Sentenza 4 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, nell'ipotesi in cui la corte di appello, ai sensi dell'art. 704 secondo comma cod. proc. pen., faccia richiesta di informazioni integrative allo Stato istante, deve essere fissata una successiva udienza camerale per l'esame e la discussione delle informazioni pervenute. (in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano state dichiarate sussistenti le condizioni per l'estradizione in favore dello Stato della Romania, sul rilievo che una volta pervenuti gli esiti dei disposti accertamenti, la corte di appello si era limitata a sciogliere la riserva assunta nella precedenza udienza e ad emettere, senza sentire le parti, la impugnata sentenza)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2005, n. 8350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8350 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 04/02/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 205
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 37655/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES EN, nata a [...] i 25-10-1961;
avverso la sentenza in data 19-7-2004 della Corte di Appello di Torino;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotando;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO
1.1 .-. Con sentenza in data 19-7-2004 la Corte di Appello di Torino, Sezione Seconda Penale, ha dichiaralo resistenza delle condizioni necessarie per raccoglimento della richiesta di estradizione, avanzata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Romania, nei confronti di ES EN, destinataria di mandato di cattura n. 49 emesso in data 23-4-2002 dal Tribunale di Prahova, in esecuzione di sentenza emessa dalla stessa Autorità Giudiziaria il 25-1-2001, definitiva il 20-3-2002, in forza della quale la prevenuta doveva scontare anni due di reclusione per il reato di appropriazione indebita.
In particolare, la Corte di Appello ha rilevato che il reato per il quale era stata richiesta la estradizione non aveva natura politica ed era punito anche dalla legge italiana, con pene edittali conformi a quelle previste dalla legge dello Stato richiedente, che non integravano violazioni di diritti fondamentali. La Corte ha anche puntualizzato che il reato ascritto alla ES non risultava "prescritto o estinto per qualsiasi causa", tenuto conto che dagli accertamenti disposti tramite Interpol era emerso che il mandato di arresto emesso nei confronti della predetta era tuttora valido, come stabilito con decisione n. 74/2004 della Corte di Appello di Ploiesti, e che lo stesso Ufficio aveva rinnovato il proprio interesse alla estradizione della prevenuta. Ne derivava, ad avviso della Cotte di Appello, che dovevano ritenersi superate le emergenze risultanti dalla documentazione prodotta dalla difesa (intervenuto provvedimento di grazia della pena inflitta con sentenza n. 38/2001 del Tribunale di Prabova;
intervenuta conseguente revoca del mandato di esecuzione della pena detentiva n. 49/23-4-2002) e che di tale documentazione andava disposta la trasmissione alla Procura Generale per i necessari accertamenti in ordine alla sua autenticità. 1.2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 19-7-2004 ha proposto ricorso per Cassazione ES EN, chiedendone l'annullamento. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 704, comma 2^, c.p.p., in quanto non sussisterebbero nel caso di specie le condizioni per raccoglimento della domanda di estradizione. Ih particolare, la ricorrente rileva:
- che alla udienza del 9-6-2004 aveva depositato la sentenza n. 522 del 26-11-2003, con la quale il Tribunale di Prahova si era pronunciato favorevolmente su una istanza da lei presentata in data 7- 11-2003, diretta ad ottenere l'applicazione della legge rumena n. 543 del 2002, "concernente il condono condizionalo di alcune pene";
- che in riferimento alla citata sentenza n. 522 del 26-11-2003 la Corte di Appello aveva disposto con ordinanza in data 9-6-2004 accertamenti tramite la Procura Generale;
- che la medesima Corte di Appello aveva poi ritenuto sufficiente, ai fini della decisione, una informativa trasmessa dal Ministero dell'Interno, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, data 1-7-2004, con la quale si comunicava che il collaterale Ufficio Interpol di Bucarest aveva tatto conoscere che il mandalo di arresto emesso nei confronti della ES era tuttora valido, come stabilito con decisione n. 74/2004 della Corte di Appello di Ploiesti, e che lo stesso Ufficio aveva rinnovato il proprio interesse alla estradizione della prevenuta.
A questo punto la ricorrente aveva assunto informazioni in Romania ed era effettivamente risultato che con sentenza n. 74 del 20-2-2004 la Corte di Appello di Ploiesti, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dalla Procura presso il Tribunale di Prahova, aveva riformato la sentenza di primo grado, prodotta nella attuale procedura di estradizione, determinando cosi la reviviscenza del mandalo di cattura di cui era processo. In ogni caso avverso questa sentenza (mai notificata alla ricorrente e pronunciata in presenza di un difensore di ufficio, nonostante la ES avesse nominato un legale di fiducia) era stata proposta impugnazione avanti alla Alta Corte di Cassazione e Giustizia Rumena, che ne aveva fissato la trattazione per l'udienza del 24-1-2005.
Ad avviso della ricorrente, in una situazione del genere si imponevano ulteriori accertamenti in ordine alla sentenza n. 74 del 2004, con particolare riferimento alla pendenza di impugnazione su di essa, in quanto l'eventuale accoglimento del gravame determinerebbe l'annullamento del mandato di cattura su cui sarebbe fondala la procedura estradizionale.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione degli artt. 704, comma 2, e 178, lettera c, c.p.p., in quanto la Corte di merito, dopo avere disposto alla udienza del 9-6-2004 l'assunzione di informazioni integrative ai sensi dell'art. 704, comma 2, c.p.p., avrebbe omesso di fissare una ulteriore udienza per l'esame e la discussione degli esiti degli accertamenti pervenuti, pervenendo, a scioglimento della riserva, alla sentenza censurata del 19-7-2004 senza consentire alla ricorrente ed al suo difensore di interloquire in proposito, con evidente violazione del contraddittoria. DIRITTO
2.1.-. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
In forza del comma 2 dell'art. 704 c.p.p., la Corte di Appello ha la facoltà di assumere tutte le informazioni e di integrare gli accertamenti disposti dal Procuratore Generale, qualora gli stessi risultino insufficienti, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione della estradizione. Sul punto, questa Corte ha già chiarito che, ai sensi della disposizione citata, la richiesta di informazioni integrative deve essere deliberala nel corso della udienza in camera di consiglio, sentite le parti, e che, in ogni caso, la successiva udienza, per l'esame e la discussione delle informazioni pervenute a seguito della richiesta in tal modo avanzata dalla Cotte di Appello, costituisce una udienza in necessaria prosecuzione della precedente e non è pertanto soggetta al rispetto di un nuovo termine libero di dieci giorni (sez. 6^, 16 luglio 1993, Heindl;
15 dicembre 1992, Meerbrey). Ne deriva, implicitamente, la necessita, una volta pervenuti gli esiti dei disposti accertamenti, di sentire le parti anche su di essi, in una successiva udienza camerale, prima di decidere sulla estradizione.
Nel caso di specie, invece, la Corte di Appello di Torino, dopo avere disposto, alla udienza del 9 giugno 2004, "gli accertamenti necessari all'esito della produzione di documentazione ad opera della difesa", si è limitata, una volta prevenute le informazioni richieste, a sciogliere "la riserva assunta" in detta udienza e a emettere in data 19 luglio 2004, senza sentire le parti, la sentenza impugnata, poi depositata in data 20 luglio 2004, con evidente violazione del principio del contraddittorio.
L'accoglimento di questo motivo di ricorso assorte tutte le altre censure.
2-2 .-. Poiché la sentenza censurata è affetta da nullità non sanata, tempestivamente dedotta e comunque ancora rilevabile, l'esigenza di assicurare la valida e concreta attuazione del doppio grado di giurisdizione previsto dalla legge ai sensi dell'art. 604, comma 4^, c.p.p., formulato proprio con riguardo ad una fase di impugnazione, quella d'appello, al cui giudice competono (come nel caso in esame a questa Corte, ratione materiae) poteri di accertamento sul merito, impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino (sez. 6^, 31 ottobre 1994, Markovic Zoran).
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2005