Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
L'accertamento dell'obiettiva situazione di insufficienza o inidoneità degli impianti di intercettazione esistenti presso la Procura della Repubblica è di competenza del pubblico ministero, e non richiede alcuna certificazione ulteriore, ove ne sia stato dato atto nel decreto reso ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto priva di rilievo la mancata allegazione di una certificazione della segreteria prima dell'inizio delle operazioni di captazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 15718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15718 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
1 5 7 1 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 12.566Sent. n Composta da . sez. - Presidente - U.P. 23/02/2016- Aldo Fiale R.G.N. 52987/2014 Renato Grillo Enrico Manzon Angelo Matteo Socci DEPOSITATA IN CANCELLERIA) Gastone Andreazza Relatore - 15 APR 2016 ha pronunciato la seguente IL CAN FIDIERE SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA RE, n. a Fano il 27/11/1958; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona in data 27/03/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità; udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. Ricci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. LA RE ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 25/08/2011, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro di condanna per il reato di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 309 del 1990 per avere adibito il proprio esercizio pubblico e l'appartamento privato annesso ad abituale ritrovo di persone dedite al consumo di stupefacenti.
2. Con un primo motivo la ricorrente deduce inosservanza degli artt. 191, 271 e 268 c.p.p. sul punto del rigetto dell'eccezione con cui si era lamentata l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali in quanto disposte, senza motivazione circa l'inidoneità o insufficienza, con impianti diversi da quelli installati presso la Procura della Repubblica;
infatti, pur avendo il decreto del P.M. sottolineato l'indisponibilità di sufficienti posti d'ascolto nella sala intercettazioni, l'insufficienza e inidoneità degli impianti avrebbero dovuto emergere, come da giurisprudenza di legittimità, da una certificazione della segreteria rilasciata prima dell'inizio delle operazioni di captazione.
3. Con un secondo ed un terzo motivo lamenta l'inosservanza degli artt. 191, 63, comma 2, e 210 c.p.p. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto IO IK avrebbe dovuto essere ascoltata in data 13/02/2009, sin dall'inizio, in qualità di imputata o di indagata ex art. 63, comma 2, c.p.p. o, in subordine, a norma dell'art. 210 c.p.p. mentre Tribunale e Corte d'appello, pur avendo i carabinieri riferito precedentemente che la donna era coinvolta in attività di spaccio con la LA, hanno erroneamente ritenuto che non fossero emersi nei suoi confronti indizi di reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. L'art. 268, comma 3, c.p.p. prevede, con riguardo alle operazioni di intercettazione, che quando gli impianti installati nella Procura della Repubblica siano insufficienti o inidonei, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il P.M. può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quanto alla motivazione richiesta sul punto, questa Corte ha da un lato chiarito che l'accertamento in questione è di competenza del P.M. sicché, in corrispondenza del resto al contenuto del precetto normativo, non è necessaria, come parrebbe invece pretendere la ricorrente, alcuna certificazione, essendo invece del tutto sufficiente l'indicazione delle relative ragioni (da ultimo, Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255540; Sez. 6, n. 28521 del 16/06/2005, Ciaramitaro, Rv. 231958), e, dall'altro, affermato che, esclusa la necessità di formulazione di una regola specifica che, o si risolverebbe in generiche espressioni, o se penetrante, sarebbe inadeguata ed anche arbitraria, "è l'esistenza di una obiettiva situazione di insufficienza o di inidoneità che deve emergere dalla motivazione del decreto e non la sola valutazione conclusiva 2 operata in proposito dal P.M." (Sez. U., n. 919/04 del 26/11/2003, Gatto, Rv. 226485, in motivazione). Nella specie, risulta, per come si evince dalla sentenza senza che ciò sia stato oggetto di censura in ricorso, che, a fronte della necessità di eseguire captazioni relativamente a più utenze telefoniche oltre che di tipo "ambientale", il decreto del P.M. abbia rilevato, da un lato, l'insufficienza, per tale complessivo compito, dei posti presenti nella sala intercettazioni, e, dall'altro, la ripresa dei rapporti e dei contrasti tra denunciante ed imputata con il conseguente rischio di comportamenti "più accorti" da parte della LA, per tale ragione avendo dunque autorizzato l'utilizzazione degli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. A fronte di tale motivazione, che dà conto, in linea con le indicazioni giurisprudenziali appena richiamate sopra, della sussistenza dei due requisiti segnatamente richiesti dalla legge per potere dislocare altrove le operazioni di captazione, la ricorrente ha censurato il provvedimento per il fatto che, da un lato, l'indisponibilità rilevata dal decreto non sarebbe stata attestata da una certificazione della segreteria, senza che, però, giusta quanto appena ricordato sopra, una siffatta certificazione fosse e sia necessaria, e per il fatto che, dall'altro, la motivazione adottata dal provvedimento si sarebbe risolta in una mera "frase di stile", circostanza, tuttavia, questa, contraddetta dalla lettura del decreto del P.M. che fonda l'indisponibilità sul fatto concreto della insufficienza di posti. Sicché la censura mossa con il primo motivo risulta manifestamente infondata.
5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che, secondo quanto in più occasioni espresso da questa Corte, l'inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni rese da chi doveva essere sentito sin dall'inizio come indagato o imputato sussiste solo se al momento delle dichiarazioni il soggetto che le ha rese non sia estraneo alle ipotesi accusatorie allora delineate, in quanto l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, c.p.p.., richiede che a carico di detto soggetto risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a suo carico (Sez. 4, n. 29918 del 3 17/06/2015, P.M. in proc. Affatato, Rv. 264476; Sez. 5, n. 24953 del 15/05/2009, Costa ed altri, Rv. 243891); si è inoltre aggiunto come gli indizi di reità idonei ad attribuire al dichiarante la veste di imputato o di persona sottoposta alle indagini debbano essere "non equivoci" non rilevando a tal proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417). Nella specie, allora, la conclusione negativa assunta dalla sentenza impugnata in ordine alla invocata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da IO IK appare ineccepibile ove si abbia riguardo alla inidoneità, alla luce dei parametri interpretativi appena ricordati, della prospettazione di un mero "coinvolgimento" della stessa nell'attività di spaccio dell'imputata ad imporne l'esame come indagata e non come testimone;
conclusione, questa, vieppiù confermata dai passi delle testimonianze dei AL AT e ON (i cui verbali sono stati allegati al ricorso in ossequio al principio di specificità) laddove il "coinvolgimento" della IO è stato tradotto, in concreto, nel senso della intervenuta emersione di elementi sicuramente indicativi dell' "uso" di stupefacenti (vedansi pagg. 16 e 17 del verbale dell'udienza del 14/12/2007) o della connivenza rispetto ad altrui illecite condotte (vedasi pag. 18 del verbale dell'udienza del 12/12/2008), del tutto insuscettibili di integrare gli indizi non equivoci richiesti da questa Corte come presupposto necessario per l'applicazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p.. 6. Sicché, in definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (non potendo rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata : Sez. U., n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); la ricorrente deve essere conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. M
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016 Il ConsigHere/estensore Il Presidente Aldo Fale Gastone Andreazza Alls Fill 11 CANECA Flani