Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva richiesta sulla base della Convenzione europea del 1957 l'indulto concesso dallo Stato richiesto. (Fattispecie nella quale il ricorrente, richiesto in estradizione dalla Romania, aveva invocato l'applicazione dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2008, n. 42713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42713 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/10/2008
Dott. MANNINO Felice Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 2348
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 25025/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AN, nato il giorno 11 agosto 1979 a Barlad Vaslui (Romania);
avverso la sentenza 4 giugno 2008 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal governo della Romania;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luigi Lanza;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DI CASOLA Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un unico motivo di impugnazione l'estradando chiede l'annullamento della sentenza della Corte distrettuale milanese, in quanto quel giudice non ha valutato ai fini della non sussistenza delle condizioni di estradizione, la ricorrenza in Italia di una causa di estinzione della pena data dalla L. n. 251 del 2006 sull'indulto.
Il motivo è infondato.
Sul punto, come già deciso da questa Corte (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 6, 12114/07, Rv. 239147, Pasaric), va ribadito che la rilevanza della causa estintiva della prescrizione, nel quadro normativo della Convenzione Europea di Estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300 e nella quale all'art. 10 si stabilisce che l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta), dipende dalla connessione di essa con il principio della doppia procedibilità e, quindi, della doppia incriminabilità. Da ciò la necessità di valutarne l'incidenza rispetto alle regole poste in materia da entrambi gli ordinamenti, sia della Parte richiesta sia di quella richiedente, e la previsione, come condizione per l'estradizione, che lo Stato richiedente ottemperi all'onere di dimostrare che per il reato per cui è chiesta l'estradizione non è intervenuta la prescrizione. Le altre cause di estinzione del reato o della pena, non legate al decorso del tempo e perciò non comuni agli ordinamenti dei due Stati e pertanto non previste - come invece ad esempio la prescrizione - dalla Convenzione Europea, operano nell'ambito di ciascun ordinamento e al di fuori di un controllo congiunto delle due Parti e possono essere fatte valere - eventualmente anche agli effetti della doppia incriminabilità (cfr. sul punto: Cass. Pen. sez. 6, 12114/07, Rv. 239147, Pasaric;
Cass. Sez. 3, 22 febbraio 1960 n. 3882, ric. Deltschik;
Sez. 1, 5 maggio 1999 n. 3417, ric. Di Toro Mannarella), secondo le regole proprie dell'ordinamento che le prevede (Cass. Sez. 6, 23 novembre 2006 n. 393, ric. Beldie;
Sez. 6, 13 novembre 2006 n. 40693, ric. Cocian;
Sez. 6, 29 settembre 1994 n. 3744, ric. Feil Beradt;
Sez. 2, 24 gennaio 1980 n. 246, ric. Rudinger;
Sez. 2, 7 novembre 1978 n. 3455, ric. Riemer;
Sez. 2, 19 dicembre 1973 n. 2720, ric. Hengstl;
Sez. 2, 10 dicembre 1965 n. 2832, ric. Sabella). Inoltre, la diversità di natura e consistenza delle cause estintive e il differente modo di deduzione di esse nel procedimento di estradizione escludono diversità di trattamento fra coloro che rispettivamente ne beneficiano, per cui è stata ritenuta manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. (Cass. Pen. sez. 6, 12114/07, Rv. 239147, Pasaric).
Pertanto, nella specie e correttamente, non si è applicato l'indulto, concesso in Italia con L. n. 241 del 2006, a un reato commesso in Romania e giudicato dall'A.G. rumena.
Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2008