Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16033 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
2 O 7 - L 1603 0 1 L - 0 3 O 6 2 B L I E D D 2 4 A 6 T S P O . P 3 . P I TALIANA D M I B . l l A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a . D b a E t T oggetto 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 N . E t r S a E edificabilità area 1 sezione civile espropriata e strumenti composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: dr. Rosario De Musis Presidente urbanistici locali. R.G. N. 12434/00 dr. Ugo Riccardo Panebianco Consigliere dr. Mario Adamo Consigliere N. 13344/00 Cron.32642 dr. Salvatore Salvago Consigliere Rep. 4220 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Ud. 30.04.2003 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 12434 e 13344 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, ri- spettivamente proposti: DA AL BA e IA VE, elettivamente domicilia- ti in Roma, P.le Clodio n. 12, presso l'avv. Ludovico Villani che, con l'avv. Federico Cipolla, li rappre- senta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTI E INTIMATI
CONTRO
REGIONE PIEMONTE in persona del presidente della G.R., autorizzato a ricorrere e a resistere con delibere G. - 179 del 12 giugno 2000 e 5- 349 del 4 lu- R. n.ri 7 0 3 1 1 3 0 0 2 2 glio 2000, elettivamente domiciliato in Roma, V. Cos- seria n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che, con l' avv. Mario Lacognata, la rappresenta e difende, giusta procure a margine del ricorso notificato il 16 giugno 2000 e del controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, 1^ febbraio - 8 marzo 2000.sez. civ., n. 440 del 4 Udita, all'udienza del 30 aprile 2003, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi gli avv.ti Villani e Guido Romanelli, per delega dell'avv. Enrico Romanelli, che hanno chiesto ciascuno l'accoglimento dei propri ricorsi e il P.M., dr. Vin- cenzo Gambardella, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso della Regione n. - 13344/00 con assorbimento del ricorso n. 12434/00. Svolgimento del processo Con sentenza dell'8 marzo 2000 la Corte di appello di Torino ha accolto parzialmente l'opposizione di Alfre- do BA e AR NO nei confronti della Regione Piemonte avverso la stima dell'indennità per l'occupa- zione, disposta dal Presidente della G.R. il 27 novem- bre 1995, di mq.
3.585 di un loro terreno, liquidando- la negli interessi legali sull'indennità virtuale d'e- spropriazione, fissata ex art. 5 bis della L. 359/92 in £. 163.643.500, per ogni anno dalla data del decre- to che aveva autorizzato l'occupazione fino al deposi- to del dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti. La Corte ha qualificato il terreno legalmente "edifi- cabile" in base agli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Grugliasco alla data in cui l'area venne oc- cupata, negando che da tali strumenti derivassero vin- coli preordinati all'espropriazione. Infatti l'area occupata nel 1995 a seguito di delibera della G. R. che aveva dichiarato di pubblica utilità in data 9 giugno 1995 un asse viario di penetrazione nel- l'Interporto di Torino-Orbassano, era già edificabile all'atto dell'occupazione, perché con variante n. 1 al 스 P.R.G. adottata dal comune di Grugliasco nel 1985 e approvata dalla Regione nel 1986, in attuazione delle previsioni del Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), il terreno era stato destinato alla realiz- zazione del C.I.M. (Centro Internodale Merci). Secondo la Corte di merito, detta variante era stru- mento urbanistico conformativo, che qualificava come legalmente "edificabile" l'area, che tale era al mo- mento dell'occupazione; questa conclusione era con- fermata dal fatto che la stessa Regione aveva qualifi- cato allo stesso modo il suolo nel liquidare l'inden- 3 + 2 nità provvisoria di espropriazione offerta in corso di causa, in data 19 maggio 1999. Su eccezione della Regione Piemonte che aveva domanda- to di applicare l'art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504, determinando l'indennità virtuale di esproprio in base al valore di mercato dell'area, denunciato dai proprietari nella loro dichiarazione per l'I.C.I. (Im- posta Comunale sugli immobili), la Corte di Torino ri- teneva irrilevante la denuncia dell'imponibile I.C. I. per il 1997 (£. 343.000.000), contenente un valore di mercato maggiore dell'indennità d'esproprio come da essa accertata in conformità alle conclusioni del c.t. u. (£. 163.643.500). La sentenza ha negato inoltre che, al fine di determi- 2 nare l'indennità virtuale d'espropriazione, si dovesse applicare la decurtazione del 40% sulla semisomma del valore venale e della rendita catastale rivalutata co- acervata, non essendo possibile una cessione volonta- ria del bene in rapporto a una mera indennità d'occu- pazione da liquidare, anche in ragione della carente coordinazione legislativa effetto della sentenza della Corte Costituzionale che aveva permesso di opporsi al- la liquidazione dell'indennità d'occupazione prima che si verificasse l'espropriazione e tenuto conto delle incertezze giurisprudenziali nella materia. • 5 La Corte d'appello ha condannato la Regione Piemonte al pagamento delle spese del processo, liquidate con disapplicazione delle tariffe determinate con decreto ministeriale, sulle orme di quanto deciso dalla Corte di Giustizia europea sulle tariffe applicabili alla professione di spedizioniere doganale, ritenute in se- de sovranazionale limitative della concorrenza e vio- lative di Direttive comunitarie. Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ri- corso RE BA e AR NO, con un solo motivo attinente alla liquidazione delle spese di causa e la Regione Piemonte con cinque motivi;
quest'ultima si è anche difesa con controricorso sull'impugnazione delle controparti, che non hanno invece resistito al ricorso della Regione. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrati- ve, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due di- stinti ricorsi proposti, con il n. 12344 di R.G., dal BA e dalla NO e, con il n. 13344, dalla Regione Piemonte contro la stessa sentenza, ex art. 335 c.p.c. Sul piano logico l'esame del ricorso della Regione che censura la sentenza in ordine alla stima dell'indenni- tà di occupazione e ai modi di determinazione di essa, in quanto attiene al contenuto della decisione sull' oggetto del giudizio e quindi alle statuizioni c.d. "principali" di essa, precede quello dell'impugnativa delle controparti, relativa solo alla liquidazione delle spese di causa. E' ovvio infatti che non potrà aversi nessuna decisio- ne in questa sede sul ricorso BA-NO, in caso di eventuale accoglimento dell'impugnazione della Regione Piemonte, con cassazione di quanto deciso sulla stima, che ovviamente farebbe venir meno la disciplina"acces- soria" delle spese di causa e della loro liquidazione.
2. I cinque motivi di ricorso della Regione Piemonte vanno esaminati insieme, avendo ad oggetto tutti quan- to deciso nel merito in rapporto alla determinazione dell'indennità di occupazione. In primo luogo, si deduce violazione dell'art. bis L. 8 agosto 1992 n. 359, in rapporto all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., pure per insufficiente motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto "legalmente edifi- cabili" le aree occupate, senza tenere conto della do- cumentazione in atti e dei principi interpretativi e- laborati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte d'appello non ha rilevato che la destinazione dell'area di cui alla variante n.1 al P. R. G. del comu- ne di Grugliasco, aveva carattere prodromico rispetto F - 7 all'asse viario di penetrazione dell'Interporto d'or- bassano-Torino, per il quale dovevano aversi l'occupa- zione e l'espropriazione, preesistendo una destinazio- ne agricola dell'area di cui solo doveva tenersi conto per valutare il terreno occupato. La variante al P.R.G. del 1985 approvata nel 1986, che per la Corte territoriale fonderebbe il riconoscimento della natura edificabile dei terreni occupati, fu adot- tata dal comune di Grugliasco per l'attuazione del P. I. P. al fine di realizzare il c.d. Centro Internodale Merci (C.I.M.), nell'ambito dell'Interporto Torino-Or- bassano, come risulta dalla stessa sentenza impugnata. La Corte di merito aveva assunto informazioni dal Co- mune e dalla Regione Piemonte in ordine alle delibere che avevano modificato la destinazione urbanistica delle aree occupate, precedentemente non edificabili. In sostanza, la variante era stata adottata per rea- lizzare l'opera pubblica per cui s'ebbe l'occupazione e quindi creava il vincolo per l'espropriazione e di essa non poteva tenersi conto al fine di accertare l' edificabilità delle aree e procedere poi alla loro valutazione. La Corte territoriale, pur riconoscendo che la varian- te urbanistica fu adottata e approvata per realizzare l'opera a base dell'occupazione, non chiarisce perché 8 detta variante non avrebbe essa sola reso edificabile il terreno per realizzarvi l'asse viario. Col secondo motivo d'impugnazione, la Regione censura la sentenza per violazione delle stesse norme del pri- mo motivo, per non avere la Corte di appello di Torino applicato la decurtazione del 40%, di cui al 1° comma dell'art. 5 bis della L.359/92, in contrasto con suoi precedenti, motivando la disapplicazione della norma, con le con la "mancata cooordinazione legislativa" e "oscillazioni giurisprudenziali". La Corte cade in contraddizione ritenendo che l'inden- nità di espropriazione da liquidare è quella dell'art. 5 bis citato e poi disapplicando la riduzione del 40% di cui alla norma (Cass. 21 novembre 1998 n. 11791, 22 aprile 1999 n. 3994, 14 giugno 1999 n. 5864). Il terzo motivo di ricorso della Regione deduce moti- vazione carente e violazione dei criteri normativi per la determinazione del valore venale del terreno e con- testa il valore dato dal c.t.u. a ipotetici e non rea- lizzabili fabbricati sull'area occupata, di ₤. 900.000 a mq. invece che di £. 800.000 a mq., risultanti dalla media matematica tra i valori minimo e massimo indica- ti dal medesimo consulente. Per la ricorrente la sentenza aderisce alle conclusio- ni del c.t.u., senza rispondere alle critiche del con- 1 ? - 9 sulente di parte, e immotivatamente sceglie la stima più alta di £. 91.100, in luogo di quella di £. 72.000 a mq., adottata in altre decisioni per aree limitrofe. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell' art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dell'art. 112 c.p.c., con omessa pronuncia su specifiche ecce- zioni della ricorrente Regione, in rapporto all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., per non avere la Corte d'appel- lo ridotto l'indennità virtuale di espropriazione ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 504/92, ritenendo il va- lore del terreno denunciato ai fini I.C.I. maggiore dell'indennità determinata da essa stessa. Non si è tenuto conto nel merito delle deduzioni sul punto della Regione, che aveva negato si potesse far riferimento a una denuncia ai fini ICI del 1998 per il 1997, successiva alla vicenda ablatoria, rilevando che l'imponibile ICI atteneva all'intero terreno delle al- tre parti (mq. 56.503) e non all'area occupata di mq. 3585, con la conseguenza che il valore a mq. di sole £. 6069 era quello cui ridurre l'indennità d'espro- priazione su cui calcolare poi quella di occupazione. Il quinto e ultimo motivo del ricorso della Regione Piemonte deduce violazione delle norme riportate nel motivo che precede per l'ulteriore profilo di avere la Corte territoriale pronunciato ultra petita, determi- - 10 - nando l'indennità di occupazione negli interessi lega- li via via vigenti, "dalla data del provvedimento di occupazione d'urgenza (27.11.1995) e sino al deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti in fa- vore degli attori", così errando nella individuazione del termine finale del periodo per il quale l'indenni- tà da accertare era dovuta.
3. Il primo motivo di ricorso della Regione è fondato, perché la Corte territoriale, pur rilevando esattamen- te che i P.R.G. e le loro varianti comportano general- mente vincoli di conformazione del territorio e deter- minano quindi l'edificabilità legale dei suoli, come strumenti urbanistici di secondo livello, non ha però chiarito se nel caso la variante del 1985 al P. R. G. di Grugliasco, adottata per l'attuazione del P.I.P. e la realizzazione del Centro Internodale Merci (C.I.M.),a- vesse 0 non avesse localizzato l'asse viario per la cui costruzione si ebbe l'occupazione. Le varianti al P.R.G., quali strumenti urbanistici di secondo livello in genere hanno funzione conformativa del territorio, ma possono dar luogo pure a vincoli per l'espropriazione, quando incidano direttamente su aree determinate, localizzandovi l'opera di pubblica utilità per la quale di procede ad occupazione e all' esproprio (S.U. 21 aprile 2001 n. 173). - 11 Si è infatti rilevato che dette varianti possono esse- re adottate con lo specifico fine di realizzare l'ope- ra da costruire, costituendo in tal modo il vincolo per il futuro esproprio (Cass. 9 maggio 2002 n. 6635, 19 aprile 2002 n. 5727), con conseguente irrilevanza della destinazione urbanistica data da esse all'area, al fine di determinarne il valore venale, rilevando solo le preesistenti "possibilità legali ed effettive di edificazione" (art. 5 bis cit, comma 3). Mentre i Piani urbanistici regionali precisano scopi e limiti generali di tutta la programmazione dei ser- vizi e della pianificazione del territorio nell'intera Regione, i Piani Regolatori Generali dei comuni, quali strumenti urbanistici di secondo livello, in genere di- vidono le aree urbane in "zone", individuandone le de- stinazioni in via diffusa per parti omogenee e produ- cono, come già detto, effetti tipici di "conformazio- ne" del territorio cittadino, pur potendo dar lugo a vincoli per l'esproprio; questi ultimi sono invece di regola frutto dei c.d. Piani di attuazione, strumenti urbanistici di terzo livello, che possono eccezional- mente dar luogo a vincoli conformativi, se provvedono soltanto alla zonizzazione del territorio (cfr.la cit. S.U. 173/2001 e per i P.E.E.P. Cass. 11 settembre 2001 n. 1121, 25 maggio 2001 n. 7207, 21 marzo 2001 n. 125 - 12 e 21 settembre 1999 n. 10283). Appare allora palese che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata in ordine alla natura della variante n. 1 al P.R.G. del Comune di Grugliasco del 1985 efficace dal 1986, adottata per l'attuazione del locale P.I.P. e la costruzione del Centro Internodale Merci;
detta variante, sia come strumento urbanistico di secondo livello che come eventuale Piano attuativo, ben poteva costituire il vincolo per l'esproprio, se individuava in concreto l'area da destinare all'asse viario, così come poteva avere natura meramente con- formativa del territorio se non deliberata in funzione dell'opera per la quale è avvenuta poi l'occupazione per la quale doveva essere liquidata l'indennità. La Corte torinese non chiarisce se l'asse viario, per la cui realizzazione nel 1995 la Regione aveva dispo- sto l'occupazione de qua, rientrava tra le opere già individuate e previste nella variante del 1985 per la realizzazione del Centro Internodale Merci, con indi- viduazione dell'area destinata a realizzare l'opera nello stesso strumento urbanistico e se detto asse viario fosse stato localizzato nell'ambito della Zona per il C.I.M. di cui alla citata variante, ovvero suc- cessivamente, con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di cui alla "Deliberazione della Giunta Re- : 13 gionale del 9/6/1995 n. 68 - 46657" (cfr. sentenza im- pugnata alla quinta facciata dei motivi). La sentenza, non sufficientemente motivata sul punto decisivo della qualificazione come "edificabile" dell' area, la cui natura potrebbe rilevarsi pure dalla pre- vigente disciplina urbanistica della Zona in cui essa è sita (Cass. 1 febbraio 2002 n. 1286), deve pertanto essere cassata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino, perchè accerti, sulla base della documentazione in atti e delle informazioni assunte dal Comune di Grugliasco e dalla Regione Piemonte, la natura dello strumento urbanistico costituito dalla variante n. 1 al P.R.G. del predetto Comune e rilevi, adeguandosi ai principi di diritto sopra richiamati, se detto strumento abbia o meno costituito il vincolo ¿ per l'esproprio e l'occupazione. Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, per l'insufficiente motivazione della sentenza di me- rito sulla natura "edificabile" delle aree occupate.
4. L'accoglimento del motivo di ricorso sulle possibi- lità legali di edificazione delle aree occupate, com- porta l'assorbimento degli altri motivi dell'impugna- zione della Regione che presuppongono tutti l'accerta- mento di dette possibilità, per poter procedere alla determinazione dell'indennità virtuale d'esproprio e - 14 di quella effettiva d'occupazione. Solo per aree "edificabili" possono porsi le questioni di cui al secondo motivo di ricorso sull'omessa decur- tazione del 40% di cui all'art. 5 bis della L. 359 del 1992 e al terzo motivo riguardante l'accertamento del valore venale secondo le regole d'estimo, invece che in base ai valori medi propri dei terreni agricoli. Anche il collegamento all'imponibile I.C.I. dell'in- dennità di espropriazione dell'art. 16 del D.Lgs. 504/ 92, di cui al quarto motivo del ricorso della Regione, opera solo con riferimento alle aree edificabili e in ogni caso la misura dell'indennità d'occupazione in relazione alla durata di quest'ultima, di cui al quin- to e ultimo motivo della stessa impugnazione, non po- A trà determinarsi senza la corretta qualificazione del- l'area, per cui anche dette due ultime ragioni di im- pugnativa restano assorbite dall'accoglimento della censura sulla motivazione in ordine all'edificabilità urbanistica dell'area. Consegue al citato accoglimento anche il superamento della impugnativa del BA e della NO che censura la sentenza, per violazione dell'art. 1 della 1. 30 a- gosto 1949 n. 536 e dell'articolo unico della L. 7 no- vembre 1957 n. 1051, per non avere la Corte liquidato i diritti e gli onorari delle spese di causa secondo 15 w w w le tariffe di cui al D.M. 24 novembre 1990 n. 392. Alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio e di questa stessa fase di legittimità dovrà infatti provvedere la Corte d'appello nel giudizio di rinvio, competendo solo ad essa ogni decisione sui criteri di determinazione di dette spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso della Regione e dichiara assorbiti gli al- tri motivi di questo e il ricorso del BA e della NO;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2003. Il presidente Polly uns In consigliere estensore 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CANCELLIERE Depositate Cancelieria Andrea Blanchi 24 OTT. 2003 CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 22.01.04 delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 ain 1696 versate € 129,11 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 115 30/5/2002) for