Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45051
CASS
Sentenza 20 dicembre 2010

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Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cd. "processuali", relative cioè all'esercizio dell'azione penale, o comunque ad un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, dovendosi escludere l'applicabilità di tale motivo di rifiuto nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cosiddette "esecutive"). (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalle autorità romene).

Commentari3

  • 1Consegna al Regno Unito: MAE, accordo Brexit, Convenzione di estradizione? (Cass. 31862/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 febbraio 2022

    In tema di MAE, le richieste di consegna da parte del Regno Unito verso uno Stato dell'Unione Europea per reati commessi prima del 7 agosto 2002 presentate successivamente alla fine del periodo di transizione dell'applicabilità della decisione quadro devono essere trattate secondo la disciplina dell'Accordo conseguente al recesso del primo dall'Unione (c.d. Brexit) e non secondo la disciplina della Convenzione Europea di estradizione del 1957. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE (ud. 19/08/2021) 20-08-2021, n. 31862 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - …

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  • 2Estradizione rigettata: può essere nuovamente richiesta? (Cass. 42905/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 giugno 2020

    La pronuncia di una successiva sentenza favorevole all'estradizione non è preclusa a seguito di un'ulteriore domanda presentata dallo stesso Stato per i medesimi fatti a norma dell'art. 707 cod. proc. pen., quando la precedente decisione sia stata fondata su questioni procedural. Nel regime della Convenzione Europea d'estradizione la prescrizione del reato rileva soltanto per l'estradizione processuale, relativa cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con una sentenza definitiva. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 15/11/2011) 21-11-2011, n. 42905 Dott. AGRO' Antonio - Presidente -Dott. GRAMENDOLA …

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  • 3Prescrizione irrilevante nell'estradizione esecutiva (Cass. 37657(14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018

    Irrilevante nell'estradizione della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 l'avvenuta prescrizione del reato, qualora cd. esecutiva, mentre la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali". Il medesimo principio è stato affermato anche nel procedimento per consegna nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo. Il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione non pare però dirimente ai fini di un rifiuto per prescrizione, perchè attiene alla particolare ampiezza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45051
Data del deposito : 20 dicembre 2010

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