Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2006, n. 21973
CASS
Sentenza 11 maggio 2006

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In tema di estradizione per l'estero, nell'ipotesi in cui la Corte di appello, ai sensi dell'art. 704 secondo comma cod. proc. pen., faccia richiesta di informazioni integrative allo Stato istante, deve sentire le parti sui nuovi elementi acquisiti, non potendo decidere "de plano". (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano state dichiarate sussistenti le condizioni per l'estradizione in favore dello Stato della Romania, sul rilievo che una volta pervenuti gli esiti dei disposti accertamenti - concernenti l'irrevocabilità del titolo estradizionale - la Corte di appello aveva pronunciato la decisione senza sentire le parti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2006, n. 21973
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21973
    Data del deposito : 11 maggio 2006

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