Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7207 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO 720 LA CORTÈ SUP EJESU CASSAZI E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 7824/99 Consigliere Cron.16655 Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 07/03/01 Dott. Guido VIDIRI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, DE ANGELIS CARLO, PROSPERI VALENTE FAUSTO MARIA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FA TO;
2001 - intimato 1075 avverso la sentenza n. 12/99 del Tribunale di CROTONE, -1- .. depositata il 12/01/99 R.G.N. 127/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 07/03/01 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 7/12 gennaio 1999 il Tribunale -Sezione lavoro di Crotone rigettava l'appello dell'INPS contro l'assicurato, sig. TO NT, avverso la sentenza del Pretore di Crotone in data 6 dicembre 1994 che aveva riconosciuto al NT la pensione di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (1° aprile 1989). Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Istituto di previdenza con unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE. L'INPS chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazinoe dell'art.1 della legge n.222 del 1984. Erronea e insufficiente motivazinoe su punto decisivo della controversia (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.) sostenendo che immotivatamente il giudice di appello aveva dissentito dalle conclusioni cui era pervenuto il proprio ausiliare circa la decorrenza dello stato invalidante pensionabile e aveva travisato il pensiero dello stesso consulente: questi aveva ipotizzato l'esistenza di invalidità pensionabile al momento della domanda amministrativa come prospettazione soggettiva del richiedente la prestazione previdenziale. Le pretese perplessità del consulente di ufficio traevano origine da tale considerazione e dalla circostanza che il sanitario dell'Istituto all'epoca della prima visita, durante il procedimento amministrativo, aveva escluso un quadro clinico sufficientemente grave. Pertanto il consulente del el imp 782499.doc V Tribunale aveva ritenuto di determinare la decorrenza dell'invalidità con equo compromesso soltanto dal momento della effettuazione della prima consulenza. Il motivo è fondato. Ha rilevato il Tribunale che la consulenza medico legale dallo stesso giudice disposta aveva confermato il giudizio di invalidità già espresso dal Pretore. Quanto alla decorrenza della pensione, il Tribunale ha ritenuto che l'invalidità pensionabile sussistesse sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, infatti il proprio consulente se, da un lato, aveva espresso talune perplessità e aveva ritenuto equo collocare l'insorgenza dell'invalidità pensionabile all'epoca della visita del consulente di ufficio nominato dal Pretore, aveva anche espresso la certezza che all'atto della presentazione della domanda all'INPS vi fossero motivi per ritenere una invalidità indennizzabile. Pertanto il giudice di appello ha confermato la decorrenza già stabilita dal Pretore. Ritiene la Corte che le argomentazioni del giudice di appello siano affette dai vizi logici denunciati dall'Istituto ricorrente. Il consulente di ufficio del Tribunale (che ne ha richiamato la relazione, sicché essa, come parte integrante della motivazione della sentenza, può essere direttamente esaminata dal giudice di legittimità) ha diagnosticato diabete mellito, broncopatia cronica enfisematosa, dislipidemia mista, aritmia ipercinetica ventricolare, lombosciatalgia bilaterale da spondiloartrosi, discopatie multiple, scivolamento anteriore L5-S1, epatopatia cronica con spiccata steatosi epatica in soggetto gastroresecato e considerata anche l'attività di bracciante agricolo svolta dal soggetto, ha concluso essere impensabile ritenere non invalido un soggetto in simili condizioni fisiche non già e non solo perché non in condizioni di poter iv V 782499.doc svolgere un lavoro proficuo, quanto [perché], se non opportunamente curato, rischia addirittura la vita. Il consulente di ufficio ha poi affermato: Sicuramente, all'atto di presentazione della domanda all'INPS, cioè nel 1989, vi erano motivi per ritenere di essere riconosciuto invalido indennizzabile. Dall'esame del medico dell'INPS non risulta però un quadro clinico talmente grave da considerarlo invalido: verosimilmente eravamo nel periodo prodromico delle infermità che sono andate via via appalesandosi fino a giungere nel tempo alla netta conclamazione clinica. Pertanto, alla luce della visita effettuata dal sottoscritto e delle relative conclusioni diagnostiche che, sostanzialmente concordano con quelle del precedente CTU si ritiene equo retrodatare l'inizio dell'invalidità indennizzabile all'atto della visita del precedente CTU e precisamente al novembre 1993. Rileva la Corte come il consulente di ufficio di secondo grado si sia espresso in termini sostanzialmente perplessi e comunque scarsamente rigorosi avendo affermato che vi erano motivi che facevano propendere per l'esistenza di una invalidità indennizzabile al momento della presentazione della domanda amministrativa: non è chiaro se si trattasse di un dato di incertezza soggettiva dell'assicurato (dato che, in quanto tale, sarebbe stato comunque del tutto irrilevante ai fini della decisione e non si comprende, allora, perché il consulente ne abbia parlato) o se siffatto grado di invalidità fosse supponibile in ragione del tipo delle molteplici patologie e della loro gravità invalidante sottolineata dallo stesso consulente di ufficio nominato in secondo grado. Già tale oscurità della relazione peritale avrebbe meritato una richiesta di chiarimenti del Tribunale al l proprio ausiliare, tanto più che il consulente nominato dal Pretore aveva invece p m i V 782499.doc 5
ritenuto che
l'invalidità pensionabile dovesse decorrere dalla data della domanda amministrativa. Il Consulente nominato dal Tribunale ha tuttavia esaminato, poi, elementi non privi di una loro obiettività, come gli accertamenti del sanitario dell'INPS (anche se si trattava di una indagine di parte), che hanno indotto il consulente stesso a ritenere verosimile che all'epoca le infermità non si fossero ancora appalesate in tutta la loro entità clinica e invalidante (si sarebbe trattato di un periodo prodromico) e pertanto il consulente si era indotto a collocare il raggiungimento del grado di invalidità pensionabile in coincidenza con la prima visita medica da parte del consulente di ufficio nominato in prime cure. Alla luce di tali dati, il Tribunale non ha spiegato in modo esauriente sul piano della logica le ragioni per le quali ha disatteso queste ultime specifiche conclusioni finali del proprio ausiliare e si sia basato invece su alcune considerazioni dello stesso che avrebbero potuto anche considerarsi semplicemente come un primo approccio argomentativo, ancora ipotetico, a quelle che sono state le diverse conclusioni finali. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata per nuovo esame ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, al quale è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, addì 7 marzo 2001. 782499.doc IL 782499.doc A PRESIDENTE CONSIGLIERE, ESTEN IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 26 MAG. 2001 oggi.. IL CANCELLIERE T R N O H O C I D , A S O 0 S 1 L 3 A L . 3 T O T , 5 B R A I . 'A S E D N L P L S A E 3 T I D 7 S N - I O G 8 S P - O 1 N M E I A 1 S D A I E E D , A G E O G O T R E T T N T S L E I I S IR G * A E D L R L O E D 7