Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 43871
CASS
Sentenza 5 novembre 2008

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Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individuata e valutata in base al criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dall'autorità polacca, in cui la S.C. ha ritenuto inapplicabile, nella normativa vigente in Italia in tema di prescrizione dei reati, una causa di sospensione inerente alla mancata previsione del giudizio "in absentia", propria dell'ordinamento del Paese richiedente).

Commentario1

  • 1Convenzione europa di estradizione e c calcolo della prescrizione (Cass. 29359/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 dicembre 2018

    Nei procedimenti retti dalla Convenzione europea di estradizione, il riferimento alternativo della norma convenzionale alla legge dello Stato richiedente ed a quella dello Stato richiesto implica che la decorrenza del termine prescrizionale debba essere verificata, su ciascuno dei due versanti, facendo applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. Nel computo dei termini "nazionali" di prescrizione assumono rilievo anche gli atti processuali dell'Autorità richiedente, semprechè tale rilievo sia previsto dalla normativa italiana in materia di sospensione o interruzione del termine prescrizionale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 43871
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43871
Data del deposito : 5 novembre 2008

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