Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2013, n. 11495
CASS
Sentenza 21 ottobre 2013

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In tema di estradizione per l'estero, va annullata con rinvio la decisione contraria alla consegna della Corte di appello, che non ha proceduto ad un reale giudizio sui fatti oggetto della richiesta, perché, sebbene l'art. 706 cod. proc. pen. estenda anche al merito le attribuzioni della Corte di cassazione, l'esclusione di tale esito decisorio priverebbe in concreto l'estradando di un grado di giudizio.

Nei rapporti di estradizione regolati dalla convenzione europea di estradizione ovvero da convenzioni bilaterali che ne mutuino gli stessi principi generali, l'avvenuta prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla data di commissione del fatto, per effetto del principio "tempus regit actum", riferibile alla procedura estradizionale anche perché la stessa si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva rilevanza processuale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti ascritti all'estradando. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciandosi con riferimento alla convenzione italo - polacca stipulata a Varsavia il 28 aprile 1989 e ratificata dalla legge 7 giugno 1993, n. 193, ha affermato che, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, opera la precedente disciplina della prescrizione anche se meno favorevole).

Commentario1

  • 1Pene severe non ostano all'estradizione, salvo che .. (Cass. 33881/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 maggio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2013, n. 11495
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11495
Data del deposito : 21 ottobre 2013

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