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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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- 1. Bancarotta fraudolenta: assolto imprenditore che non consegna le scritture contabili al curatorehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Bancarotta fraudolenta documentale: mancata consegna delle scritture e dolo specificohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22633 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da QU VE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 7 febbraio 2022, della Corte appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IN PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi gli avv.ti Amedeo e Alberto Barletta, difensori del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 febbraio 2022, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NO AR responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale perché, nella sua qualità di liquidatore della EC AR s.r.l. (dichiarata fallita il 28 gennaio 2011) avrebbe sottratto, distrutto o comunque occultato i libri e le scritture contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio Penale Sent. Sez. 5 Num. 22633 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 18/04/2023 ai creditori e comunque avrebbe tenuto le stesse in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari. 2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, formulando due motivi di censura, l'uno afferente alla ritenuta responsabilità e l'altro al trattamento sanzionatorio. 2.1. Il primo, in particolare, è formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall.) e del vizio di motivazione (sub specie di travisamento). Sostiene la difesa che la sentenza impugnata sarebbe giunta a ritenere la sussistenza del reato contestato alla luce di una erronea interpretazione delle norme relative agli obblighi di conservazione e deposito della documentazione contabile imposti al fallito e di una ricostruzione dei fatti non solo priva di idoneo supporto probatorio, ma anche contrastante con il dato documentale versato in atti. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, alla luce di un'interpretazione sistematica degli artt. 14, 16 e 86 I. fall., in assenza di una specifica richiesta del curatore, il fallito sarebbe obbligato al solo deposito della documentazione contabile riferita agli ultimi tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento. Cosicché, non potendosi ritenere provata una specifica richiesta in tal senso (alla luce di un semplice dato informativo ricavato dal sito web delle Poste Italiane), nulla potrebbe essere addebitato al AR. In questo senso deporrebbe, peraltro, la lettera inviata il 16 maggio 2014 dal curatore alla Guardia di Finanza, con la quale veniva trasmessa, senza alcuna indicazione di eventuali incompletezze o imprecisioni, la documentazione contabile da quest'ultima richiesta e versata in atti dal ricorrente. Sotto altro profilo, poi, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale sarebbe giunta a dimostrare l'interesse del AR alla luce di presunte attività distrattive originariamente contestate alla ricorrente. Non considerando, però, che l'imputato aveva interesse a una valutazione completa ed esaustiva della documentazione in ragione della parallela pendenza di un contenzioso civile avente per oggetto proprio la predetta operazione. In ultimo, la Corte non avrebbe fornito adeguata risposta in ordine alla problematica del dolo specifico, limitandosi a richiamare la parallela motivazione offerta in primo grado, confondendo le due diverse fattispecie descritte nell'art. 216 n. 2 I. fall., differenti per presupposti e per connotazioni soggettive. 2.2. Il secondo motivo, per come si è detto, attiene al trattamento sanzionatorio e censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse, secondo la difesa, senza considerare l'assoluta incensuratezza del AR e la sua irreprensibile condotta processuale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. Appare opportuno premettere che il mercato è un sistema nel quale l'efficienza delle dinamiche concorrenziali dipende dalla maggiore o minore informazione garantita a ciascuno degli operatori coinvolti. Un interesse che, con riferimento alla posizione dell'imprenditore, si concretizza nell'imposizione, in ogni fase della sua attività economica, di un generale obbligo di ostensione: in quella fisiologica dell'ordinaria gestione imprenditoriale (in cui il principale strumento informativo è il bilancio), ma ancor di più nel corso dei cicli discendenti, nei quali le ordinarie dinamiche imprenditoriali devono dar conto necessariamente del presupposto economico che caratterizza tale fase (la crisi o la definitiva insolvenza), che, in sé, anche in applicazione del generale principio della buona fede e della necessaria tutela del prevalente interesse dei creditori, impone una rappresentazione completa, attuale e affidabile della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. In questo contesto si inseriscono tutti gli obblighi informativi che, fin dalla fase introduttiva, caratterizzano la procedura fallimentare (oggi di liquidazione giudiziale). Per quel che rileva in questa sede, in particolare, dichiarato il fallimento, l'imprenditore ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all'impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 I. fall., oggi 194 CCI). Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 I. fall., oggi 41 CCI) e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 I. fall., oggi 49 CCI). Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l'oggetto (i soli bilanci o le complessive scritture contabili) e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell'impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore) attengono alla sola documentazione relativa agli ultimi tre anni di vita dell'impresa. Mentre la "consegna" di cui all'art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.). Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell'impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all'evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il 3 loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell'art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel D.P.R. 600/73. Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. In tal senso, infatti, l'inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella strictu sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari. Ciò considerato, tutte le disquisizioni offerte dal ricorrente in ordine all'esistenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del curatore, sul presupposto per cui il curatore ha chiaramente riferito di non aver avuto la disponibilità della documentazione relativa agli anni 2005-2006, salvo alcuni estratti, appaiono francamente irrilevanti ed ultronee rispetto allo specifico obbligo di conservazione, deposito e consegna in precedenza evidenziati. Senza considerare, peraltro, come, in assenza di uno specifico onere di forma, la richiesta del curatore ben potrebbe essere formulata oralmente dal curatore. E tanto da un canto rende irrilevante la contestata produzione documentale (afferente appunto alla richiesta formulata dal curatore) e, dall'altro, liberamente valutabili le relative dichiarazioni (anche alla luce delle specifiche qualità soggettive connesse allo svolgimento delle relative funzioni). 2. A differenti conclusioni deve giungersi con riferimento al profilo soggettivo. La corte territoriale, infatti, non solo non ha in alcun modo motivato in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, ma non ha neanche specificato, a fronte dell'alternativa contestazione, se questo si configurasse in termini di dolo generico o specifico. Si è limitata a rinviare, pur a fronte di uno specifico motivo di censura, alla parallela indicazione offerta in primo grado, dando atto della già rilevata incompletezza della documentazione consegnata al curatore. Tanto, evidentemente, non è sufficiente, in quanto circostanza priva di efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di una piena rappresentazione e di una conseguente consapevole volizione del fatto (quanto al dolo generico) o di uno specifico intento fraudolento (quanto al dolo specifico). Viceversa, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, è da escludersi che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dalla semplice sottrazione (omessa consegna) di parte delle scritture contabili, in quanto ciò equivarrebbe a sostenere che, ogni qualvolta l'amministratore non consegna le scritture contabili al curatore, egli persegue 4 Il sig iere est sore sicuramente il fine di celare condotte distrattive (che nel caso in esame non sono state neppure oggetto di condanna) e di danneggiare i creditori. In altri termini, così argomentando, il dolo specifico sarebbe in re ipsa. E ciò si riverbera, ineludibilmente, anche sul conseguente diniego delle circostanze generiche, esse stesse motivate, esclusivamente, alla luce della (solo affermata) particolare intensità del dolo. 3. L'accoglimento delle censure formulate in relazione alla consistenza dell'elemento soggettivo assorbe il secondo motivo di ricorso. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio quanto alla valutazione del profilo soggettivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 18 aprile 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IN PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
uditi gli avv.ti Amedeo e Alberto Barletta, difensori del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 febbraio 2022, la Corte d'appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NO AR responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale perché, nella sua qualità di liquidatore della EC AR s.r.l. (dichiarata fallita il 28 gennaio 2011) avrebbe sottratto, distrutto o comunque occultato i libri e le scritture contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio Penale Sent. Sez. 5 Num. 22633 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 18/04/2023 ai creditori e comunque avrebbe tenuto le stesse in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio del movimento degli affari. 2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, formulando due motivi di censura, l'uno afferente alla ritenuta responsabilità e l'altro al trattamento sanzionatorio. 2.1. Il primo, in particolare, è formulato sotto i profili della violazione di legge (in relazione all'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall.) e del vizio di motivazione (sub specie di travisamento). Sostiene la difesa che la sentenza impugnata sarebbe giunta a ritenere la sussistenza del reato contestato alla luce di una erronea interpretazione delle norme relative agli obblighi di conservazione e deposito della documentazione contabile imposti al fallito e di una ricostruzione dei fatti non solo priva di idoneo supporto probatorio, ma anche contrastante con il dato documentale versato in atti. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, alla luce di un'interpretazione sistematica degli artt. 14, 16 e 86 I. fall., in assenza di una specifica richiesta del curatore, il fallito sarebbe obbligato al solo deposito della documentazione contabile riferita agli ultimi tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento. Cosicché, non potendosi ritenere provata una specifica richiesta in tal senso (alla luce di un semplice dato informativo ricavato dal sito web delle Poste Italiane), nulla potrebbe essere addebitato al AR. In questo senso deporrebbe, peraltro, la lettera inviata il 16 maggio 2014 dal curatore alla Guardia di Finanza, con la quale veniva trasmessa, senza alcuna indicazione di eventuali incompletezze o imprecisioni, la documentazione contabile da quest'ultima richiesta e versata in atti dal ricorrente. Sotto altro profilo, poi, secondo la prospettazione difensiva, la Corte territoriale sarebbe giunta a dimostrare l'interesse del AR alla luce di presunte attività distrattive originariamente contestate alla ricorrente. Non considerando, però, che l'imputato aveva interesse a una valutazione completa ed esaustiva della documentazione in ragione della parallela pendenza di un contenzioso civile avente per oggetto proprio la predetta operazione. In ultimo, la Corte non avrebbe fornito adeguata risposta in ordine alla problematica del dolo specifico, limitandosi a richiamare la parallela motivazione offerta in primo grado, confondendo le due diverse fattispecie descritte nell'art. 216 n. 2 I. fall., differenti per presupposti e per connotazioni soggettive. 2.2. Il secondo motivo, per come si è detto, attiene al trattamento sanzionatorio e censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, escluse, secondo la difesa, senza considerare l'assoluta incensuratezza del AR e la sua irreprensibile condotta processuale. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. Appare opportuno premettere che il mercato è un sistema nel quale l'efficienza delle dinamiche concorrenziali dipende dalla maggiore o minore informazione garantita a ciascuno degli operatori coinvolti. Un interesse che, con riferimento alla posizione dell'imprenditore, si concretizza nell'imposizione, in ogni fase della sua attività economica, di un generale obbligo di ostensione: in quella fisiologica dell'ordinaria gestione imprenditoriale (in cui il principale strumento informativo è il bilancio), ma ancor di più nel corso dei cicli discendenti, nei quali le ordinarie dinamiche imprenditoriali devono dar conto necessariamente del presupposto economico che caratterizza tale fase (la crisi o la definitiva insolvenza), che, in sé, anche in applicazione del generale principio della buona fede e della necessaria tutela del prevalente interesse dei creditori, impone una rappresentazione completa, attuale e affidabile della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. In questo contesto si inseriscono tutti gli obblighi informativi che, fin dalla fase introduttiva, caratterizzano la procedura fallimentare (oggi di liquidazione giudiziale). Per quel che rileva in questa sede, in particolare, dichiarato il fallimento, l'imprenditore ha lo specifico obbligo di consegnare al curatore tutte le scritture contabili inerenti all'impresa e ogni ulteriore documentazione da lui richiesta (art. 86 I. fall., oggi 194 CCI). Un obbligo che si pone come adempimento ulteriore e differente rispetto a quello indicato nel decreto di convocazione (art. 15 I. fall., oggi 41 CCI) e, successivamente, nella sentenza dichiarativa del fallimento (art. 16 I. fall., oggi 49 CCI). Questi ultimi, diversamente caratterizzati per l'oggetto (i soli bilanci o le complessive scritture contabili) e per la funzione (verifica e controllo della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di fallibilità, art. 15; iniziale controllo della consistenza statica e dinamica dell'impresa in quanto strumentale ai primi improcrastinabili adempimenti del curatore) attengono alla sola documentazione relativa agli ultimi tre anni di vita dell'impresa. Mentre la "consegna" di cui all'art. 86 avviene nelle mani del curatore e riguarda tutta la documentazione contabile della quale è obbligatoria la conservazione (e, quindi, degli ultimi dieci anni di attività: art. 2220 cod. civ.). Tale ultima previsione, in particolare, è finalizzata alla necessaria ricostruzione della consistenza patrimoniale dell'impresa, nelle sue componenti attive e passive, statiche e dinamiche, quale attività prodromica alle parallele fasi di accertamento della consistenza attiva e passiva e successiva liquidazione. Attività che, all'evidenza, presuppongono una completa ed attendibile ricostruzione della documentazione contabile (ed extracontabile) e che trovano il 3 loro prius logico nelle disposizioni normative contenute nell'art. 2214 cod. civ. e, sotto il profilo tributario e fiscale, nelle norme riportate nel D.P.R. 600/73. Che tale obbligo (quello della consegna di tutta la documentazione contabile) discenda direttamente dalla legge e prescinda da una specifica richiesta formulata dal curatore è logica conseguenza della necessaria strumentalità, nei termini evidenziati, della documentazione stessa rispetto alle ineludibili attività di accertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare. In tal senso, infatti, l'inciso contenuto nel richiamato art. 86 (alla richiesta del curatore) si riferisce, esplicitamente, alla sola documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella strictu sensu contabile, ove ritenuta necessaria dagli organi fallimentari. Ciò considerato, tutte le disquisizioni offerte dal ricorrente in ordine all'esistenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del curatore, sul presupposto per cui il curatore ha chiaramente riferito di non aver avuto la disponibilità della documentazione relativa agli anni 2005-2006, salvo alcuni estratti, appaiono francamente irrilevanti ed ultronee rispetto allo specifico obbligo di conservazione, deposito e consegna in precedenza evidenziati. Senza considerare, peraltro, come, in assenza di uno specifico onere di forma, la richiesta del curatore ben potrebbe essere formulata oralmente dal curatore. E tanto da un canto rende irrilevante la contestata produzione documentale (afferente appunto alla richiesta formulata dal curatore) e, dall'altro, liberamente valutabili le relative dichiarazioni (anche alla luce delle specifiche qualità soggettive connesse allo svolgimento delle relative funzioni). 2. A differenti conclusioni deve giungersi con riferimento al profilo soggettivo. La corte territoriale, infatti, non solo non ha in alcun modo motivato in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, ma non ha neanche specificato, a fronte dell'alternativa contestazione, se questo si configurasse in termini di dolo generico o specifico. Si è limitata a rinviare, pur a fronte di uno specifico motivo di censura, alla parallela indicazione offerta in primo grado, dando atto della già rilevata incompletezza della documentazione consegnata al curatore. Tanto, evidentemente, non è sufficiente, in quanto circostanza priva di efficacia inferenziale rispetto alla sussistenza di una piena rappresentazione e di una conseguente consapevole volizione del fatto (quanto al dolo generico) o di uno specifico intento fraudolento (quanto al dolo specifico). Viceversa, come correttamente evidenziato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, è da escludersi che il dolo specifico possa essere logicamente inferito dalla semplice sottrazione (omessa consegna) di parte delle scritture contabili, in quanto ciò equivarrebbe a sostenere che, ogni qualvolta l'amministratore non consegna le scritture contabili al curatore, egli persegue 4 Il sig iere est sore sicuramente il fine di celare condotte distrattive (che nel caso in esame non sono state neppure oggetto di condanna) e di danneggiare i creditori. In altri termini, così argomentando, il dolo specifico sarebbe in re ipsa. E ciò si riverbera, ineludibilmente, anche sul conseguente diniego delle circostanze generiche, esse stesse motivate, esclusivamente, alla luce della (solo affermata) particolare intensità del dolo. 3. L'accoglimento delle censure formulate in relazione alla consistenza dell'elemento soggettivo assorbe il secondo motivo di ricorso. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio quanto alla valutazione del profilo soggettivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 18 aprile 2023