Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, nell'ipotesi in cui la Corte di appello, ai sensi dell'art. 704 secondo comma cod. proc. pen., faccia richiesta di informazioni integrative allo Stato istante, deve sentire le parti sui nuovi elementi acquisiti, non potendo decidere "de plano". (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano state dichiarate sussistenti le condizioni per l'estradizione in favore dello Stato della Romania, sul rilievo che una volta pervenuti gli esiti dei disposti accertamenti - concernenti l'irrevocabilità del titolo estradizionale - la Corte di appello aveva pronunciato la decisione senza sentire le parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2006, n. 21973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21973 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
ESTR. 2 1973 /06 Udienza camera di consiglio 11.5.2006 SENTENZA N. 7124 REGISTRO GENERALE n. 14001/06
(n. 13 ruolo camera di consiglio)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Presidente dott. Francesco Romano
Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere dott. Ilario Martella
- Consigliere dott. Arturo Cortese
Consigliere dott. Carlo Di Casola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore, avv. Andrea Callaioli, di
BU AI, nato a [...] 1'11.4.1976;
avverso la sentenza 26.1.2006 della Corte d'appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il parere del Sostituto Procuratore Generale, dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per 1'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Sentito il difensore, che ha insistito per 1'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Firenze con sentenza 26.1.2006 dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione della Repubblica della Romania del cittadino rumeno
BU AI, colpito da provvedimento di carcerazione emesso dalla Pretura di Pascani per l'esecuzione della pena di anni 6 di reclusione inflitta con sentenza 2.5.2001 per i reati di omicidio e lesioni colpose.
Ricorre la difesa del BU per violazione dell'art. 304 c.p.p. in quanto la Corte d'appello aveva pronunciato sentenza, in luogo di ordinanza, quando aveva disposto l'assunzione delle informazioni. Successivamente, acquisite le dette informazioni, aveva pronunciato la sentenza impugnata senza procedere al contraddittorio delle parti. Ricorreva inoltre perché l'estradizione avrebbe leso i diritti fondamentali della persona non sussistendo nel Paese richiedente i presupposti relativi alla finalità rieducativa della pena ed esistendo il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Si duole ancora del fatto che il Paese richiedente potrebbe non computare nell'esecuzione della pena i periodi di custodia cautelare e di arresti domiciliari sofferti in Italia, oltre la violazione del principio relativo alla effettiva garanzia delle impugnazioni delle sentenze contumaciali per il caso in cui
1'imputato dimostrasse di non avere avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La norma dell'art. 704, c. 2, c.p.p. è esplicita nel disporre che l'assunzione di informazioni e gli accertamenti ritenuti necessari debbano precedere le conclusioni delle parti. Il che, nella specie, non è avvenuto in quanto la Corte territoriale ha disposto accertamenti integrativi rispetto al materiale fornito dalla pubblica accusa, ma ha pronunciato la decisione de plano senza nuovamente sentire le parti sui nuovi elementi acquisiti.
Si è pertanto verificata una nullità, tempestivamente dedotta, in quanto è stato violato il principio del doppio grado di giurisdizione, per essere stato precluso alle parti (e alla difesa in specie) l'esame di elementi di fatto decisivi per la decisione in primo grado davanti alla Corte d'appello (in questo senso Cass., sez. VI, 4.2.2005, Georgescu).
La nullità comporta il rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
p.q.m.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
Roma, 11.5.2006.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giangiulio Ambrosini Francesco Romano
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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