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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32272 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata;
uditi i difensori: l'avvocato BORIO MARCO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso;
l'avvocato CAVALLO CARLO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 5 Num. 32272 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/11/2022 la Corte di appello di Torino ha riformato solo sotto il profilo sanzionatorio la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato RE PE per più fatti di bancarotta commessi - in concorso con altro imputato separatamente giudicato - nell'ambito delle società IA R.A.M. s.r.I., dichiarata fallita il 31/07/2014, e GAM LOGISITICA Consorzio di Imprese. Sono state pure confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata, a fronte della costituzione di parte civile del Fallimento IA AM s.r.l. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandosi a due motivi, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per mancata risposta, da parte della Corte territoriale, ai motivi di appello sull'affermazione di responsabilità. Secondo il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello. In particolare, la Corte non avrebbe preso in considerazione la ricostruzione difensiva del "gruppo societario di fatto", che avrebbe dovuto guidare nella verifica della consistenza e delle finalità delle operazioni economiche, molte volte messe in atto da parte della IA AM con effetti positivi sulla gestione del consorzio Gam Logistica e viceversa. Il ricorrente cita il caso del trasferimento di proprietà dei veicoli tramite il sistema della mini-voltura, che consentiva alla IA di perfezionare l'acquisto dei mezzi per poi metterli a disposizione dell'attività del consorzio. La Corte di appello, sul presupposto erroneo della non contestazione delle condotte illecite da parte dell'imputato, si sarebbe limitata ad un apodittico giudizio di "disordine" e "dissennatezza" delle stesse e alla ritenuta destinazione delle operazioni a fini di profitto personale del PE, senza nemmeno descrivere le condotte né confrontarsi con la congiuntura di mercato degli anni nei quali furono realizzate. La Corte di appello non si sarebbe confrontata nemmeno con il dato, introdotto dall'appello, della congruità dei compensi liquidati in proprio favore dal PE - qualificabili secondo il ricorrente come meri rimborsi spese - fermandosi al rilievo di un aspetto non dirimente quale l'assenza di delibera assembleare. 2 Infine, rispetto alle condotte contestate come commesse nell'ambito del fallimento del Consorzio Gam, la Corte non avrebbe risposto ai rilievi contenuti nelle pagine 8 e seguenti dell'atto di appello, dove si dava conto della necessità di proseguire alcune specifiche attività finalizzate alla chiusura dei rapporti contrattuali e alla gestione del personale dipendente, e si sarebbe limitata ad affermare che «non si comprende come le vicende.., possano giustificare» quanto commesso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio (pena-base e misura dell'aumento a titolo di continuazione). 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa del ricorrente. Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. I Difensori del ricorrente, avvocati Borio e Cavallo, si sono riportati al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Non sussiste la denunciata mancata risposta della Corte di appello rispetto alle questioni sollevate in merito alla sussistenza di un "gruppo societario di fatto", come pure rispetto alla distrazione di una somma a titolo di compenso e, comunque, alle diverse distrazioni contestate nel capo A. La Corte di appello ha fatto, in effetti, rinvio per relationem alla motivazione del giudice di primo grado, limitandosi però ad un preciso richiamo delle pagine da 14 a 17 della sentenza del Tribunale di Torino, laddove (così scrive la Corte a pagina 5) «il primo giudice ha analiticamente descritto le condotte fraudolente - distrattive, documentali e preferenziali - poste in essere dal PE». Dunque, la Corte ha semplicemente rinviato alla sentenza impugnata, ovviamente nota alle parti, per quanto riguarda la mera descrizione delle condotte, per evitare di doverle ritrascrivere. La motivazione per relationem è, in tal caso, del tutto legittima (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248). Ciò premesso, la Corte di appello ha preso atto delle doglianze - che oggi il ricorrente ripropone, denunciando la mancata risposta da parte del giudice di secondo grado - elencandole nelle pagine 3-4 della sentenza impugnata, e fornendovi risposta nelle pagine 5-6. 3 In particolare, la Corte di appello ha esaminato la questione relativa all'esistenza o meno di un gruppo di società, escludendone la sussistenza ed evidenziando la mancata prova dei vantaggi compensativi che, se fosse stata provata la tesi difensiva, si sarebbero dovuti evidenziare. Ha preso posizione sulla specifica questione delle autovetture acquistate da una società ed utilizzate dall'altra, per desumerne comunque la natura distrattiva, in ragione dell'assenza di documentazione a supporto delle operazioni e della sottrazione dei beni, comunque venduti asseritamente sottocosto, alla garanzia dei creditori. Ha correttamente affermato che, a fronte di prelievi per circa 140.000 euro, sarebbe spettata al PE la dimostrazione della destinazione delle somme (cfr. Sez. 5, n. 6548 del 11/02/2019, Villa, Rv. 275499). Ha infine desunto la natura distrattiva della somma prelevata dal PE a titolo di compenso non soltanto dalla mancanza di una delibera che autorizzasse tali prelievi, ma anche dalla considerazione del fatto che l'imputato avrebbe gestito fin dall'inizio l'impresa con criteri di antieconomicità, al fine di arricchirsi a spese della società (pag. 7, primo capoverso, della sentenza impugnata), circostanza confermata, secondo la Corte territoriale, dalle ulteriori condotte distrattive ascritte. La motivazione è priva di vizi logici ed è conforme alla giurisprudenza anche più recente ed avvertita sul tema introdotto dal ricorso (inerente il prelievo di somme asseritamente a titolo di compenso). Come è stato affermato ancora di recente (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872), il prelievo di somme da parte dell'amministratore a titolo di compenso integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, qualora, «anche per l'assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, i prelievi di somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto non sono definiti nella loro congruità e non sono fondati su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione (Sez. 5, n. 17792 del 23/2/2017, Rossi, Rv. 269639; Sez. F, n. 27132 del 13/8/2020, Villardita, Rv. 279633, rispetto a somme sproporzionate al lavoro svolto;
Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Allia, Rv. 271464, nel caso di un amministratore che si sia liquidato somme per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti)». 4 Nel caso di specie il ricorrente, che ha pure prelevato somme ingenti dalle casse sociali, non ha affatto giustificato la congruità dell'importo pretesamente costituente compenso (non deliberato), né tantorneno ha esposto le voci di spesa rispetto alle quali dette somme (non minime: 2000 euro al mese) sarebbero state quantificabili quali meri rimborsi. A fronte di ciò, la motivazione della Corte che ha qualificato i prelievi come distrattivi appare immune da vizi logici. 2. Nemmeno sussiste il vizio di motivazione denunciato, nell'ambito del medesimo primo motivo di ricorso, con riguardo alle vicende inerenti il consorzio di imprese GAM LOGISTICA. Il ricorrente lamenta mancata risposta al secondo motivo di appello, enunciato alle pagine da 8 a 11 dell'atto di impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Torino. Si trattava, però, di un motivo palesemente inammissibile per genericità estrinseca e, come è noto, questa Corte ha sempre affermato (per tutte v. Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. Ebbene, il citato motivo di appello si limitava a riproporre la tesi, già affrontata dal primo giudice, della crisi della società, conseguente alla chiusura dei rapporti contrattuali con il partner TN ed il conseguente contenzioso, senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine alla distrazione, concretizzatasi nel pagamento di sei dipendenti utilizzati da altri soggetti economici, nonché in ordine alla sistematica omissione dei pagamenti di imposte, ritenute, contributi e sanzioni per contravvenzioni stradale, che hanno cagionato il fallimento. Nemmeno vi era confronto con le argomentazioni in merito al momento in cui il dissesto era percepibile: argomentazioni, peraltro, che la Corte di appello ha ripreso e ribadito, con motivazione non manifestamente illogica, a pagina 7 della sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In generale, con riferimento all'onere di motivazione sulla misura della pena la giurisprudenza richiede uno specifico apprezzamento dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. laddove la sanzione sia determinata in misura pari o superiore al medio edittale (per tutte Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). 5 Nel caso di specie la pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale, con un modesto aumento a titolo di continuazione: la Corte, infatti, dopo aver individuato in tre anni e tre mesi la pena base per la bancarotta ritenuta più grave, e dunque avere irrogato una pena di soli tre mesi superiore al minimo edittale assoluto, ha indicato in sei mesi l'aumento per la continuazione, ma, per un evidente errore di calcolo, ha di fatto determinato tale aumento in soli tre mesi, dal momento che ha indicato la pena finale in tre anni e sei mesi di reclusione, al lordo della diminuente processuale per il rito abbreviato. In ogni caso, anche di tali modesti scostamenti dai minimi edittali è stata fornita adeguata motivazione, con riferimento a criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. quali la gravità del reato e (condotta successiva allo stesso) l'assenza di iniziative risarcitorie. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata;
uditi i difensori: l'avvocato BORIO MARCO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso;
l'avvocato CAVALLO CARLO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 5 Num. 32272 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/11/2022 la Corte di appello di Torino ha riformato solo sotto il profilo sanzionatorio la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato RE PE per più fatti di bancarotta commessi - in concorso con altro imputato separatamente giudicato - nell'ambito delle società IA R.A.M. s.r.I., dichiarata fallita il 31/07/2014, e GAM LOGISITICA Consorzio di Imprese. Sono state pure confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata, a fronte della costituzione di parte civile del Fallimento IA AM s.r.l. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandosi a due motivi, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione per mancata risposta, da parte della Corte territoriale, ai motivi di appello sull'affermazione di responsabilità. Secondo il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello. In particolare, la Corte non avrebbe preso in considerazione la ricostruzione difensiva del "gruppo societario di fatto", che avrebbe dovuto guidare nella verifica della consistenza e delle finalità delle operazioni economiche, molte volte messe in atto da parte della IA AM con effetti positivi sulla gestione del consorzio Gam Logistica e viceversa. Il ricorrente cita il caso del trasferimento di proprietà dei veicoli tramite il sistema della mini-voltura, che consentiva alla IA di perfezionare l'acquisto dei mezzi per poi metterli a disposizione dell'attività del consorzio. La Corte di appello, sul presupposto erroneo della non contestazione delle condotte illecite da parte dell'imputato, si sarebbe limitata ad un apodittico giudizio di "disordine" e "dissennatezza" delle stesse e alla ritenuta destinazione delle operazioni a fini di profitto personale del PE, senza nemmeno descrivere le condotte né confrontarsi con la congiuntura di mercato degli anni nei quali furono realizzate. La Corte di appello non si sarebbe confrontata nemmeno con il dato, introdotto dall'appello, della congruità dei compensi liquidati in proprio favore dal PE - qualificabili secondo il ricorrente come meri rimborsi spese - fermandosi al rilievo di un aspetto non dirimente quale l'assenza di delibera assembleare. 2 Infine, rispetto alle condotte contestate come commesse nell'ambito del fallimento del Consorzio Gam, la Corte non avrebbe risposto ai rilievi contenuti nelle pagine 8 e seguenti dell'atto di appello, dove si dava conto della necessità di proseguire alcune specifiche attività finalizzate alla chiusura dei rapporti contrattuali e alla gestione del personale dipendente, e si sarebbe limitata ad affermare che «non si comprende come le vicende.., possano giustificare» quanto commesso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio (pena-base e misura dell'aumento a titolo di continuazione). 3. Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa del ricorrente. Il Procuratore generale si è riportato alla requisitoria scritta, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. I Difensori del ricorrente, avvocati Borio e Cavallo, si sono riportati al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Non sussiste la denunciata mancata risposta della Corte di appello rispetto alle questioni sollevate in merito alla sussistenza di un "gruppo societario di fatto", come pure rispetto alla distrazione di una somma a titolo di compenso e, comunque, alle diverse distrazioni contestate nel capo A. La Corte di appello ha fatto, in effetti, rinvio per relationem alla motivazione del giudice di primo grado, limitandosi però ad un preciso richiamo delle pagine da 14 a 17 della sentenza del Tribunale di Torino, laddove (così scrive la Corte a pagina 5) «il primo giudice ha analiticamente descritto le condotte fraudolente - distrattive, documentali e preferenziali - poste in essere dal PE». Dunque, la Corte ha semplicemente rinviato alla sentenza impugnata, ovviamente nota alle parti, per quanto riguarda la mera descrizione delle condotte, per evitare di doverle ritrascrivere. La motivazione per relationem è, in tal caso, del tutto legittima (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248). Ciò premesso, la Corte di appello ha preso atto delle doglianze - che oggi il ricorrente ripropone, denunciando la mancata risposta da parte del giudice di secondo grado - elencandole nelle pagine 3-4 della sentenza impugnata, e fornendovi risposta nelle pagine 5-6. 3 In particolare, la Corte di appello ha esaminato la questione relativa all'esistenza o meno di un gruppo di società, escludendone la sussistenza ed evidenziando la mancata prova dei vantaggi compensativi che, se fosse stata provata la tesi difensiva, si sarebbero dovuti evidenziare. Ha preso posizione sulla specifica questione delle autovetture acquistate da una società ed utilizzate dall'altra, per desumerne comunque la natura distrattiva, in ragione dell'assenza di documentazione a supporto delle operazioni e della sottrazione dei beni, comunque venduti asseritamente sottocosto, alla garanzia dei creditori. Ha correttamente affermato che, a fronte di prelievi per circa 140.000 euro, sarebbe spettata al PE la dimostrazione della destinazione delle somme (cfr. Sez. 5, n. 6548 del 11/02/2019, Villa, Rv. 275499). Ha infine desunto la natura distrattiva della somma prelevata dal PE a titolo di compenso non soltanto dalla mancanza di una delibera che autorizzasse tali prelievi, ma anche dalla considerazione del fatto che l'imputato avrebbe gestito fin dall'inizio l'impresa con criteri di antieconomicità, al fine di arricchirsi a spese della società (pag. 7, primo capoverso, della sentenza impugnata), circostanza confermata, secondo la Corte territoriale, dalle ulteriori condotte distrattive ascritte. La motivazione è priva di vizi logici ed è conforme alla giurisprudenza anche più recente ed avvertita sul tema introdotto dal ricorso (inerente il prelievo di somme asseritamente a titolo di compenso). Come è stato affermato ancora di recente (Sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872), il prelievo di somme da parte dell'amministratore a titolo di compenso integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non essendo scindibile la sua qualità di creditore da quella di amministratore, qualora, «anche per l'assenza di delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, i prelievi di somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto non sono definiti nella loro congruità e non sono fondati su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione (Sez. 5, n. 17792 del 23/2/2017, Rossi, Rv. 269639; Sez. F, n. 27132 del 13/8/2020, Villardita, Rv. 279633, rispetto a somme sproporzionate al lavoro svolto;
Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Allia, Rv. 271464, nel caso di un amministratore che si sia liquidato somme per il lavoro prestato nell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti)». 4 Nel caso di specie il ricorrente, che ha pure prelevato somme ingenti dalle casse sociali, non ha affatto giustificato la congruità dell'importo pretesamente costituente compenso (non deliberato), né tantorneno ha esposto le voci di spesa rispetto alle quali dette somme (non minime: 2000 euro al mese) sarebbero state quantificabili quali meri rimborsi. A fronte di ciò, la motivazione della Corte che ha qualificato i prelievi come distrattivi appare immune da vizi logici. 2. Nemmeno sussiste il vizio di motivazione denunciato, nell'ambito del medesimo primo motivo di ricorso, con riguardo alle vicende inerenti il consorzio di imprese GAM LOGISTICA. Il ricorrente lamenta mancata risposta al secondo motivo di appello, enunciato alle pagine da 8 a 11 dell'atto di impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Torino. Si trattava, però, di un motivo palesemente inammissibile per genericità estrinseca e, come è noto, questa Corte ha sempre affermato (per tutte v. Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700) che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. Ebbene, il citato motivo di appello si limitava a riproporre la tesi, già affrontata dal primo giudice, della crisi della società, conseguente alla chiusura dei rapporti contrattuali con il partner TN ed il conseguente contenzioso, senza confrontarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado in ordine alla distrazione, concretizzatasi nel pagamento di sei dipendenti utilizzati da altri soggetti economici, nonché in ordine alla sistematica omissione dei pagamenti di imposte, ritenute, contributi e sanzioni per contravvenzioni stradale, che hanno cagionato il fallimento. Nemmeno vi era confronto con le argomentazioni in merito al momento in cui il dissesto era percepibile: argomentazioni, peraltro, che la Corte di appello ha ripreso e ribadito, con motivazione non manifestamente illogica, a pagina 7 della sentenza impugnata. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In generale, con riferimento all'onere di motivazione sulla misura della pena la giurisprudenza richiede uno specifico apprezzamento dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. laddove la sanzione sia determinata in misura pari o superiore al medio edittale (per tutte Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). 5 Nel caso di specie la pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale, con un modesto aumento a titolo di continuazione: la Corte, infatti, dopo aver individuato in tre anni e tre mesi la pena base per la bancarotta ritenuta più grave, e dunque avere irrogato una pena di soli tre mesi superiore al minimo edittale assoluto, ha indicato in sei mesi l'aumento per la continuazione, ma, per un evidente errore di calcolo, ha di fatto determinato tale aumento in soli tre mesi, dal momento che ha indicato la pena finale in tre anni e sei mesi di reclusione, al lordo della diminuente processuale per il rito abbreviato. In ogni caso, anche di tali modesti scostamenti dai minimi edittali è stata fornita adeguata motivazione, con riferimento a criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. quali la gravità del reato e (condotta successiva allo stesso) l'assenza di iniziative risarcitorie. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/06/2023