Articolo 56 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 55Articolo 57
Versione
20 settembre 1975
Art. 56.

L' articolo 177 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 177 - Oggetto della comunione. - Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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