Sentenza 21 ottobre 2013
Massime • 2
In tema di estradizione per l'estero, va annullata con rinvio la decisione contraria alla consegna della Corte di appello, che non ha proceduto ad un reale giudizio sui fatti oggetto della richiesta, perché, sebbene l'art. 706 cod. proc. pen. estenda anche al merito le attribuzioni della Corte di cassazione, l'esclusione di tale esito decisorio priverebbe in concreto l'estradando di un grado di giudizio.
Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione ovvero da convenzioni bilaterali che ne mutuino gli stessi principi generali, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto, per effetto del principio "tempus regit actum", riferibile alla procedura estradizionale anche perché la stessa si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza processuale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti ascritti all'estradando. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi con riferimento alla convenzione italo - polacca stipulata a Varsavia il 28 aprile 1989 e ratificata dalla legge 7 giugno 1993, n. 193, ha affermato che, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, opera la precedente disciplina della prescrizione anche se meno favorevole).
Commentario • 1
- 1. Pene severe non ostano all'estradizione, salvo che .. (Cass. 33881/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2013, n. 11495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11495 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 21/10/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1533
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19205/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. Procuratore Generale della Repubblica di Firenze;
avverso la sentenza emessa il 29/03/2012 dalla Corte di Appello di Firenze;
nella procedura estradizionale di:
2. OP YS Zbigniew, n. a Kazimierz Dolny (Polonia) il 02/04/1963;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore del ricorrente, avv. D'AMATO Giovanni, che ha insistito per il rigetto del ricorso del P.G. di Firenze. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato insussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata per finalità processuali dalla Repubblica di Polonia nei confronti del cittadino polacco residente in [...], raggiunto da un ordine di arresto a fini estradizionali emesso il 9.9.2011 dal Procuratore Generale di Lublino, che richiama (riproducendone il contenuto) il corrispondente mandato di cattura emesso nei confronti dell'OK il 2.5.2007 dal Tribunale Distrettuale polacco di Pulawy. Atto di accusa, quest'ultimo, con cui si contestano al cittadino polacco nove reati commessi in Polonia in epoca appena precedente la data del 7.8.2002; evenienza che ha determinato la conversione dell'iniziale procedura di consegna europea (Legge n. 69/2005) nell'attuale procedura estradizionale (giusta formale richiesta di estradizione del Governo della Repubblica di Polonia in data 20.9.2011), disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 (esecutiva in Italia con L. 20 gennaio 1963, n. 300) e dalla Convenzione di estradizione tra Italia e
Polonia del 28.4.1989 (ratificata dall'Italia con L. 7 giugno 1993, n. 193). In particolare l'autorità giudiziaria polacca contesta all'OK i seguenti reati qualificati, in base alle norme del codice penale polacco allegate alla domanda estradizionale, come delitti contro il patrimonio (capi da 1 a 6 del mandato di cattura: art. 286 c.p. polacco), come delitto contro gli affari economici (capo 7 m.c: art. 301 c.p. polacco) e come delitti fiscali e previdenziali (capi 8 e 9
m.c: artt. 60 e 218 c.p. polacco). Reati integranti fattispecie penali sanzionate, in rapporto al canone estradizionale pattizio della doppia punibilità, anche dalla normativa penale italiana, alla cui stregua le prime sei contestazioni integrano reati di truffa in danno di enti pubblici polacchi e di istituti o società di polacchi, la settima e più grave contestazione il reato di bancarotta fraudolenta (commesso dall'OK in qualità di comproprietario e gestore di una società commerciale polacca dichiarata fallita), gli ultimi due gli omologhi reati di omessa tenuta di scritture contabili societarie e di omesso versamento di contributi previdenziali. La Corte di Appello di Firenze ha motivato la decisione reiettiva in base al rilievo che, in violazione del disposto dell'art. 8 della convenzione di estradizione italo-polacca, lo Stato richiedente non ha allegato agli atti una adeguata "esposizione dei fatti" criminosi attribuiti all'estradando (sentenza: "...manca del tutto nella domanda di estradizione qui pervenuta una sia pur sintetica esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla emissione della richiesta.. .conseguentemente la Corte non è in grado di valutare la sussistenza dei requisiti minimi fondanti la richiesta di estradizione..."). A ciò dovendosi aggiungere, ad avviso della stessa Corte, che i reati attribuiti all'OK apparirebbero secondo la legge italiana attinti da prescrizione in assenza di atti interruttivi dei relativi termini (donde il rigetto della stessa richiesta del P.G. di udienza di acquisire chiarimenti sul regime prescrizionale polacco concernente i reati ascritti all'estradando).
2. Avverso la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, formulando unitaria censura per violazione di legge e totale difetto di motivazione.
I giudici della consegna sono incorsi in una palese travisante lettura della documentazione allegata alla domanda estradizionale. Non risponde al vero, infatti, che la stessa non contenga l'esposizione dei fatti criminosi addebitati all'OK, poiché questi sono analiticamente descritti in riferimento ai singoli capi di imputazione elevati nei confronti dell'estradando; tant'è che la stessa Corte di Appello li ha trascritti nella decisione impugnata. Non solo. Diversamente da quanto sembra supporre la Corte di Appello, la convenzione di estradizione bilaterale non richiede l'indicazione degli elementi di prova che sorreggono le accuse, essendo ritenuta sufficiente la ridetta esposizione dei fatti concretamente allegata alla domanda di estradizione (a tutto concedere la Corte avrebbe potuto o dovuto richiedere una integrazione della domanda estradizionale, ma giammai disporre un preventivo diniego della consegna).
Quanto alla prescrizione dei reati ascritti all'OK ipotizzata dalla Corte come già avvenuta secondo la legislazione italiana a mente della disciplina dell'istituto dettata dal vigente art. 157 c.p., sì da configurare un caso di rifiuto della consegna secondo l'art. 3, comma 1, lett. e)- della convenzione italo-polacca, l'incidentale assunto della Corte di Appello è infondato. Al contrario di quanto ritiene la Corte, in materia estradizionale ai fini della prescrizione occorre avere riguardo, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla legge vigente all'epoca di commissione dei reati.
Ora, alla stregua della disciplina italiana della prescrizione anteriore alla riforma dell'istituto operata con la L. 5 dicembre 2005, n. 251 (ed applicabile in base alle date di commissione dei reati polacchi ascritti all'estradando), i reati oggetto della richiesta di consegna non sono prescritti. Fatte salve possibili verifiche inerenti il regime polacco di sospensione/interruzione della prescrizione per i reati di cui ai capi 8 e 9 della domanda, i fatti di truffa aggravata si prescrivono in un termine massimo di quindici anni e il più grave reato di bancarotta in un termine ben maggiore.
3. Il ricorso del Procuratore Generale di Firenze è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio degli atti alla stessa Corte di Appello per un nuovo giudizio (in realtà effettivo, essendo di fatto mancato un concreto giudizio sulla regiudicanda estradizionale) sulla domanda di estradizione del Governo polacco nei confronti di OK YS Zbigniew.
3.1. Evidente è l'errore in cui è caduta la Corte di Appello, supponendo l'assenza di una "esposizione sui fatti" criminosi attribuiti all'estradando ai sensi dell'art. 12, lett. b), della Convenzione europea del 1957 (L. n. 300 del 1963) e - soprattutto - dell'art. 8, comma 1, lett. b), della convezione bilaterale italo- polacca. In realtà l'esposizione in parola è integrata dal lungo elenco dei singoli episodi criminosi contestati, anche in concorso con terzi, all'OK e in funzione dei quali se ne richiede la consegna estradizionale. L'elenco reca, in vero, una analitica descrizione modale e spazio-temporale delle illecite condotte poste in essere dall'estradando e costituenti fatti di rilevanza penale anche secondo la legge penale italiana nei termini prima indicati;
fatti, merita aggiungere, sanzionati con pene edittali che legittimano la consegna per fini estradizionali (art. 2 convenzione bilaterale). D'altro canto, come rilevato dal ricorrente P.G., la stessa Corte di Appello non ha ignorato l'esistenza dell'elenco con l'esposizione dei fatti, avendolo anteposto alla sentenza impugnata dal P.G..
3.2. Non è assistito da fondamento neppure l'additivo rilievo enunciato dalla Corte di Appello in punto di ipotizzata prescrizione dei reati contestati all'OK. Le osservazioni critiche del ricorrente P.G. sono pienamente condivisibili e conformi all'indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice in materia estradizionale.
Va in limine segnalato che, alla stregua delle informazioni richieste per il tramite del Ministero della Giustizia, risulta allo stato secondo l'autorità polacca raggiunto da prescrizione (polacca) unicamente il reato di cui al capo n. 8) della rubrica estradizionale (nota dell'Ambasciata polacca in atti).
Tanto precisato, occorre ribadire che, ai fini dell'accertamento (e del calcolo del relativo termine) della eventuale prescrizione dei reati oggetto di domanda estradizionale secondo lo Stato richiedente o lo Stato richiesto già avvenuta "alla data della ricezione della domanda di estradizione" (secondo la formula impiegata dall'art. 3, lett. e, della convenzione italo-polacca), da leggersi in uno al generale disposto dell'art. 10 della Convenzione europea nella parte in cui riconnette la prescrizione al fatto reato nella sua oggettiva storicità (prescrizione della "azione penale o della pena"), deve farsi riferimento alla disciplina normativa vigente al momento della commissione dei singoli reati, come ha puntualmente dedotto il ricorrente P.G.
Non colgono nel segno le considerazioni critiche al riguardo sviluppate nella memoria del difensore dell'OK depositata il 26.6.2013. In proposito va subito precisato che -diversamente da quanto si sostiene nella stessa memoria- la regola per cui l'annullamento con rinvio non sarebbe compatibile con la struttura del giudizio di cassazione in materia estradizionale (ove la S.C. è giudice anche del fatto) non ha e non può avere carattere assoluto (v.: Sez. 6^, 13.10.1994 n. 4157, Markovic Zoran, rv. 199494; Sez. 6^, 4.2.2005 n. 8350, Georgescu, rv. 231038; Sez. 6^, 11.5.2006 n. 21973, Bucan, rv. 234509), soprattutto in un caso quale quello in esame, in cui -non essendovi stato un reale giudizio sui fatti estradizionali da parte della Corte territoriale - si finirebbe per privare in concreto l'estradando di un grado di giudizio. Tornando sul tema della prescrizione dei reati oggetto della richiesta di consegna polacca, non può sottacersi che questa S.C. ha affermato come nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea o da convenzioni bilaterali che ne mutuino gli stessi principi generali (come la convenzione italo-polacca) l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all'accoglimento della richiesta estradizionale, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto (cfr.: Sez. 6^, 15.11.2007 n. 8729, Tankowski, rv. 238718; Sez. 6^, 9.10.2008 n. 48414, Dalli Cardillo, rv. 242426; Sez. 6^, 5.11.2008 n. 43871, Cieloch, rv. 241527; Sez. 6^, 20.12.2010 n. 45051, Mandachi, rv. 249218; Sez. 6^, 5.4.2011 n. 22507, Moujane, rv. 250271). Deve, in vero, rilevarsi che il regime della prescrizione applicabile secondo la legge italiana ai reati oggetto di consegna non deroga al criterio selettivo di natura processuale del tempo del commesso reato. Regime che nel caso dell'OK è quello precedente la riforma avvenuta con la L. n. 251 del 2005. L'operatività del canone tempus regit actum e dell'autonoma determinazione della prescrizione (secondo gli ordinamenti degli Stati richiedente e richiesto) discende, dal principio, fondamentale in materia estradizionale, di doppia incriminabilità (art. 13 c.p., comma 2) e - per ciò stesso- di doppia procedibilità, con la conseguenza che la legge applicabile a fini prescrizionali è necessariamente quella del momento di commissione del reato oggetto della domanda di estradizione. La procedura estradizionale, del resto, si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza processuale formale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti reato ascritti all'estradando. Con l'ulteriore effetto, quindi, che -in ragione della natura processuale dell'istituto dell'estradizione, che non può che soggiacere alla regola del tempus regit actum (irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. c.c., comma 1)- non si rende evocabile la disciplina intertemporale dettata dall'art. 2 c.p., comma 4, (applicazione delle norme più favorevoli all'imputato), valevole per le sole norme penali sostanziali (quelle, cioè, direttamente incidenti sul precetto o sulla sanzione), la cui concreta applicazione nei casi di estradizione è demandata alla sola autorità giudiziaria dello Stato richiedente la consegna, allo Stato richiesto imponendosi di definire e qualificare (secondo il criterio della doppia punibilità) unicamente la legge penale nazionale applicabile al consegnando.
In base al combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., nei rispettivi testi anteriori alla L. n. 251 del 2005, ne' il reato di bancarotta fraudolenta (capo 7 rubrica) ne' i reati di truffa aggravata in danno di organi pubblici polacchi (capi 1, 2, 3) ascritti all'OK sono prescritti secondo la legge italiana. Accerterà la Corte di Appello, in sede di nuovo giudizio, escluso il reato sub 8) (prescritto, come detto, per la legge polacca), se anche gli altri reati di truffa (capi 4, 5, 6) siano aggravati, si da essere assimilati all'ipotesi di cui all'art. 640 c.p., comma 2, e - insieme al residuo reato sub 9)- siano o meno attinti da prescrizione in base alla legge italiana vigente al momento della loro consumazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2014