Sentenza 20 dicembre 2010
Massime • 1
Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cd. "processuali", relative cioè all'esercizio dell'azione penale, o comunque ad un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, dovendosi escludere l'applicabilità di tale motivo di rifiuto nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cosiddette "esecutive"). (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva avanzata dalle autorità romene).
Commentari • 3
- 1. Consegna al Regno Unito: MAE, accordo Brexit, Convenzione di estradizione? (Cass. 31862/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 febbraio 2022
In tema di MAE, le richieste di consegna da parte del Regno Unito verso uno Stato dell'Unione Europea per reati commessi prima del 7 agosto 2002 presentate successivamente alla fine del periodo di transizione dell'applicabilità della decisione quadro devono essere trattate secondo la disciplina dell'Accordo conseguente al recesso del primo dall'Unione (c.d. Brexit) e non secondo la disciplina della Convenzione Europea di estradizione del 1957. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE (ud. 19/08/2021) 20-08-2021, n. 31862 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente - Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - …
Leggi di più… - 2. Estradizione rigettata: può essere nuovamente richiesta? (Cass. 42905/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 giugno 2020
La pronuncia di una successiva sentenza favorevole all'estradizione non è preclusa a seguito di un'ulteriore domanda presentata dallo stesso Stato per i medesimi fatti a norma dell'art. 707 cod. proc. pen., quando la precedente decisione sia stata fondata su questioni procedural. Nel regime della Convenzione Europea d'estradizione la prescrizione del reato rileva soltanto per l'estradizione processuale, relativa cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con una sentenza definitiva. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 15/11/2011) 21-11-2011, n. 42905 Dott. AGRO' Antonio - Presidente -Dott. GRAMENDOLA …
Leggi di più… - 3. Prescrizione irrilevante nell'estradizione esecutiva (Cass. 37657(14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 aprile 2018
Irrilevante nell'estradizione della Convenzione europea del 13 dicembre 1957 l'avvenuta prescrizione del reato, qualora cd. esecutiva, mentre la prescrizione è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 L. n. 300 del 1963), unicamente nell'ambito delle estradizioni cosiddette "processuali". Il medesimo principio è stato affermato anche nel procedimento per consegna nell'ambito di un Mandato di Arresto europeo. Il diritto del condannato in contumacia ad appellare la sentenza in corso di esecuzione non pare però dirimente ai fini di un rifiuto per prescrizione, perchè attiene alla particolare ampiezza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2010, n. 45051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45051 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 20/12/2010
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2187
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 41957/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
contro la sentenza pronunciata il 10/06/2010 dalla Corte di Appello di Venezia;
nei confronti di:
CH IA, nata a *Ivanesti (Romania) il 01/05/1957*;
esaminati la sentenza, il ricorso e gli atti relativi alla domanda di estradizione;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il 30.1.2010 i Carabinieri di *Limena (Padova)* traevano in arresto, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., la cittadina *rumena* MA IA perché attinta da mandato di cattura n. 103/07 emesso il 27.2.2007 dalla Pretura rumena di *Tecuci* per l'esecuzione della pena di tre anni e due mesi di reclusione inflittale con sentenza contumaciale della stessa Pretura di *Tecuci* in data 8.2.2007, divenuta irrevocabile il 27.2.2007, per due episodi di truffa commessi in *Romania nel luglio del 1999* e in epoca successiva. Il Presidente della Corte di Appello di Venezia convalidava l'arresto e - ritenuto sussistere pericolo di fuga - applicava la misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con l'obbligo di presentazione alla p.g.) alla MA\, che nell'audizione identificativa non prestava consenso ad una sua consegna senza formalità all'autorità rumena.
A seguito della informativa del Ministro della Giustizia (nota del 25.2.2010) sulla avvenuta presentazione di rituale domanda estradizionale del Governo rumeno nei confronti della MA\, corredata da documenti tradotti in italiano ed integrati da articolata relazione sui fatti oggetto della richiesta di consegna (in uno alla indicazione delle norme penali rumene, sostanziali e processuali, di riferimento) e dalla sentenza penale di condanna definitiva pronunciata contro la cittadina *rumena* l'8.2.2007, si instaurava la formale procedura estradizionale passiva regolata dalla convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13.12.1957, ratificata dalla Romania e dall'Italia (con L. 30 gennaio 1963, n.300), non essendo applicabile al caso di specie la disciplina sul mandato di arresto europeo per essere stati commessi i fatti reato ascritti alla MA\ in epoca anteriore al *7.8.2002* (L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 40).
2.- Giudicando - quindi - sulla consegna estradizionale di MA IA, la Corte di Appello di Venezia con la sentenza resa il 10.6.2010, richiamata in epigrafe, ha dichiarato insussistenti le condizioni per accogliere la richiesta consegna per fini di esecuzione penale di LI DA.
Esito valutativo cui i giudici della Corte territoriale sono pervenuti in ragione dell'intervenuta prescrizione, secondo la legge italiana, dei reati di truffa per cui la MA\ ha riportato la condanna definitiva rumena, applicando il disposto dell'art. 10 della convenzione europea di estradizione (L. n. 300 del 1963), con cui si prevede che l'estradizione non sia accordata "se, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte". Norma che i giudici lagunari hanno ritenuto di interpretare con il conforto di "consolidata giurisprudenza di legittimità" (nella sentenza si cita la decisione Cass. Sez. 6, 5.11.2008 n. 43871, Cieloch, rv. 241527). Rilevato che dalla sentenza di condanna rumena si evince che i fatti di truffa attribuiti alla MA\ sono avvenuti "il *15.7.1999 e nel 1999*", la Corte di Appello ha considerato decorso il termine massimo di prescrizione dei reati, corrispondente - per la normativa italiana (art. 157 c.p. nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005) - a sette anni e sei mesi.
3.- La decisione della Corte di Appello di Venezia è sta impugnata per cassazione dal Procuratore Generale presso quella stessa Corte, che ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 10 della convenzione europea di estradizione.
Detta norma, osserva il ricorrente P.G., non è applicabile nel caso di procedure estradizionali per finalità di esecuzione penale, quale quella promossa nei confronti di LI DA. Il principio giurisprudenziale impropriamente attribuito a questa S.C. ed evocato nella sentenza della Corte di Appello di Venezia attiene ai soli casi di estradizione cd. processuale, cioè finalizzati all'esercizio della azione penale. L'unica causa ostativa all'accoglimento di una richiesta di consegna per fini espiativi, quale quella che investe la MA\, può individuarsi nell'eventuale prescrizione della pena (non del reato) inflitta dalla sentenza estera di cui si invoca l'esecuzione. Eventualità senz'altro da escludersi nel caso della MA\, quando si constati che è ben lontano dall'esaurirsi il termine di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale rumena previsto nell'ordinamento penale italiano dall'art. 172 c.p.. 4.- Il ricorso del Procuratore Generale di Venezia è fondato. L'impugnata sentenza della Corte di Appello di Venezia ha negato la consegna estradizionale di LI DA in base ad una interpretazione erronea del disposto dell'art. 10 della convenzione europea di estradizione. La disposizione in parola è applicabile alle estradizioni per ragioni di esecuzione penale unicamente per la parte relativa, come osserva il ricorrente P.G., alla prescrizione della pena da espiare e non già del reato per cui la pena è stata inflitta. L'eventuale prescrizione del reato, alla stregua della alternativa disciplina dello Stato richiedente o di quello richiesto, afferisce soltanto alla estradizione processuale, cioè relativa all'esercizio dell'azione penale o comunque ad un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con una sentenza definitiva. Gli stessi referenti semiologici e giuridici della disposizione non offrono spazio ad interpretazioni diverse, sol che si osservi che l'art. 10 della convenzione (L. n. 300 del 1963), non soltanto non reca alcun cenno formale alla prescrizione del "reato", in sè e per sè considerata, ma menziona esplicitamente la prescrizione della "azione penale", in tal modo rendendo palese il riferimento ad un procedimento penale potenzialmente esperibile (da instaurarsi) ovvero instaurato e in corso di svolgimento, con ovvia conseguente esclusione di una sua riferibilità alla prescrizione di reati per i quali l'azione penale sia stata già esercitata e definita con sentenza irrevocabile (di condanna).
La sentenza della Corte di Appello di Venezia, senza neppure porsi il problema dell'eventuale esistenza di atti sospensivi del corso della prescrizione apprezzabili secondo la normativa italiana (artt. 157 e 159 c.p.), ha sbrigativamente negato la consegna estradizionale di LI DA, richiamandosi ad una giurisprudenza di legittimità che mai ha affermato l'applicabilità della causa ostativa prescrizionale L. n. 300 del 1963, ex art. 10 alle procedure di estradizione per fini esecutivi penali. Già una più attenta lettura della sola massima, pubblicata dal CED di questa S.C., della decisione di legittimità citata dai giudici della Corte lagunare avrebbe permesso di risolvere i dubbi sull'inapplicabilità della L. n. 300 del 1963, art. 10 ai casi di estradizioni passive infraeuropee per motivi di esecuzione penale. La lettura della motivazione della sentenza (Cass. Sez. 6, 5.11.2008 n. 43871, Cieloch, rv. 241527) non lascia incertezze sulla pertinenza della decisione ad un caso di estradizione processuale, cioè finalizzata all'esercizio dell'azione penale. Orientamento interpretativo espresso del resto, esso sì in forma stabile, anche da altre decisioni di questa Corte regolatrice (cfr.: Cass. Sez. 6, 30.1.2003 n. 8866, Sajko, rv. 223941; Cass. Sez. 6, 9.10.2008 n. 48414, Dalli Cardillo, rv. 242426). L'accoglibilità della domanda di estradizione rumena nei confronti di LI DA, assorbente l'annullamento della sentenza impugnata, può e deve essere deliberata direttamente da questa Corte di legittimità, che in materia estradizionale è anche giudice del merito (art. 706 c.p.), essendo stato garantito all'estradanda MA\ un valido e concreto doppio grado di giurisdizione. La cancelleria curerà gli incombenti informativi connessi alla procedura estradizionale.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, in riforma della sentenza impugnata, dichiara sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica di Romania nei confronti di MA IA.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2010