CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2026, n. 19308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19308 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA nei confronti di: TT EP nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo; nonché sul ricorso proposto da: TT EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Luigi Birritteri, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame sui profili dedotti dal Procuratore Generale presso la Corte di appello de L’Aquila. lette altresì le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Roberto Patscot, che ha chiesto il rigetto del ricorso del condannato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30/09/2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha disposto non farsi luogo alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova già concessa dallo stesso Tribunale in data 07/11/2023 a US BE e ha disposto che Penale Sent. Sez. 1 Num. 19308 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 14/01/2026 egli espii la pena residua in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. BE, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con termine fissato al 14/12/2026; senza dare adito a rimarchi di sorta, aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio BNT Group con sede in Chieti e con autorizzazione a svolgere trasferte fuori sede, operando nello stesso settore dei rifiuti, il medesimo nel quale aveva operato le società di cui era stato amministratore e in relazione alle quali era stato ritenuto colpevole del reato bancarotta. Da successiva informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara in data 30/06/2025 era risultato tuttavia che BE era stato deferito in concorso con altri per traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, discarica abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e altro. Nel corso delle indagini erano emersi elementi a suo carico che avvaloravano l’ipotesi che continuasse ad amministrare e a gestire di fatto il Consorzio di cui risultava formalmente dipendente, nonché accertamenti in ordine ad una sua condotta di violazione di sigilli su un impianto di recupero rifiuti di una società facente capo alla moglie del condannato, impianto sottoposto a sequestro nella medesima indagine, e allo svolgimento da parte sua di una trasferta lavorativa non autorizzata dal Tribunale di sorveglianza. Sulla base di questi elementi il Tribunale riteneva incompatibile con la prosecuzione della prova che egli potesse continuare a lavorare come dipendente del Consorzio BNT Group;
tuttavia, escludendo qualsivoglia automatismo e tenendo conto della complessità degli accertamenti necessari per accertare le sue responsabilità nel nuovo procedimento pendente scaturito dalle indagini, presumibilmente destinati a protrarsi sino al termine della pena, il Tribunale disponeva la sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in prova con quella più restrittiva della detenzione domiciliare con stringenti prescrizioni che gli impedissero la prosecuzione dell’attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio BNT Group ovvero delle società ad esso collegate. 2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila, censurando la violazione dell’art. 71-ter ord. pen. in relazione agli artt. 11, 47-ter, comma 1-bis, 51-ter ord. pen. in quanto vi erano indiscutibili elementi giustificativi della revoca dell’affidamento in prova e non la semplice cessazione sostituzione con la detenzione domiciliare, viste le risultanze compendiate nell’informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara del 30/06/2025, alla quale era seguita un’altra informativa in data 23/09/2025 che aggravava la posizione del BE in relazione alle condotte di reato già oggetto del precedente deferimento all’autorità giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza aveva svolto un’ampia premessa nella quale dava atto della 2 gravità dei reati contestati e dell’irrimediabile compromissione degli scopi della misura alternativa e poi senza alcuna consequenzialità ma solo con un richiamo ad una propria valutazione di «estrema indulgenza» aveva concesso la detenzione domiciliare con facoltà di allontanarsi per due ore nel mattino e con divieto assoluto di svolgere attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio, senza tenere conto che dall’interno dell’abitazione, dove convive con la moglie coindagati negli illeciti recentemente scoperti, poteva comunque continuare ad impartire direttive al fine di proseguire nelle condotte criminali. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso anche il difensore di US e ha articolato due motivi.
3.1. Con il primo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in quanto l’ordinanza sarebbe caratterizzata da manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle argomentazioni in essa contenute e all’equivoco interpretativo avente ad oggetto l’episodio della presunta violazione dei sigilli. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere che rispetto alla pena da espiare per il reato di bancarotta potesse assumere maggiore rilevanza la successiva indagine per illeciti che avevano ben diverso bene giuridico tutelato, vertendosi in materia di reati contro l’ambiente. Non avrebbe tenuto conto delle valutazioni positive dell’UEPE durante lo svolgimento della misura alternativa e dell’assenza di rimarchi da parte delle autorità controllanti. Non avrebbe nemmeno tenuto conto, a fronte della genericità delle indicazioni contenute nelle informative del N.O.E., del virtuoso percorso di ripristino ambientale posto in essere dalle società sottoposte a sequestro grazie al prezioso supporto tecnico di BE, nella sua qualità di direttore tecnico del Consorzio BTN Group. Anche in ordine alla contestazione della violazione di sigilli, non era stato valutato quanto rappresentato dal BE che aveva agito unicamente al fine di favorire l’attività di smaltimento dei rifiuti e quindi la sopravvivenza di imprese oramai prossime al fallimento.
3.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della contestazione al BE di svolgere le funzioni di amministratore di fatto. La qualifica di responsabile tecnico del Consorzio con incarico specifico relativo all’esecuzione delle procedure ambientali comporta valutazioni operative e scelte tecniche nell’ambito di una realtà imprenditoriale di dimensioni ridotte che può avere indotto in errore gli inquirenti che avrebbero travisato le sue attività con quelle amministrative e gestionali. Ad ulteriore riprova la difesa deduce che, dopo l’applicazione della detenzione domiciliare, BE era stato licenziato dall’amministratore del Consorzio Giuliano Mattioli, colui il quale, secondo la nota informativa, prendeva ordini da lui;
inoltre dopo il suo allontanamento le operazioni di ravvedimento e di ripristino ambientale erano proseguite 3 regolarmente senza le sue asserite direttive. Queste circostanze sono incompatibili con l’assunto del suo ruolo di amministratore di fatto. La difesa pertanto chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il ripristino della misura dell’affidamento in prova. 4. I procedimenti scaturiti dai due separati ricorsi venivano riuniti. Sul ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello de L’Aquila con memoria interveniva il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Luigi Birritteri, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame sui profili dedotti dalla parte pubblica impugnante. Sul ricorso del difensore del condannato con altra successiva memoria interveniva il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Roberto Patscot, che ne ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del condannato è infondato, mentre è fondato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello de L’Aquila. 2. In ordine gradata vanno esaminate prima le censure formulate nel ricorso del condannato e successivamente quello del Procuratore Generale territoriale.
2.1. Con il primo motivo il difensore del condannato ravvisa vizio di motivazione nel provvedimento impugnato, che avrebbe formulato una generica valutazione di gravità dei reati, senza valorizzare il suo precedente comportamento corretto nell’esecuzione della misura, e dando preminente rilevanza all’attività illecita, contestatagli dagli investigatori e compendiata nell’informativa del N.O.E. in data 23/09/2025 e la contestazione a suo carico di concorso con altri in traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, discarica abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e altro. La difesa immora nel ricostruire con dettagli fattuali quello che definisce «il virtuoso percorso di ripristino ambientale posto in essere dalle società coinvolte anche grazie al prezioso supporto tecnico del sig. BE»; contesta poi la fondatezza dell’accusa di violazione di sigilli, deducendo che il comportamento del BE, così interpretato e negativamente stigmatizzato dagli inquirenti, era in realtà volto ad assicurare la continuità dell’opera di smaltimento di rifiuti inquinanti. Le doglianze si risolvono in argomenti di mero dissenso su un percorso argomentativo in larga parte constatativo, contenuto nel provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza si è limitato a prendere atto di risultanze investigative assai specifiche e sul piano della verificazione storica nemmeno specificamente contestate dalla difesa, che danno conto di una partecipazione ad attività qualificate come illecite prima dagli inquirenti e poi nell’ambito di un’articolata valutazione anche giurisdizionale (culminata 4 nell’emissione di misure cautelari reali); ne ha anche evidenziato la connessione con le attività svolte nell’ambito delle imprese da egli condotte al fallimento con bancarotta fraudolenta;
ha preso atto della loro incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa che comportava lo svolgimento di attività lavorativa nello stesso contesto e con le stesse modalità, di cui si dava conto nelle indagini sui più recenti reati dei quali si ipotizzava la commissione anche in costanza dell’affidamento in prova. A fronte di questi elementi il ricorso si limita formulare contestazioni generiche, lamentando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto attribuire diverso significato ad essi e avrebbe dovuto considerarli recessivi rispetto ad un asserito comportamento corretto, che le indagini denuncerebbero in realtà come meramente apparente. La pretesa difensiva contrasta, peraltro, con il principio, secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura». (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289064 - 01). La censura così formulata non può meritare accoglimento.
2.2. Non miglior sorte può avere il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione laddove ritiene sussistenti elementi dimostrativi del ruolo di amministratore di fatto del BE nell’ambito del Consorzio BTN Group del quale risultava in apparenza dipendente. La doglianza si risolve per un verso in una serie di istanze di contenuto meramente rivalutativo, basate sull’asserito equivoco in cui sarebbero incorsi gli inquirenti confondendo le attività di BE, quale dipendente con il ruolo di responsabile tecnico, con quelle di un amministratore di fatto che orienta le scelte aziendali;
per altro verso nel richiamo ad eventi successivi all’emissione del provvedimento impugnato (in particolare il suo licenziamento disposto dall’amministratore del Consorzio Giuliano Mattioli dopo l’applicazione della detenzione domiciliare e la prosecuzione delle operazioni di ripristino ambientale anche senza le sue direttive dopo il suo licenziamento), eventi incompatibili con l’assunto del suo ruolo di amministratore di fatto. Orbene tali censure investono ambiti preclusi al giudizio di legittimità e per di più introducono a sostegno di argomentazioni avvenimenti successivi all’emissione del provvedimento. E nel giudizio di cassazione non sono valutabili gli elementi sopravvenuti dopo la conclusione del giudizio definito con il provvedimento impugnato, che devono essere semmai dedotti con successiva istanza e con nuovo procedimento (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, [...], Rv. 275982 – 01). 5 3. E’ fondata invece la censura formulata nel ricorso del Procuratore Generale, che evidenzia il giudizio, formulato dal Tribunale di sorveglianza, di incompatibilità degli elementi acquisiti sui comportamenti tenuti dal condannato dopo l’ammissione alla misura alternativa e che segnala come, a fronte dell’apprezzata gravità delle condotte, con un’apodittica asserzione, in contraddizione con le premesse, nulla venga deciso sulla richiesta di revoca dell’affidamento, disponendo non farsi luogo ad essa, e invece venga applicata senza esplicitarne le ragioni la detenzione domiciliare. La motivazione del provvedimento è effettivamente, per un verso, contraddittoria e, per altro verso, carente. Si afferma che sarebbe «indubbia la gravità dei reati»; che «l’attività illecita contestata assume ancor più rilevanza alla luce del fatto che l’espiazione della pena in misura alternativa si riferisce al reato di bancarotta fraudolenta, per cui sono state irrogate all’interessato le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di assumere uffici direttivi» e, nonostante questo, il condannato aveva approfittato della misura alternativa per esercitare di fatto ruoli che le pene accessorie gli precludevano;
che la prosecuzione da parte sua del lavoro come dipendente del Consorzio fosse incompatibile con la prosecuzione della prova e che «la prova in atto sia del tutto compromessa», «in quanto non più idonea ad attuare la sua finalità tipica». Poi a fronte di queste conclusioni che seguono l’esame del materiale investigativo messo a disposizione del Tribunale di sorveglianza dagli inquirenti, svolgendo un coerente e doveroso apprezzamento di quanto emerso, il provvedimento richiama la necessità di evitare automatismi ed entra in contraddizione con tutte le precedenti argomentazioni, affermando che i fatti non erano connotati da gravità indiziaria e che potrebbero non esserlo in ragione della complessità degli accertamenti ancora da svolgere. Sicché dopo aver preso inequivoca posizione sull’incompatibilità dei fatti emersi con la misura alternativa in atto, il Tribunale di sorveglianza afferma di non potersi pronunciare sull’istanza di revoca finché non sarà concluso l’accertamento in sede penale dei predetti fatti;
con ciò ponendosi anche in contrasto con la pacifica giurisprudenza che gli impone, comunque, di svolgere una valutazione incidentale sugli elementi relativi a fatti costituenti reato oggetto di procedimento penale, a prescindere dal suo esito. Peraltro, erronea e prematura è anche la valutazione complessiva della condotta tenuta dal condannato in costanza di misura richiamata incidentalmente per giustificare la mancata pronuncia sulla revoca, valutazione che semmai può avere rilievo preminente nella verifica dell’esito della prova;
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che, nel corso della prova, può portare alla revoca della misura alternativa, in quanto, mentre ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando invece si tratti di 6 stabilirne l'esito occorre procedere a una valutazione globale dell'intero periodo, per verificare se sia avvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 32567 del 08/07/2025, [...], Rv. 288761 - 01). Né infine può sottacersi l’inadeguatezza della motivazione sulla quale è basata la disposizione con la quale, senza nulla decidere in ordine alla revoca dell’affidamento (e quindi anche agli effetti di questa revoca ex nunc o ex tunc), si applica in favore del condannato la diversa misura alternativa della detenzione domiciliare, senza alcun apprezzamento sulla meritevolezza e sull’utilità della stessa ai fini rieducativi, ma solo formulando – testualmente ed esclusivamente - «una valutazione di estrema indulgenza per il condannato»; formula incompatibile con un controllabile esercizio dei poteri discrezionali del giudice e assimilabile al difetto assoluto di motivazione. Pertanto il ricorso del Procuratore Generale territoriale deve essere accolto. 4. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza formuli nuovo giudizio pronunciandosi compiutamente sulla richiesta di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova già concessa al condannato e perché rivaluti la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Di contro, il ricorso del condannato deve essere rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Rigetta il ricorso di BE US che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Luigi Birritteri, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame sui profili dedotti dal Procuratore Generale presso la Corte di appello de L’Aquila. lette altresì le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Roberto Patscot, che ha chiesto il rigetto del ricorso del condannato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30/09/2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha disposto non farsi luogo alla revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova già concessa dallo stesso Tribunale in data 07/11/2023 a US BE e ha disposto che Penale Sent. Sez. 1 Num. 19308 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: TONA GIOVANBATTISTA Data Udienza: 14/01/2026 egli espii la pena residua in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. BE, condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con termine fissato al 14/12/2026; senza dare adito a rimarchi di sorta, aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio BNT Group con sede in Chieti e con autorizzazione a svolgere trasferte fuori sede, operando nello stesso settore dei rifiuti, il medesimo nel quale aveva operato le società di cui era stato amministratore e in relazione alle quali era stato ritenuto colpevole del reato bancarotta. Da successiva informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara in data 30/06/2025 era risultato tuttavia che BE era stato deferito in concorso con altri per traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, discarica abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e altro. Nel corso delle indagini erano emersi elementi a suo carico che avvaloravano l’ipotesi che continuasse ad amministrare e a gestire di fatto il Consorzio di cui risultava formalmente dipendente, nonché accertamenti in ordine ad una sua condotta di violazione di sigilli su un impianto di recupero rifiuti di una società facente capo alla moglie del condannato, impianto sottoposto a sequestro nella medesima indagine, e allo svolgimento da parte sua di una trasferta lavorativa non autorizzata dal Tribunale di sorveglianza. Sulla base di questi elementi il Tribunale riteneva incompatibile con la prosecuzione della prova che egli potesse continuare a lavorare come dipendente del Consorzio BNT Group;
tuttavia, escludendo qualsivoglia automatismo e tenendo conto della complessità degli accertamenti necessari per accertare le sue responsabilità nel nuovo procedimento pendente scaturito dalle indagini, presumibilmente destinati a protrarsi sino al termine della pena, il Tribunale disponeva la sostituzione della misura alternativa dell’affidamento in prova con quella più restrittiva della detenzione domiciliare con stringenti prescrizioni che gli impedissero la prosecuzione dell’attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio BNT Group ovvero delle società ad esso collegate. 2. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila, censurando la violazione dell’art. 71-ter ord. pen. in relazione agli artt. 11, 47-ter, comma 1-bis, 51-ter ord. pen. in quanto vi erano indiscutibili elementi giustificativi della revoca dell’affidamento in prova e non la semplice cessazione sostituzione con la detenzione domiciliare, viste le risultanze compendiate nell’informativa del N.O.E. dei Carabinieri di Pescara del 30/06/2025, alla quale era seguita un’altra informativa in data 23/09/2025 che aggravava la posizione del BE in relazione alle condotte di reato già oggetto del precedente deferimento all’autorità giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza aveva svolto un’ampia premessa nella quale dava atto della 2 gravità dei reati contestati e dell’irrimediabile compromissione degli scopi della misura alternativa e poi senza alcuna consequenzialità ma solo con un richiamo ad una propria valutazione di «estrema indulgenza» aveva concesso la detenzione domiciliare con facoltà di allontanarsi per due ore nel mattino e con divieto assoluto di svolgere attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio, senza tenere conto che dall’interno dell’abitazione, dove convive con la moglie coindagati negli illeciti recentemente scoperti, poteva comunque continuare ad impartire direttive al fine di proseguire nelle condotte criminali. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso anche il difensore di US e ha articolato due motivi.
3.1. Con il primo denuncia violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in quanto l’ordinanza sarebbe caratterizzata da manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle argomentazioni in essa contenute e all’equivoco interpretativo avente ad oggetto l’episodio della presunta violazione dei sigilli. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe errato nel ritenere che rispetto alla pena da espiare per il reato di bancarotta potesse assumere maggiore rilevanza la successiva indagine per illeciti che avevano ben diverso bene giuridico tutelato, vertendosi in materia di reati contro l’ambiente. Non avrebbe tenuto conto delle valutazioni positive dell’UEPE durante lo svolgimento della misura alternativa e dell’assenza di rimarchi da parte delle autorità controllanti. Non avrebbe nemmeno tenuto conto, a fronte della genericità delle indicazioni contenute nelle informative del N.O.E., del virtuoso percorso di ripristino ambientale posto in essere dalle società sottoposte a sequestro grazie al prezioso supporto tecnico di BE, nella sua qualità di direttore tecnico del Consorzio BTN Group. Anche in ordine alla contestazione della violazione di sigilli, non era stato valutato quanto rappresentato dal BE che aveva agito unicamente al fine di favorire l’attività di smaltimento dei rifiuti e quindi la sopravvivenza di imprese oramai prossime al fallimento.
3.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della contestazione al BE di svolgere le funzioni di amministratore di fatto. La qualifica di responsabile tecnico del Consorzio con incarico specifico relativo all’esecuzione delle procedure ambientali comporta valutazioni operative e scelte tecniche nell’ambito di una realtà imprenditoriale di dimensioni ridotte che può avere indotto in errore gli inquirenti che avrebbero travisato le sue attività con quelle amministrative e gestionali. Ad ulteriore riprova la difesa deduce che, dopo l’applicazione della detenzione domiciliare, BE era stato licenziato dall’amministratore del Consorzio Giuliano Mattioli, colui il quale, secondo la nota informativa, prendeva ordini da lui;
inoltre dopo il suo allontanamento le operazioni di ravvedimento e di ripristino ambientale erano proseguite 3 regolarmente senza le sue asserite direttive. Queste circostanze sono incompatibili con l’assunto del suo ruolo di amministratore di fatto. La difesa pertanto chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il ripristino della misura dell’affidamento in prova. 4. I procedimenti scaturiti dai due separati ricorsi venivano riuniti. Sul ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello de L’Aquila con memoria interveniva il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Luigi Birritteri, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame sui profili dedotti dalla parte pubblica impugnante. Sul ricorso del difensore del condannato con altra successiva memoria interveniva il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Roberto Patscot, che ne ha chiesto il rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del condannato è infondato, mentre è fondato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello de L’Aquila. 2. In ordine gradata vanno esaminate prima le censure formulate nel ricorso del condannato e successivamente quello del Procuratore Generale territoriale.
2.1. Con il primo motivo il difensore del condannato ravvisa vizio di motivazione nel provvedimento impugnato, che avrebbe formulato una generica valutazione di gravità dei reati, senza valorizzare il suo precedente comportamento corretto nell’esecuzione della misura, e dando preminente rilevanza all’attività illecita, contestatagli dagli investigatori e compendiata nell’informativa del N.O.E. in data 23/09/2025 e la contestazione a suo carico di concorso con altri in traffico illecito di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata, discarica abusiva, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e altro. La difesa immora nel ricostruire con dettagli fattuali quello che definisce «il virtuoso percorso di ripristino ambientale posto in essere dalle società coinvolte anche grazie al prezioso supporto tecnico del sig. BE»; contesta poi la fondatezza dell’accusa di violazione di sigilli, deducendo che il comportamento del BE, così interpretato e negativamente stigmatizzato dagli inquirenti, era in realtà volto ad assicurare la continuità dell’opera di smaltimento di rifiuti inquinanti. Le doglianze si risolvono in argomenti di mero dissenso su un percorso argomentativo in larga parte constatativo, contenuto nel provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza si è limitato a prendere atto di risultanze investigative assai specifiche e sul piano della verificazione storica nemmeno specificamente contestate dalla difesa, che danno conto di una partecipazione ad attività qualificate come illecite prima dagli inquirenti e poi nell’ambito di un’articolata valutazione anche giurisdizionale (culminata 4 nell’emissione di misure cautelari reali); ne ha anche evidenziato la connessione con le attività svolte nell’ambito delle imprese da egli condotte al fallimento con bancarotta fraudolenta;
ha preso atto della loro incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa che comportava lo svolgimento di attività lavorativa nello stesso contesto e con le stesse modalità, di cui si dava conto nelle indagini sui più recenti reati dei quali si ipotizzava la commissione anche in costanza dell’affidamento in prova. A fronte di questi elementi il ricorso si limita formulare contestazioni generiche, lamentando che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto attribuire diverso significato ad essi e avrebbe dovuto considerarli recessivi rispetto ad un asserito comportamento corretto, che le indagini denuncerebbero in realtà come meramente apparente. La pretesa difensiva contrasta, peraltro, con il principio, secondo cui «la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura». (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289064 - 01). La censura così formulata non può meritare accoglimento.
2.2. Non miglior sorte può avere il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione laddove ritiene sussistenti elementi dimostrativi del ruolo di amministratore di fatto del BE nell’ambito del Consorzio BTN Group del quale risultava in apparenza dipendente. La doglianza si risolve per un verso in una serie di istanze di contenuto meramente rivalutativo, basate sull’asserito equivoco in cui sarebbero incorsi gli inquirenti confondendo le attività di BE, quale dipendente con il ruolo di responsabile tecnico, con quelle di un amministratore di fatto che orienta le scelte aziendali;
per altro verso nel richiamo ad eventi successivi all’emissione del provvedimento impugnato (in particolare il suo licenziamento disposto dall’amministratore del Consorzio Giuliano Mattioli dopo l’applicazione della detenzione domiciliare e la prosecuzione delle operazioni di ripristino ambientale anche senza le sue direttive dopo il suo licenziamento), eventi incompatibili con l’assunto del suo ruolo di amministratore di fatto. Orbene tali censure investono ambiti preclusi al giudizio di legittimità e per di più introducono a sostegno di argomentazioni avvenimenti successivi all’emissione del provvedimento. E nel giudizio di cassazione non sono valutabili gli elementi sopravvenuti dopo la conclusione del giudizio definito con il provvedimento impugnato, che devono essere semmai dedotti con successiva istanza e con nuovo procedimento (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, [...], Rv. 275982 – 01). 5 3. E’ fondata invece la censura formulata nel ricorso del Procuratore Generale, che evidenzia il giudizio, formulato dal Tribunale di sorveglianza, di incompatibilità degli elementi acquisiti sui comportamenti tenuti dal condannato dopo l’ammissione alla misura alternativa e che segnala come, a fronte dell’apprezzata gravità delle condotte, con un’apodittica asserzione, in contraddizione con le premesse, nulla venga deciso sulla richiesta di revoca dell’affidamento, disponendo non farsi luogo ad essa, e invece venga applicata senza esplicitarne le ragioni la detenzione domiciliare. La motivazione del provvedimento è effettivamente, per un verso, contraddittoria e, per altro verso, carente. Si afferma che sarebbe «indubbia la gravità dei reati»; che «l’attività illecita contestata assume ancor più rilevanza alla luce del fatto che l’espiazione della pena in misura alternativa si riferisce al reato di bancarotta fraudolenta, per cui sono state irrogate all’interessato le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di assumere uffici direttivi» e, nonostante questo, il condannato aveva approfittato della misura alternativa per esercitare di fatto ruoli che le pene accessorie gli precludevano;
che la prosecuzione da parte sua del lavoro come dipendente del Consorzio fosse incompatibile con la prosecuzione della prova e che «la prova in atto sia del tutto compromessa», «in quanto non più idonea ad attuare la sua finalità tipica». Poi a fronte di queste conclusioni che seguono l’esame del materiale investigativo messo a disposizione del Tribunale di sorveglianza dagli inquirenti, svolgendo un coerente e doveroso apprezzamento di quanto emerso, il provvedimento richiama la necessità di evitare automatismi ed entra in contraddizione con tutte le precedenti argomentazioni, affermando che i fatti non erano connotati da gravità indiziaria e che potrebbero non esserlo in ragione della complessità degli accertamenti ancora da svolgere. Sicché dopo aver preso inequivoca posizione sull’incompatibilità dei fatti emersi con la misura alternativa in atto, il Tribunale di sorveglianza afferma di non potersi pronunciare sull’istanza di revoca finché non sarà concluso l’accertamento in sede penale dei predetti fatti;
con ciò ponendosi anche in contrasto con la pacifica giurisprudenza che gli impone, comunque, di svolgere una valutazione incidentale sugli elementi relativi a fatti costituenti reato oggetto di procedimento penale, a prescindere dal suo esito. Peraltro, erronea e prematura è anche la valutazione complessiva della condotta tenuta dal condannato in costanza di misura richiamata incidentalmente per giustificare la mancata pronuncia sulla revoca, valutazione che semmai può avere rilievo preminente nella verifica dell’esito della prova;
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «la valutazione dell'esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che, nel corso della prova, può portare alla revoca della misura alternativa, in quanto, mentre ai fini della revoca il tribunale è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando invece si tratti di 6 stabilirne l'esito occorre procedere a una valutazione globale dell'intero periodo, per verificare se sia avvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 32567 del 08/07/2025, [...], Rv. 288761 - 01). Né infine può sottacersi l’inadeguatezza della motivazione sulla quale è basata la disposizione con la quale, senza nulla decidere in ordine alla revoca dell’affidamento (e quindi anche agli effetti di questa revoca ex nunc o ex tunc), si applica in favore del condannato la diversa misura alternativa della detenzione domiciliare, senza alcun apprezzamento sulla meritevolezza e sull’utilità della stessa ai fini rieducativi, ma solo formulando – testualmente ed esclusivamente - «una valutazione di estrema indulgenza per il condannato»; formula incompatibile con un controllabile esercizio dei poteri discrezionali del giudice e assimilabile al difetto assoluto di motivazione. Pertanto il ricorso del Procuratore Generale territoriale deve essere accolto. 4. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il Tribunale di sorveglianza formuli nuovo giudizio pronunciandosi compiutamente sulla richiesta di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova già concessa al condannato e perché rivaluti la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Di contro, il ricorso del condannato deve essere rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Rigetta il ricorso di BE US che condanna al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7