Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2005, n. 8350
CASS
Sentenza 4 febbraio 2005

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In tema di estradizione per l'estero, nell'ipotesi in cui la corte di appello, ai sensi dell'art. 704 secondo comma cod. proc. pen., faccia richiesta di informazioni integrative allo Stato istante, deve essere fissata una successiva udienza camerale per l'esame e la discussione delle informazioni pervenute. (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano state dichiarate sussistenti le condizioni per l'estradizione in favore dello Stato della Romania, sul rilievo che una volta pervenuti gli esiti dei disposti accertamenti, la corte di appello si era limitata a sciogliere la riserva assunta nella precedenza udienza e ad emettere, senza sentire le parti, la impugnata sentenza)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2005, n. 8350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8350
    Data del deposito : 4 febbraio 2005

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