Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Cc7587 IN NOME05 293 /03 A R T S I G E 4 R . 8 t . A r 5 D a . E 6 T 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . N i se s E n y S e l s E SEZIONE QUINTA CIVILE le i el a d Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.8381/2001 Presidente Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Consigliere Cron.11731 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 08/07/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: -Irpef Esenzione SE NTENZA ex art. 13 quinques IL sul ricorso proposto da: 26/05/84, convertito in L. Calamità363/84 AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro naturali Sospensiore pro tempore, e dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Recupero imponibile del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in Compete. Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici ска dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
IN TT, intimato avversO la sentenza n. 9/4/00 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, Sez. N. 3178 4^, il 21/01/00, depositata il 22/02/00. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN TT, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984, convertito in Legge 24 luglio 1984 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della Legge 13 maggio 1999 n. 133, 3, comma 2 bis, del DL 30 dicembre 1985 n. 971, 13, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 28 febbraio 1986 n. 46 e 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 - il quale prevede che le somme febbraio 1986, n. 46 relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in n.virtù dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 159, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti है da eventi sismici, non concorrono alla formazione indell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione 28, deveall'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999, n. essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella 3 rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza sospensione, al netto dei versamenti sospesi"della (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001 e 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'08 Luglio 2002. Il Presidente Dott. Eruno SaccucciPlower ANCELLIERE 01 Carous Il Consigliere Estensore Dott Anto .no The DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 APR. 2003 Ярина ча шь IL CANCELLIERE C Oggi Amaldo Casano 4