105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11105 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/02/2015
Dott. MICHELI PA - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 723
Dott. DE MARZO G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO PA G. - Consigliere - N. 22644/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE NA EL N. IL 24/03/1985;
SE GE N. IL 02/06/1960;
NC EL N. IL 03/12/1956;
RL PA N. IL 29/06/1967;
AC GE N. IL 15/05/1958;
CIRENE PIETRO N. IL 21/01/1939;
CIRENE PATRIZIA N. IL 27/10/1965;
RI GI N. IL 20/05/1963;
RI MAURIZIO N. IL 20/05/1963;
avverso la sentenza n. 152/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 15/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Caterina in sostituzione dell'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Antonio per l'imputato CA in quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 15/10/2013 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati di seguito ricordati, in relazione ai reati:
1) di falso (art. 476 c.p., comma 2, art. 480 c.p.) avente ad oggetto le ricevute di versamento dell'oblazione presentate al Comune di Catanzaro, al fine di conseguire il rilascio di titolo abilitativo in sanatoria;
2) di falso per induzione in errore (artt. 48 e 480 c.p.), in relazione al rilascio di tale titolo;
3) di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma 2), in relazione al mancato versamento delle somme previste a titolo di oblazione.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse di CO NA GE, CO LO, ON NT, CA PA, CI LO, RE PI, RE AT, RB ER, RB ZI. In ragione della parziale sovrapponibilità dei motivi dei vari ricorsi, si procederà ad un'analisi congiunta degli stessi.
3. Il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di CO NA GE e di CI LO lamenta violazione degli artt. 157 e 161 c.p., rilevando che i reati contestati agli imputati,
rispettivamente al capo d) e al capo A1), in quanto risalenti al 10/04/2006, si sono estinti per prescrizione in data 10/10/2013, ossia in data anteriore all'emissione della sentenza di secondo grado.
4. Il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse dei restanti imputati e il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di CO NA GE e di CI LO lamentano vizi motivazionali e violazione di legge.
In particolare, si rileva che la Corte territoriale, attraverso il ricorso a formule di stile, ha eluso le censure sollevate con l'atto di appello, che avevano investito:
1) il fatto che il Tribunale avesse rigettato l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., al fine di far verificare la falsità dei bollettini;
2) la mancanza degli originali dei bollettini nel fascicolo dibattimentale;
3) la circostanza che si era giunti all'affermazione di responsabilità sulla base di un fax ricevuto dagli inquirenti da parte del CUAS di Bari, privo di efficacia probatoria, dal momento che non era stato sentito a dibattimento alcun teste sul contenuto del documento;
4) l'impossibilità di qualificare il fatto come falso materiale, trattandosi di alterazione di fotocopia non autenticata del documento;
5) la non configurabilità del reato di cui agli artt. 48 e 480 c.p., poiché il titolo abilitativo rilasciato dal funzionario comunale non aveva per oggetto l'accertamento della veridicità dell'avvenuto pagamento degli oneri.
5. Con il terzo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di CO NA GE e di CI LO (ancorché venga indicato anch'esso con il numero 2) e il secondo motivo degli altri ricorsi si lamentano vizi motivazionali, in relazione alle censure relative al trattamento sanzionatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di CO NA GE e di CI LO è inammissibile, per manifesta infondatezza.
Il reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p., rispettivamente ascritto agli imputati ai capi d) e A1), risulta contestato come commesso in data 10/04/2006. I giudici di merito, esattamente per quanto si dirà infra, hanno ritenuto sussistente l'ipotesi di cui dell'art. 476 c.p., comma 2, che configura una circostanza aggravante ad effetto speciale, da considerare ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2. Ne discende che il termine di prescrizione va individuato in quello di anni sei e mesi otto, per effetto della riduzione di un terzo di cui all'art. 482 c.p., rispetto alla pena edittale massima di dieci anni, da aumentare di un quarto ex art. 161 c.p., comma 2, per giungere così ad anni otto e mesi quattro. Ne discende che i reati dei quali si discute erano destinati ad estinguersi per prescrizione in data 10/08/2014. E, ciò senza considerare i periodi di sospensione della prescrizione dal 14/07/2011 al 27/10/2011 per impedimento e dal 15/03/2012 al 26/04/2012 per astensione dei difensori.
2. Il secondo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di CO NA GE e di CI LO e il primo motivo dei restanti ricorsi è anch'esso inammissibile.
Al riguardo deve rilevarsi che la Corte territoriale ha innanzi tutto chiarito che, a seguito del verbale di sequestro del 24/11/2008, erano state acquisite agli atti tutte le pratiche di condono edilizio in originale e che a ciascuna erano allegati i bollettini anch'essi in originale.
Siffatta affermazione è contrastata solo genericamente dai ricorrenti, che criticano l'incomprensibilità dell'inciso "per così dire" che, nella motivazione della Corte precede il riferimento agli originali dei bollettini. Tuttavia, l'espressione appare chiaramente intesa a sostenere il carattere apocrifo dei bollettini allegati alle richieste di sanatoria e non sottintende affatto un'acquisizione in copia dei documenti. È chiaro, del pari, il riferimento alla disponibilità mediata dei documenti sui quali le parti avrebbero potuto eseguire i necessari accertamenti, giacché proprio per il vincolo del sequestro la disponibilità dei bollettini non era diretta.
Quanto alla richiesta di accertamento tecnico sulla falsità dei bollettini, va ribadito, secondo il consolidato orientamento di questa Corte:
a) che la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 4^, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152);
b) che la perizia non costituisce strumento necessario per l'accertamento della falsità di un documento (si vedano i principi espressi da Sez. 5^, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143). In tale cornice di riferimento, la Corte territoriale ha ricordato che la falsificazione dei bollettini era ricavabile dall'accertamento del numero progressivo dell'operazione e dal numero di VCY, che, nella maggior parte dei casi, non trovava riscontro alcuno presso l'ufficio postale di riferimento individuato sulla base dei timbri e, in altri limitati casi, alla stregua delle acquisizioni documentali effettuate presso il Centro Unificato del Servizio delle Poste, corrispondevano a versamenti eseguiti da persone diverse e per causali diverse.
Al riguardo, la censura sollevata nel ricorso per cassazione quanto alla rilevanza probatoria di tali documenti dimentica che il contenuto della comunicazione di notizia di reato è avvenuta, secondo quanto ricorda la medesima sentenza impugnata, con il consenso delle parti.
Inoltre, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, le attività di indagine e i risultati acquisiti sono stati illustrati dal teste maresciallo De Santis, il quale ha riferito delle indagini a campione compiute sulle pratiche relative al condono edilizio del 2003, delle verifiche effettuate presso le Poste e il Centro unificato del servizio (CUAS), dove venivano microfilmate e raccolte tutte le diverse operazioni effettuate giornalmente presso i vari sportelli postali. Ciò posto, la riconducibilità dei falsi agli imputati e non a infedeli dipendenti delle Poste è stata logicamente argomentata dalla Corte territoriale considerando che i versamenti risultano effettuati in disparati uffici postali. In particolare:
a) con riferimento alla posizione di CO NA GE, CO LO e ON NT, la prima figlia degli altri due, uniti da vincolo matrimoniale, i versamenti riguardano quattro pratiche di condono edilizio, per cui, del tutto razionalmente, la sentenza impugnata ha escluso l'evenienza di un'appropriazione seriale in danno dello stesso nucleo presso differenti uffici postali e in date diverse;
b) con riferimento alla posizione del CA l'operazione apparentemente effettuata dall'ufficio postale di Catanzaro S. Maria non risultava contabilizzata per mancata corrispondenza tra numero dell'operazione e VCY;
inoltre, significativamente, la pratica edilizia concerneva una particella identica a quella relativa alle pratiche edilizie della famiglia CO;
c) con riguardo al CI, del pari, l'operazione non risultava contabilizzata presso l'ufficio postale risultante dai timbri, arrestandosi le operazioni ad un progressivo molto precedente: il fatto che non sia stato apposto un progressivo e un numero di VCY comunque esistente esclude, secondo il motivato apprezzamento della sentenza impugnata, la attribuibilità della condotta ad un agente postale infedele;
d) con riguardo ai RE e ai RB (RE PI è padre di RE RI, la quale è coniugata con RB ER, fratello gemello di RB ZI), valgono le considerazioni concernenti il nucleo familiare CO. In ordine alla qualificazione giuridica delle condotte, non è dato cogliere la lamentata inosservanza di norme giuridiche, dal momento che: a) la ricevuta di versamento in conto corrente postale ha natura di atto pubblico di fede privilegiata per quanto attiene alla provenienza del documento e ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza (Sez. 5^, n. 27617 del 26/05/2010, Basile, Rv. 248122), senza che, in contrario, rilevi la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, che non ha comportato il venir meno della qualifica di pubblico ufficiale del dipendente postale al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti nell'attività connessa alla riscossione delle somme versate in tali conti, trattandosi dell'esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria (Sez. 5^, n. 11804 del 22/10/2003 - dep. 11/03/2004, Virgulti, Rv. 228740);
b) in effetti, la condotta dei privati interessati ad ottenere il titolo in sanatoria ha concretamente indotto in errore il funzionario incaricato di accertare l'avvenuto versamento dell'oblazione, che rappresenta uno dei necessari presupposti per l'emanazione del provvedimento amministrativo che di tale adempimento da, infatti, atto.
Ed invero il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, comma 32, conv. con L. 24 novembre 2003, n. 326, testualmente dispone che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione e alla documentazione citata nel medesimo comma 32. 3. Inammissibile per genericità è l'ultimo motivo dei ricorsi, in quanto non vengono illustrate le ragioni che giustificherebbero la prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche ne' i criteri alla stregua dei quali sarebbe manifestamente illogica la valutazione espressa dalla Corte territoriale quanto all'adeguatezza della pena irrogata.
4. I ricorsi, in conclusione, vanno dichiarati inammissibili e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione dei reati per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell'11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3^, n. 18046 del 09/02/2011, Morrà, Rv. 250328, in motivazione).
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2015