Sentenza 22 ottobre 2003
Massime • 1
Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico commessa da privato (art. 476, comma secondo e 482 cod. pen.) la contraffazione della ricevuta di versamento in conto corrente postale, poiché la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venir meno della qualifica di pubblico ufficiale del dipendente postale al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti nell'attività connessa alla riscossione delle somme versate in tali conti, trattandosi dell'esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2003, n. 11804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11804 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato L. - Presidente - del 22/10/2003
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1167
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 021781/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LT DI N. IL 27/11/1953;
avverso SENTENZA del 14/01/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIZZUTI GIUSEPPE;
Sentito il P.G. Dr. De Sandro Annamaria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.1.2003 la corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del G.U.P. del tribunale di Ascoli Piceno in data 9.11.2000, che aveva condannato LT NA alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi dieci di reclusione, avendolo riconosciuto colpevole dei reati (a) di falsità materiale in atto pubblico commessa da privato (art. 476 co. 2^, 482 c.p.) e (b) di appropriazione indebita (artt. 646, 61 n. 11 c.p.), unificati per continuazione.
Avverso la menzionata sentenza della corte d'appello di Ancona il LT proponeva, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione. L'imputato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto sub a) come falsità in atto pubblico commessa da privato, giacché, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, la contraffazione del bollettino di versamento in conto corrente postale integrerebbe il reato di falsità in scrittura privata perseguibile a querela, che, nella specie, mancherebbe;
2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di appropriazione indebita, in quanto la sentenza impugnata sarebbe pervenuta, sulla base di argomentazioni sbrigative e contraddittorie, a conclusioni "in contrasto con le risultanze cartolari e processuali".
Il LT chiedeva, quindi, l'annullamento della gravata sentenza con tutte le conseguenze di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Invero, anche dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, i servizi postali appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione sostanziale di monopolio della produzione affidata all'Ente Poste, sia per la funzione pubblica che assume il mezzo di raccolta, di trasporto e distribuzione della corrispondenza anche in rapporto ai c.d. "servizi in danaro" svolti dall'Ente medesimo (Cass. 10.6.1999, Bilie). La suaccennata trasformazione, perciò, non ha comportato il venir meno della qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio dei dipendenti delle "Poste italiane S.p.a.". In particolare, è stato chiarito che al dipendente postale al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti, debba essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale nell'attività connessa alla riscossione delle somme versate in conto corrente, trattandosi dell'esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria (Cass. 4.7.1997, Dezzutti). Pertanto, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto atto pubblico la ricevuta di versamento in conto corrente postale e qualificato la relativa falsificazione come sub capo a). Il secondo motivo è inammissibile, traducendosi in censura di merito sottesa ad una diversa "lettura" delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità.
In effetti, sia il primo giudice che la corte territoriale, fondandosi su un'approfondita valutazione delle testimonianze assunte, hanno ricostruito l'episodio e dimostrato la responsabilità dell'imputato con motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori giuridici.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 22 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004