Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 15718
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Sentenza 23 febbraio 2016

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L'accertamento dell'obiettiva situazione di insufficienza o inidoneità degli impianti di intercettazione esistenti presso la Procura della Repubblica è di competenza del pubblico ministero, e non richiede alcuna certificazione ulteriore, ove ne sia stato dato atto nel decreto reso ai sensi dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto priva di rilievo la mancata allegazione di una certificazione della segreteria prima dell'inizio delle operazioni di captazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2016, n. 15718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15718
    Data del deposito : 23 febbraio 2016

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