Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individuata e valutata in base al criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dall'autorità polacca, in cui la S.C. ha ritenuto inapplicabile, nella normativa vigente in Italia in tema di prescrizione dei reati, una causa di sospensione inerente alla mancata previsione del giudizio "in absentia", propria dell'ordinamento del Paese richiedente).
Commentario • 1
- 1. Convenzione europa di estradizione e c calcolo della prescrizione (Cass. 29359/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 dicembre 2018
Nei procedimenti retti dalla Convenzione europea di estradizione, il riferimento alternativo della norma convenzionale alla legge dello Stato richiedente ed a quella dello Stato richiesto implica che la decorrenza del termine prescrizionale debba essere verificata, su ciascuno dei due versanti, facendo applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento. Nel computo dei termini "nazionali" di prescrizione assumono rilievo anche gli atti processuali dell'Autorità richiedente, semprechè tale rilievo sia previsto dalla normativa italiana in materia di sospensione o interruzione del termine prescrizionale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sent., (ud. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 43871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43871 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/11/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2447
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 025767/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CIELOCH PIOTR, N. IL 15/07/1969;
avverso SENTENZA del 05/06/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
udito il difensori CI e TI AD, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Il ricorrente impugna per Cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che si è pronunciata in senso favorevole alla domanda di estradizione avanzata dall'Autorità polacca in funzione del perseguimento del medesimo per i reati di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e di ricettazione.
Deduce che:
- entrambi i reati predetti, commessi, il primo, in data 22.03.1999 e il secondo dal 04.03 al 10.04.1998, sono prescritti a sensi della legge italiana, non potendosi certo applicare nell'ordinamento dello Stato richiesto - come erroneamente fatto dalla Corte d'appello - cause di sospensione previste nell'ordinamento dello Stato richiedente;
- alla domanda di estradizione è stato allegato un provvedimento restrittivo non pertinente e non si è tenuto conto di un provvedimento di archiviazione in ordine al delitto di resistenza a p.u..
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l'art. 10 della Convenzione Europea di Estradizione del 13.12.1957, applicabile nella specie, osta, fra l'altro, alla concessione dell'estradizione la circostanza che l'azione penale sia prescritta "secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta". Il riferimento alternativo alle legislazioni delle Parti richiedente e richiesta implica evidentemente che gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti della detta causa estintiva del reato nell'uno o nell'altro ordinamento siano individuati e valutati esclusivamente in base alla disciplina di ciascuno di essi, autonomamente considerata (cfr. Cass. 30.01.2003, Sajko). La normativa vigente in Italia in tema di prescrizione dei reati - quali quelli del caso di specie - per cui, alla data dell'8 dicembre 2005, non sia ancora intervenuta sentenza di primo grado, è costituita, per quel che qui interessa, dal coordinato disposto dell'art. 157 c.p., comma 1, e art. 160 c.p., comma 3, come novellati dalla L. n. 251 del 2005, alla cui stregua il periodo massimo di prescrizione, in riferimento alle relative pene edittali massime, rispettivamente di anni cinque e di anni otto di reclusione, è, per il reato di resistenza, di anni sette e mezzo e, per il reato di ricettazione, di anni dieci.
Considerato che
, com'è pacifico in atti, i reati di resistenza e ricettazione in relazione ai quali è stata chiesta l'estradizione furono consumati, in ipotesi di accusa, rispettivamente, il 22 marzo 1999 e il 10 aprile 1998, ne consegue che i menzionati termini massimi di prescrizione, per i quali non si ravvisano cause di sospensione, sono decorsi, rispettivamente, per il primo reato, il 22 settembre 2006 e, per il secondo, il 10 aprile 2008, prima ancora, si noti, dell'emanazione, avvenuta il 5 giugno 2008, della sentenza della Corte d'appello. Non può in particolare condividersi, in base al menzionato criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina di ciascun ordinamento, l'innesto nella nostra normativa, operato dalla Corte territoriale, di una causa di sospensione (inerente alla mancata previsione del giudizio in absentia) propria dell'ordinamento del Paese richiedente La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, non sussistendo le condizioni per l'estradizione, e il OC deve essere rimesso in libertà se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annullata senza rinvio la sentenza impugnata, non sussistendo le condizioni per l'estradizione.
Dispone l'immediata liberazione di OC OT se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p. e all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008