Sentenza 7 ottobre 1997
Massime • 1
Anche quando appellante sia il solo imputato il giudice dell'impugnazione, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge, ha il potere-dovere di dare una qualificazione giuridica più grave (oltre che al fatto per come descritto nell'imputazione)anche al fatto per come accertato nella sentenza impugnata, salvo il divieto di "reformatio in peius". (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato nel complessivo comportamento degli imputati gli estremi di un unico reato di tentata concussione anziché di più reati di abuso di ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/1997, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 7.10.1997
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere rel. SENTENZA
2. " ANTONINO ASSENNATO " N. 1326
3. " GIUSEPPE LA EC " REGISTRO GENERALE
4. " RT ES " N. 17244/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) CC GIUSEPPE, nato a [...] il 10 -5-1942;
2) NI LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 22-11-1996 della Corte d'appello di BRESCIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. ANTONIO SINISCALCHI che ha concluso per: In principalità: rigetto dei ricorsi, configurandosi nei fatti il reato di tentata concussione, con rideterminazione della pena nel minimo;
In subordine: annullamento con rinvio per rideterminazione pena (per art. 323 nuovo testo CP).
Udito, per la parte civile, l'Avv. BINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore, avv. DOMENICO RIGGERINI (per PE RI), che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. OSSERVA
A seguito di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione AR dei posti vacanti per la categoria dei medici generici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, fu approvata la relativa graduatoria anche per il c.d. "ambito carente" del comune di IA: al primo e unico posto della graduatoria dei trasferimenti si classificò la dottoressa IA OL;
al primo posto della graduatoria per gli inserimenti si classificò la dottoressa IZ NI.
Con nota 6-11-90 la OL fu invitata ad accettare nel termine di sette giorni (con precisazione che l'assegnazione dell'incarico era subordinata all'adempimento, entro sessanta giorni, di due condizioni: apertura in IA di un ambulatorio idoneo e trasferimento della residenza in quel comune).
Prima della scadenza del termine di accettazione, la OL ricevette una telefonata dal sindaco di IA, prof. GIUSEPPE CC, che la invitava preventivamente a un colloquio e le riferiva che l'intera cittadinanza avrebbe preferito un medico nato e residente nel paese (comunicandole anche che difficilmente avrebbe trovato un ambulatorio e un alloggio).
Al padre della OL, il vicesindaco LO NI (che lo ricevette in assenza del sindaco CC), disse che gli ambulatori comunali erano già occupati, che la dottoressa avrebbe fatto fatica a trovare alloggio, che avrebbe praticamente "fatto la fame" (essendovi altri medici affermati); prospettò, tuttavia, la possibilità di un compromesso, offrendosi quale intermediario. La OL accettò l'incarico nei termini e il 31-12-90 chiese l'iscrizione nel registro dei residenti, indicando quale luogo di dimora l'abitazione della zia (AR OL), nella frazione di S. Michele in Bosco di IA (particolare verificato il 7-1-91 dal vigile Davide AZ).
Furono poi disposti ulteriori controlli, non fu adottato alcun provvedimento, la domanda fu formalmente respinta in data 8-5-91 dall'assessore anziano Francesco Rosa (dopo che CC e NI, a seguito di denuncia presentata nel febbraio dalla OL, erano stati sospesi dalle loro funzioni con provvedimento 23-3-91 del GIP di Mantova).
Contemporaneamente la OL aveva anche cercato dei locali da destinare ad ambulatorio, affidandosi al geometra Umberto Mischieri.
Con scrittura privata del 10-1-91 la donna ottenne in locazione un immobile appartenente a EN LI, e il geom. Mischieri diede incarico per il ripristino dell'intonaco interno, la tinteggiatura, piccoli interventi sull'impianto elettrico.
Il 15-1-91 il EN diede formalmente notizia al comune della cessione dei locali: quello stesso giorno un tecnico eseguì un sopraluogo e accertò che erano in corso lavori, senza la preventiva presentazione di relazione tecnica (art. 26 legge 47/85); il giorno dopo il sindaco CC ordinò la sospensione dei lavori, e successivamente (a seguito di ulteriore relazione del tecnico, sul mutamento di destinazione senza concessione edilizia) lo stesso CC ordinò la demolizione delle opere abusive (provvedimento 21-1-91). Il 24-1-91 la OL riuscì a ottenere in comodato da suor AR NT (direttrice di una casa di riposo) l'ambulatorio medico esistente all'interno dell'Istituto LA IA (la cui idoneità sotto il profilo igienico - sanitario fu attestata il giorno dopo dai vigili US Bettoni e Albertini, intervenuti su richiesta della dottoressa); il 31-1-91 giunse in municipio la comunicazione di cessione in comodato, il 2-2-91 (sabato) NI telefonò a suor NT, il 4-2-91 quest'ultima sottoscrisse in comune una dichiarazione di avvenuto recesso del contratto di comodato. Nel frattempo la OL aveva dovuto richiedere delle proroghe alla US del menzionato iniziale termine di sessanta giorni, mentre era all'esame degli organi competenti la prima richiesta di proroga (formulata il 4-1-91), il CC di propria iniziativa comunicò all'US che la domanda di trasferimento di residenza della OL non era stata ancora accolta, che nessun ambulatorio comunale poteva essere concesso in uso, che i lavori nei locali del EN erano stati sospesi e integravano abuso edilizio (lettera del 21-1-91, stessa data della già citata ordinanza di demolizione); la OL ottenne, comunque, la richiesta proroga fino al 14-2-91 (delibera 31-1-91); con lettera in data 5-2-91 (giorno successivo a quello del recesso di suo NT dal comodato) il sindaco CC, sempre di propria iniziativa, comunicò all'US che la pratica per il trasferimento di residenza della dottoressa era ancora in corso (non essendo stata accertata l'effettiva dimora in IA) e che i locali di LA IA non potevano essere adibiti ad ambulatorio (perché privi dei requisiti richiesti dall'accordo collettivo nazionale sui rapporti con i medici generici); il 15-2-91 la dottoressa NI, definendosi interessata quale seconda in graduatoria, chiese se l'"ambito carente" di IA fosse stato o meno assegnato, non risultando ancora aperto alcun nuovo ambulatorio;
il 21-2-91 il Comitato di gestione US dichiarò la OL decaduta dal diritto al conferimento dell'incarico, e con successiva delibera 28-2-91 attivò le procedure per offrire l'incarico alla NI, entrambi i provvedimenti furono revocati il 4-4-91 (essendo stata informata la US che il TAR di Brescia aveva sospeso l'esecuzione delle ordinanze sindacali relative all'immobile EN), ma la OL non riuscì ad adempiere le due condizioni neppure nel nuovo termine concessole, per cui il 14-8-91 fu dichiarata definitivamente decaduta dal diritto al conferimento dell'incarico.
A seguito di detti fatti, CC e NI venivano rinviati al giudizio del Tribuna di Mantova per rispondere dei seguenti capi di imputazione:
1) tentata concussione continuata (artt. 110, 56, 317, 81 cpv. C.P.), per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a indurre OL IA a rinunciare in favore della NI al trasferimento nell'ambito carente di IA (in particolare: A- conversazione telefonica RI - OL;
B- colloquio AG - OL padre;
C- interventi tecnici presso locali EN;
D- sanzioni illegittime e abnormi delle violazioni riscontrate;
E- costrizione di suor NT, mediante minaccia di chiusura della Casa LA IA, quantomeno dell'ambulatorio, a revocare la concessione di locali in comodato;
F- ostacoli frapposti, attraverso accertamenti contrari alla prassi, all'iscrizione della OL nell'anagrafe della popolazione residente;
G- note inviate dal RI alla US il 21-1-91 e il 5-2-91. Il tutto in IA dal novembre 1990 al febbraio 1991);
3) abuso d'ufficio ai fini patrimoniali in concorso (artt. 110, 323 cpv., 81 cpv, 61 n. 2 CP.) in relazione alle condotte tenute in occasione della vicenda dei locali EN (AG disponendo i controlli e RI emettendo i provvedimenti di sospensione e di demolizione. Con l'aggravante di aver omesso il fatto per compiere il reato di tentata concussione;
in IA dal 15 al 21 gennaio 1991);
4) abuso d'ufficio a fini patrimoniali e violenza privata in concorso (artt. 110, 323 cpv., 610, 61 n. 9, 61 n. 2, 81 CP), relativamente all'episodio riguardante suor NT e l'ambulatorio di LA IA (minacciando la chiusura della casa di riposo, o quanto meno dell'ambulatorio, e così costringendo la suora a recedere dal contratto di comodato, al fine di procurare alla NI un ingiusto vantaggio patrimoniale e di recare alla OL un ingiusto danno. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per compiere il reato di tentata concussione. In IA il 3-2-1991).
Con sentenza 2-2-1993 il Tribunale di Mantova:
- dichiarava CC GIUSEPPE colpevole: a) del reato di tentata concussione (capo 1), escluso l'art. 110 CP e limitatamente ai fatti descritti ai punti A - B nelle parti attinenti alle espressioni usate dal RI nel corso del colloquio telefonico con la OL IA;
b) del reato di cui all'art. 323 cpv., 110, 81 cpv. CP, relativamente ai fatti di cui al Capo 1 lettere D - E- G- H (così modificata l'originaria imputazione e in esso assorbito il reato sub 3); per l'effetto - ritenuta la continuazione, considerato più grave il reato di cui all'art. 323 cpv. CP, concesse le attenuanti generiche e la diminuzione di pena ex art. 442 CPP - condannava il RI alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per anni uno e mesi sei (col beneficio della sospensione condizionale per entrambe le pene, principale e accessoria); assolveva il RI dal reato di concussione consumata in danno di suor NT AR (così modificata l'imputazione sub 4 e in essa assorbita l'imputazione descritta al capo 1/F) per non aver commesso il fatto;
- dichiarava NI LO colpevole: a) del reato di tentata concussione (capo 1), escluso l'art. 110 CP e limitatamente al comportamento sub B;
b) del reato di cui agli artt. 323 cpv. 110, 81 cpv. CP, relativamente ai fatti di cui al capo 1 lettere D - E - G -
H (così modificata l'originaria imputazione e in esso assorbito il reato sub 3); c) del reato di concussione consumata in danno di suor NT AR (così modificata l'imputazione sub 4 e in essa assorbita l'imputazione di cui al capo 1/F); per l'effetto - ritenuta la continuazione, considerato più grave il reato di concussione consumata, concesse le attenuanti generiche - condannava il NI alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
revocava la sentenza di riabilitazione pronunciata nei suoi confronti il 30-11-87 dalla Corte d'appello di Brescia;
- condannava i due imputati, in solido, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della PC OL (con provvisionale immediatamente esecutiva di L. 10.000.000), alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. A seguito di impugnazione di entrambi gli imputati, la corte d'appello di Brescia - con sentenza 22-11-96 - in parziale riforma della decisione di primo grado:
- assolveva il NI dal reato di cui al capo 1/B (colloquio con OL LI) perché il fatto non sussiste;
- qualificati come abuso d'ufficio ex art. 323 cpv. CP i fatti di cui ai capi 1/A-B (telefonata RI - OL IA) e di cui al capo 4 (LA IA), rideterminava la pena a carico degli imputati - confermata la continuazione, con le già concesse attenuanti generiche, con la diminuzione ex art. 442 CPP per il solo RI - in anni uno di reclusione per il RI e in anni uno mesi sei di reclusione per il AG;
rideterminava in anni uno e mesi quattro la durata dell'interdizione dai PP.UU per ciascuno degli imputati;
revocava il provvedimento emesso ex art. 180 nei confronti del AG;
confermava nel resto, condannando gli imputati in solido alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile. In motivazione la corte territoriale - dopo aver rievocato i momenti salienti della vicenda, aver richiamato le argomentazioni del Tribunale, aver riassunto i motivi di doglianza degli appellanti - poneva in particolare evidenza, tra l'altro:
- come, nel caso di specie, non potesse esplicare alcun effetto sullo svolgimento del giudizio di primo grado la sentenza 455/94 della Corte Costituzionale (per pretesa incompatibilità a partecipare al giudizio dei due magistrati a latere, avendo costoro già partecipato al primo dibattimento concluso con ordinanza ex art. 521 c. 2 CPP), non sussistendo alcuna ipotesi di nullità quale conseguenza della asserita incompatibiltà, dovendosi ritenere ormai esaurita la situazione per mancata proposizione dell'istanza di ricusazione nel "primo grado di giudizio, conclusosi con sentenza " (allorché la causa di incompatibilità insorga per successiva pronuncia di incostituzionalità, come nella specie); come non sussistesse l'ulteriore causa di incompatibilità proposta (GIP che abbia in precedenza svolto le funzioni di presidente del collegio nel medesimo processo), non registrandosi in proposito pronunce di incostituzionalità ne' analogie con altri casi decisi (pagg. 35-36);
- come non sussistesse la pretesa "diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello del decreto che aveva disposto il giudizio" (pagg. 36-37);
- come nella telefonata RI - OL fossero ravvisabili gli estremi non della "concussione" ma dell'"esercizio distorto dei propri poteri", per favorire la NI (pagg. 37 ss.);
- come anche nell'episodio relativo a "LA IA" si fosse realizzata, nei confronti di suor NT, un'ipotesi di "abuso d'ufficio" e no di "concussione", per favorire la NI con pregiudizio per la OL (pag. 40 ss.);
- come gli imputati avessero agito nella logica e ragionevole previsione (condivisa dalla NI e dalla US di Viadana) che la NI sarebbe potuta subentrare nell'"ambito" di IA se la OL avesse rinunciato all'incarico o fosse stata dichiarata decaduta (pagg. 42 ss.);
- quanto alla vicenda dei locali EN: come l'attenzione e l'interesse del RI alla vicenda emergesse in maniera evidente, e smentisse la tesi della pretesa "neutralità" (non potendo il sindaco ignorare il contenuto delle ordinanze emesse); come risultasse altrettanto accertata la partecipazione del AG;
come l'obbiettivo fosse, anche in questa vicenda, quello di "impedire alla OL di ottenere le proroghe per l'adempimento delle condizioni, e favorire la NI" (figlia di amici di famiglia del AG, e definita dal RI "patrimonio di IA"), secondo quanto eloquentemente dimostrato dalla considerazione dei fatti (pagg. 46 ss.);
- come vi fosse stata, nella vicenda relativa alla richiesta di residenza, una vera e propria "reiterazione all'infinito dei controlli volti ad accertare la presenza della OL presso l'abitazione della zia" (del tutto anomala rispetto alla prassi usuale); e come dietro l'ingiusta fiscale organizzazione e reiterazione degli accertamenti si profilassero entrambi gli imputati, quali effettivi "gestori della pratica" (pagg. 50 ss.);
- quanto alle lettere del 21-1-91 e del 5-2-91 all'US: come la tesi della sostanziale ignoranza del RI in ordine a ciò che firmava, fosse smentita dalla logica e dalle risultanze di fatto;
come il AG avesse egli stesso inviato alla dottoressa una lettera il 1^- 2-91 (poi richiamata espressamente dalla seconda missiva a firma del sindaco), a conferma del particolare che l'iniziativa di tutte e tre le lettere era stata unitaria "e quindi concordata tra gli imputati" (pagg. 53 ss.);
- come nell'episodio del colloquio AG - OL LI non potessero ravvisarsi gli estremi della tentata concussione, essendosi l'imputato limitato a prospettare difficoltà (pag. 54);
- come dovessero rideterminarsi, per entrambi gli imputati, le pene principali e accessorie (pag. 55).
Venivano proposti ricorsi per Cassazione nell'interesse di entrambi i condannati;
I) GIUSEPPE CC e il suo difensore hanno dedotto:
1) "Violazione dell'art. 606 lett. e) CPP per omessa considerazione di prove decisive e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione";
la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare: 1) che RI non aveva motivo di favorire la dottoressa NI;
2) che RI era a IA solo saltuariamente;
3) che le iniziative del RI miravano a facilitare la OL.
A) La telefonata del RI alla dottoressa sarebbe stata di mera cortesia;
non vi sarebbe stato abuso alcuno;
RI non conosceva la NI (che comunque, avendo accettato l'incarico ad Asola, non sarebbe potuta subentrare alla OL);
B) in ordine alla vicenda EN, sarebbero stati disattesi tutti gli elementi favorevoli all'imputato; il RI avrebbe ignorato le attività del AG;
sarebbero stati adottati provvedimenti legittimi e non abnormi (come confermato dai testi DD e Mischieri, dal contenuto della normativa applicabile, dal comportamento del RI, dalle dichiarazioni dei funzionari e dipendenti comunali);
C) anche con riferimento alla "concessione della residenza" sarebbero state trascurate le testimonianze favorevoli all'imputato (DD, ARni, AZ, TI, FE);
D) entrambe le comunicazioni alla US sarebbero state predisposte da altri e solo sottoscritte dal RI;
la seconda missiva sarebbe stata, comunque, integrata con una modifica favorevole alla OL.
2) "Violazione dell'art. 606 lett. b) c) CPP, per inosservanza della legge penale in relazione all'art. 323 CP e per manifesta illogicità della motivazione";
avrebbe potuto ipotizzarsi, al più, il reato di cui all'art. 323 c.1 CP (fine di favorire la NI), non certo quello di cui all'art. 323 c.2 CPP (esulando ogni intento di avvantaggiare la NI da un punto di vista patrimoniale);
3) "Violazione dell'art. 606 lett. c) CPP, per inosservanza degli artt. 34 e 178 CPP";
a) si sarebbe verificata una nullità assoluta della sentenza di primo grado, per aver partecipato al giudizio due magistrati che già avevano partecipato al primo dibattimento (conclusosi con trasmissione atti al PM, ex art. 521 CPP, per "fatto radicalmente diverso"), in base alla sentenza 455/94 della Corte Costituzionale;
b) i medesimi principi costituzionali testè richiamati, porterebbero a ritenere anche la nullità di tutti gli atti del dibattimento e della sentenza di primo grado, per esser stato emesso il decreto di citazione a giudizio dal GIP dott. Fasanelli, e cioè dal magistrato che - quale presidente del Tribunale - aveva già giudicato il RI nel precedente dibattimento (conclusosi con ordinanza di remissione degli atti al PM, ex art. 521 CPP);
4) "Violazione dell'art. 606 lett. b) CPP, in relazione all'entità della pena";
la pena irrogata sarebbe comunque troppo elevata;
avrebbe potuto e dovuto, in ogni caso, applicarsi la disposizione dell'art. 323 bis CP. Con "motivi nuovi" in data 20-9-97 il CC e il suo difensore hanno ulteriormente dedotto:
1) "Applicazione del nuovo testo dell'art. 323 CP, come modificato dalla Legge 234/97, ai sensi dell'art. 619 c.3 CPP";
1/1) alla luce della nuova disciplina (atto contrario alla legge o a regolamenti, oppure omessa astensione da un atto) nessun "abuso d'ufficio" sarebbe ravvisabile in capo al prof. CC, in relazione ai diversi episodi considerati dai giudici di merito;
1/2) si imporrebbe, quantomeno, una rideterminazione della pena, alla luce del nuovo trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova disciplina;
2) "Violazione dell'art. 606 lett. C) CPP, in relazione all'art. 597 c.1 CPP";
la Corte d'appello avrebbe "inopinatamente" ritenuto il RI responsabile per un episodio (capo 4, vicenda "LA IA") in ordine al quale era già stato assolto con formula piena in primo grado: da ciò la denunciata violazione dell'art. 597 c.1 CPP, con conseguente nullità della sentenza.
II) LO NI e il suo difensore hanno denunciato:
1) "Nullità della sentenza - Manifesta illogicità della motivazione - Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 6-7- DPR 289/87 o 314/90";
sarebbe stata a torto respinta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per aver negato un fatto ("ottenuto trasferimento quale medico convenzionato" della OL) espressamente asserito dal capo di imputazione;
sulla base della normativa all'epoca vigente, "trasferimento" e "conferimento dell'incarico" erano eventi giuridici nettamente distinti che riguardavano ipotesi diverse (e non - come ritenuto dai giudici di merito - "fasi di una stessa procedura"); la lettera del 5-2-91 della US era la formale comunicazione dell'avvenuto trasferimento, con ordine all'ex SAUB di provvedere all'iscrizione della OL nell'ambito unicomunale di IA (tanto che dal giorno successivo le fu attribuito un codice operativo regionale, essendo ormai in corso il rapporto convenzionale nel nuovo ambito); era giuridicamente impossibile che l'evento asseritamente voluto (avvantaggiare la dottoressa NI) potesse verificarsi "mediante il suo inserimento in IA dopo l'accettazione dell'ambito di Asola"; emergerebbe, conseguentemente, l'assoluta mancanza del dolo specifico richiesto per l'integrazione del delitto di abuso d'ufficio;
2) "Manifesta illogicità della motivazione - Travisamento dei fatti";
la Corte territoriale avrebbe a torto ritenuto attendibili le dichiarazioni di suor NT e inattendibili quelle della teste NI;
il AG avrebbe agito solo per verificare, con il responsabile di LA IA, il rispetto della normativa urbanistica (molto più che solo il 4-2-91 aveva saputo del contratto di comodato); la Corte territoriale non aveva tenuto in alcun conto l'avvenuta produzione della lettera raccomandata (doc. 9) con la quale la OL aveva annunciato "l'apertura di un ambulatorio medico in San Michele in Bosco (MN) via Oglio n. 122" (con conseguente mutamento di destinazione d'uso di locali, comportante il rilascio di concessione edilizia e il pagamento degli oneri di urbanizzazione); la telefonata alla suora sarebbe stata effettuata dall'ufficio del AG (teste Bisacchi), con conseguente credibilità della NI (sia in ordine al contenuto della telefonata stessa, sia in ordine all'incontro del 4-2-91 tra la religiosa e il AG);
3) "Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 CP e dell'art. 11 Preleggi - Manifesta illogicità della motivazione - Travisamento dei fatti";
la Corte territoriale avrebbe ritenuto applicabile al caso di specie unicamente la normativa del Vecchio DPR 289/87 (che non prevedeva la cancellazione dalla graduatoria regionale del medico che avesse accettato l'incarico) con conseguente ipotizzato vantaggio per la NI (in caso di eventuale rinuncia della OL); la circolare 5-12-90 della Regione AR (che aveva previsto l'ultimazione secondo la vecchia normativa delle coperture degli ambiti carenti in corso alla data di pubblicazione del nuovo DPR 314/90) avrebbe dovuto essere disapplicato dal giudice ordinario,
giacché "illegittima per violazione di legge"; l'US di Asola aveva definitivamente conferito l'incarico alla NI proprio sulla base della nuova normativa (che impediva inderogabilmente la possibilità di accettare altri ambiti);
4) "Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4/1 Legge 47/85 e dell'art. 38/4 della Legge 142/90 - Manifesta illogicità
della motivazione";
il AG avrebbe invitato il LL a eseguire controlli, attenendosi quale assessore anziano alla normativa vigente;
l'aver disposto un sopraluogo non integrerebbe alcun fatto penalmente rilevante;
la sospensione dei lavori non costituirebbe "misura sanzionatoria", bensì "cautelare";
5) "Manifesta illogicità della motivazione - Travisamento dei fatti";
i nuovi accertamenti (in ordine all'effettiva dimora della OL presso la zia) sarebbero stati sollecitati dal responsabile dell'ufficio anagrafe FE (a seguito dei "sospetti" originati dal primo controllo) ed eseguiti dal messo comunale OR e poi dal vigile AZ;
la nota della dottoressa OL in data 10-1-91 sarebbe stata tempestivamente trasmessa agli incaricati degli accertamenti;
non vi sarebbe stata alcuna intromissione degli imputati nella gestione della pratica di trasferimento della residenza;
6) "Manifesta illogicità della motivazione";
l'unitarietà dell'iniziativa di inviare alla US le lettere in data 21-1-91 e in data 5-2-91, sarebbe stata affermata apoditticamente (molto più che AG, con la propria missiva, si sarebbe limitato a rispondere alla lettera OL 31-12-90);
7) "Eccezione di incostituzionalità - Violazione degli artt. 25/2 e 97 Costituzione";
l'art. 323 CP sarebbe illegittimo - in relazione ai menzionati articoli della Costituzione - per indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, per violazione del principio di legalità, per il carattere neutro della condotta ipotizzata, per carenza di evento naturalistico, per l'insufficiente specificazione derivante dalla previsione del dolo specifico, per i rischi di interferenza del giudice penale in campi riservati alla pubblica amministrazione e alla discrezionalità di questa (il tutto con espresso riferimento alla ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del G.U.P. presso il Tribunale di Piacenza, in data 14-5-96). Con motivi nuovi in data 8-9-97, il NI e il suo difensore hanno ulteriormente dedotto:
1) la condotta del AG non sarebbe riconducibile al reato di abuso d'ufficio, come attualmente disciplinato;
mancherebbe ogni prova, inoltre, circa il "danno ingiusto" provocato dal AG (e solo apoditticamente asserito);
2) contrariamente a quanto previsto dal nuovo testo dell'art.323 CP, nel caso di specie non vi sarebbe stata ne' violazione di norme ne' violazione del dovere di astensione: si imporrebbe, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio);
3) in via subordinata, ove dovessero ritenersi necessari nuovi accertamenti di fatto, dovrebbe disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza (a norma degli artt. 623, 624, 619/3 CPP). All'odierna udienza il procuratore generale, l'avvocato Binelli (difensore della parte civile OL) e l'avvocato Ruggerini (difensore del RI) hanno illustrato, rispettivamente, le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuta modifica del testo di cui all'art. 323 CP (con Legge 234/97) consente di ritenere superata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal NI: si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità - per irrilevanza - di detta questione;
è appena il caso di aggiungere, comunque, che la questione oggi riproposta era già stata ritenuta manifestamente infondata da questa stessa sezione della suprema Corte (Cass. VI, sent. 7071 del 15-7-96, Ferretti). Quanto alla pretesa nullità della sentenza di primo grado per effetto della decisione 455/94 della Corte Costituzionale, sotto il duplice profilo dedotto nel ricorso RI (per aver partecipato al giudizio due magistrati che già avevano preso parte al primo dibattimento, conclusosi con la trasmissione degli atti al PM ex art.521 CPP;
per avere emesso il decreto che disponeva il giudizio, in qualità di GIP, lo stesso magistrato che aveva presieduto il collegio nel primo dibattimento, conclusosi con la trasmissione degli atti al PM), devesi osservare:
Secondo il disposto dell'art. 30 Legge n. 87/53, le norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa decisione, a maggior ragione - in ossequio al principio tempus regit actum, pacificamente applicabile agli atti processuali - la dichiarazione di incostituzionalità di norme processuali, dovrebbe avere efficacia erga omnes solo per le situazioni processuali insorte successivamente alla detta dichiarazione;
tuttavia delle ammettersi l'applicazione retroattiva della decisione, anche in materia processuale, a tutte le vicende processuali anteriormente insorte in cui l'eccezione di incostituzionalità era stata ritualmente proposta, dovendosi escludere dalla detta applicazione retroattiva solo le situazioni giuridiche consolidate e/o i rapporti processuali ormai esauriti (v. per tutte: Cass. V, sent. 3910 del 26-4-1993, Loche); al fine di valutare l'incidenza in concreto della declaratoria di illegittimità, inoltre, occorre distinguere tra norme "meramente regolanti modo e tempi di formazione degli atti processuali", e norme "costitutive di istituti giuridici veri e propri", ovvero di autentici strumenti di natura processuale (con struttura e autonomia proprie) per il raggiungimento, nell'ambito del processo, di fini particolari;
soltanto nella seconda di tali ipotesi - infatti - la dichiarazione di incostituzionalità determina la "ablazione" dell'istituto stesso dall'ordinamento vigente, e quindi opera retroattivamente, "investendo non la norma che regola l'atto ma quella che disciplina l'istituto, salvo il limite del giudicato" (così testualmente: Cass. I, sent. 8124 del 25-7-1991, De Cristofaro).
Devesi comunque ritenere che l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determini la nullità del provvedimento del giudice ritenuto incompatibile, ma costituisca esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito;
ne', come l'esistenza di cause di incompatibilità, ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è pertanto causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. a) CPP, ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi;
il difetto di capacità del giudice di cui alla norma appena citata, invero, deve essere inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (v. per tutte: Sez. Un., sent. 5 dell'8-5-96, D'Avino; Cass. I, sent. 6126 del 19-12-96, Curci;
Cass. I, sent. 5599 del 25-11-96, De Santis;
Cass- I, sent. 2068 del 6-8-96, proc. De Angelis). Corrette e condivisibili appaiono, dunque, le considerazioni svolte, nel caso di specie, dalla Corte territoriale, che - richiamando la giurisprudenza di questo Supremo Collegio (e in particolare: Cass. V, sent. 1249 del 2-2-96, PM in proc. Massari) - non mancò di sottolineare opportunamente: come il doveroso coordinamento tra l'art. 38 c.2 e l'art. 34 c.
1-2 CPP consentisse di ritenere la funzione della ricusazione "circoscritta all'ambito del grado di un processo", come, nella fattispecie, la situazione fosse da ritenere "esaurita", per essersi il grado di giudizio concluso con sentenza (e senza la tempestiva proposizione di alcuna istanza di ricusazione); come la causa di incompatibilità fosse insorta, in concreto, solo in epoca successiva alla chiusura del grado di procedimento cui la stessa incompatibilità si riferiva (essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado il 2-2-93; essendo intervenuta la decisione n. 455 della Corte Costituzionale solo in data 30-12-1994).
Il motivo di ricorso in discussione deve essere disatteso, in conclusione, con riferimento a entrambe le ipotesi prospettate. Totalmente destituita di fondamento è l'asserzione secondo la quale il RI sarebbe stato "inopinatamente" riconosciuto responsabile in appello per un delitto (quello di cui al capo 4 dell'imputazione) dal quale era già stato assolto in primo grado:
sia perché dal dispositivo della decisione di secondo grado risulta evidente che la Corte territoriale si limitò a "qualificare" diversamente i fatti di cui al capo 4 (episodio di "LA IA"), senza estendere in alcun modo la responsabilità anche al RI (già prosciolto in primo grado); sia perché anche dalla motivazione della decisione impugnata risulta, inequivocabilmente, che la Corte territoriale diede espressamente atto dell'assoluzione in primo grado del RI da quei fatti (pagg. 5-18), richiamò in proposito solo i motivi di impugnazione del AG (pagg. 28-29), argomentò sul punto solo con riferimento alla posizione e al comportamento dello stesso AG (pagg. 40 ss.); è da escludere, dunque, qualsiasi ipotesi di "Violazione dell'art. 597 c. 1 CPP, con conseguente nullità della sentenza".
La tesi della nullità della sentenza di primo grado per totale diversità del fatto "ritenuto" con la decisione finale rispetto a quello "contestato", nel capo di imputazione (tesi riproposta nel ricorso AG), fu correttamente respinta dalla Corte territoriale con la precisazione che "la OL aveva in effetti ottenuto il trasferimento, ma avrebbe dovuto attuare le due condizioni (apertura ambulatorio e trasferimento residenza) per conseguire il conferimento definitivo dell'incarico" (pag. 37).
Nè la Corte d'appello omise di porre in evidenza, quali ulteriori elementi che contrastavano la tesi di "un incarico definitivo già ottenuto dalla OL con graduatoria ormai esaurita" (pagg. 45-46): che altrimenti non sarebbe stato tecnicamente possibile dichiarare la stessa OL decaduta dal diritto al conferimento dell'incarico (delibere n. 286/91 e n. 150/91); ne' attivare le procedure per offrire il posto alla NI (atto del 28-2-91); che l'inserimento della OL nel terminale quale titolare della convenzione per l'ambito di IA e l'emissione dei relativi statini dello stipendio, costituivano atti meramente preparatori al conferimento definitivo dell'incarico (come confermato dal teste OL e dalla constatazione che gli statini erano "a zero lire essendo pari a zero il numero dei mutuati"); che la stessa OL rimase iscritta anche per l'ambito di ZO (sua precedente sede); che, dunque, le lettere US del 5-2-91 e dell'8-4-91 erano semplici comunicazioni di concessione di proroga ai fini dell'adempimento delle condizioni per l'assegnazione dell'incarico.
È appena il caso di aggiungere che la Corte territoriale fornì una motivazione congrua e convincente anche in ordine alla pretesa impossibilità per la NI di accettare l'ambito di IA in caso di rinuncia della OL (questione riproposta col terzo motivo del ricorso AG), sottolineando come tutta una serie di elementi documentali, logici, di fatto (dettagliatamente indicati alle pagg. 43-44) consentissero di ritenere "logica e ragionevole la previsione degli imputati, comune alla stessa NI e perfino all'US di Viadana, che la NI sarebbe potuta subentrare nell'ambito di IA se la OL avesse rinunciato all'incarico o fosse stata dichiarata decaduta: essi agirono all'evidenza in tale convinzione e con tale obbiettivo". Passando all'esame delle censure mosse dai ricorrenti nel merito, è opportuno ricordare brevemente che il difetto di motivazione - a norma dell'art. 606 lett. e) CPP - è valutabile in Cassazione solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se, a parere del ricorrente, più esatta) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, invece, accertare se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'"iter" argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione (Cass. III, sent. 1709 del 13-8-93, rv.194649;
Sez. Un., sent. 930 del 29-1-96, rv. 203428). Pare alla Corte che proprio i condivisibili principi giurisprudenziali testè richiamati consentano di disattendere le censure mosse dai ricorrenti alla ricostruzione dei momenti salienti della vicenda e all'interpretazione datane dai giudici del merito (tanto più che molte di esse censure si risolvono in doglianze "di fatto" e in una "lettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella operata dalla Corte territoriale, proprio in quanto tali non consentite in sede di legittimità).
In relazione alle diverse e specifiche questioni proposte dai ricorrenti, devesi - infatti - osservare:
a) il fatto che il RI si trovasse a IA solo saltuariamente non vale, certo, a escludere la sua partecipazione attiva e consapevole alla vicenda per cui è processo;
ne' pare seriamente revocabile in dubbio che il suo comportamento (a prescindere dall'esistenza o meno di rapporti di conoscenza personale della NI, peraltro da lui stesso definita "patrimonio di IA") sia stato orientato costantemente a indurre - se non a costringere - la OL a rinunciare al posto di medico convenzionato in IA;
il contenuto della conversazione telefonica avuta dal sindaco con la dottoressa, d'altronde, consente di escludere che si sia trattato di un atto di mera cortesia. b) Le apodittiche e generiche asserzioni della difesa appaiono del tutto inidonee a scalfire lo spessore accusatorio delle argomentazioni addotte dai giudici del merito per escludere qualsiasi ipotesi di "neutralita" del RI nella vicenda relativa ai locali EN;
la Corte territoriale non mancò, infatti, di sottolineare opportunamente in proposito: come l'intervento del sindaco fosse stato solo apparentemente formale, apparendo insostenibile che egli avesse potuto ignorare il contenuto e la portata delle due ordinanze sottoscritte;
come già all'epoca della prima ordinanza fosse noto agli uffici comunali che la persona interessata a quei locali era la OL (il geometra LL, su incarico del AG, aveva assunto informazioni presso l'US); come lo stesso RI avesse affermato che "in quella vicenda intendeva applicare le leggi in modo fiscale" e che i problemi della OL "dipendevano dalla preferenza della gente per la NI"; come la mancanza della relazione giurata (art. 26 della Legge 47/85) comportasse al più l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (e non quella "anomala" della sospensione dei lavori); come i lavori eseguiti (definiti "sciocchezze" dal LL) non avessero nulla a che vedere con l'asserito cambio di destinazione (nè comportassero, in relazione a quest'ultimo, l'ordine di demolizione); come il RI avesse detto al LL (in risposta a un'osservazione di questi sull'opportunità o meno di disporre la demolizione) la frase: "demolite, demolite pure!"; come risultasse ugualmente accertata la partecipazione del AG, non limitatosi a incaricare LL del sopraluogo (come si vorrebbe nel ricorso), ma che aveva incaricato prima lo stesso tecnico di assumere informazioni presso la US, e che poi aveva addirittura avuto un litigio con esso LL circa i provvedimenti da adottare;
come fosse irrilevante, ai fini di attribuire la responsabilità delle decisioni adottate, il fatto che i provvedimenti fossero stati materialmente redatti da personale degli uffici.
Considerazioni analoghe valgono per la ulteriore doglianza proposta sul punto nel ricorso AG, avendo la Corte territoriale convincentemente sottolineato come già l'ordinanza di sospensione avesse "di fatto precluso alla OL di conseguire in tempi brevi la dispobilità dell'ambulatorio".
c) Anche in relazione allo svolgimento della pratica per l'ottenimento della residenza in IA da parte della OL, entrambi i ricorrenti si sono limitati a riproporre gli argomenti già svolti nei motivi di appello.
Questo Collegio, a sua volta, non può che richiamare le condivisibili considerazioni della Corte territoriale, che - all'esito dell'esame dei motivi di impugnazione - aveva posto in rilievo: come l'"anomalia" della reiterazione dei controlli eseguiti nel caso di specie fosse stata riconosciuta dalla stessa teste ARni;
come dalle dichiarazioni SI fosse stato smentito il sospetto di un "previo accordo fra la dottoressa e il vigile AZ" (tanto più che costui era stato incaricato di svolgere accertamenti anche in seguito); come i vigili e i messi accertatori avessero concordemente escluso di aver ricevuto comunicazione della nota OL in fata 10-1-91 (con la quale la dottoressa aveva fornito indicazioni in ordine agli orari di reperibilità presso la zia); come dietro la fiscale organizzazione e reiterazione degli accertamenti si profilassero sia il RI (per avere telefonicamente prospettato alla OL delle difficoltà, nell'acquisto della residenza, puntualmente verificatesi;
per aver seguito la vicenda da vicino, inviando ben due missive alla US sull'evolversi della stessa) sia il AG (per aver guidato nella trattazione della pratica la Marinai, che se ne lamentò con la segretaria comunale Bisacchi;
per aver intrattenuto rapporti al riguardo con il capufficio FE;
per aver inviato alla OL la lettera 1-2- 91, con la quale comunicava la necessità di ulteriori verifiche). d) Quanto alle lettere inviate alla US (rispettivamente in data 21-1-91 e in data 5-2-91), la Corte territoriale aveva già risposto in modo appropriato ed esauriente alle questioni riproposte in questa sede dai ricorrenti, sottolineando: come l'affermazione del RI, di aver sostanzialmente ignorato il contenuto di missive predisposte da altri, fosse smentita sia da un argomento logico (non avendo alcun senso che fossero stati gli uffici comunali a prendere l'iniziativa di scriverle) sia da un argomento fattuale (non avendo dichiarato alcun dipendente comunale la provenienza dal proprio ufficio di dette missive, ne' essendo stata fornita comunque prova di un'eventuale simile provenienza); come la corresponsabilità del AG risultasse evidente in considerazione, soprattutto, della parziale identità di contenuto fra una lettera da lui inviata alla OL e la seconda delle missive in questione (v. "supra", in parte narrativa). È appena il caso di aggiungere che è quanto meno discutibile il preteso tenore favorevole alla dottoressa della frase citata a pag. 20 del ricorso RI ("la richiesta di residenza anagrafica in argomento non ha potuto essere evasa perché fino a questo momento non è certa").
e) Con riferimento all'episodio di LA IA, la Corte territoriale fornì una spiegazione dettagliata e appagante della maggiore attendibilità riconosciuta alle dichiarazioni di suor NT, sottolineando: come la religiosa non avesse interesse a favorire o danneggiare nessuno e fosse apparsa "molto cauta e misurata nella sue affermazioni"; come l'aver essa agito sotto la spinta dell'abusivo comportamento del AG (che aveva minacciato la chiusura dell'ambulatorio, se non addirittura della Casa di riposo) fosse dimostrato anche dalla particolare rapidità e decisione con le quali, una volta contattata dall'imputato, aveva posto in essere quanto necessario per sciogliersi dall'impegno assunto con la OL;
come tutto ciò rendesse non credibile la deposizione dell'impiegata NI circa l'assenza di espressioni minacciose da parte del AG (deposizione in sè inattendibile perché non giustificava il successivo comportamento della religiosa); tanto più che era stato proprio il AG a dichiarare di aver telefonato dalla sala degli assessori e non dal proprio ufficio, attiguo a quello della donna.
È appena il caso di aggiungere che, essendo l'ambulatorio da tempo in funzione (come sottolineato espressamente da entrambe le decisioni di merito), la concessione dei locali alla OL non avrebbe comportato alcun "mutamento di destinazione d'uso" (come invece si è sostenuto nel ricorso).
In ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, piuttosto, questo Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale (che ha ricondotto tutti gli episodi sanzionati con una pronuncia di condanna all'ipotesi criminosa prevista dall'art. 323 cpv. CP, nel testo previgente alle modifiche di cui alla Legge 234/97), ma di poter e dover dare ai fatti stessi una qualificazione giuridica più grave (ex art. 597 c.3 CPP), salvo il divieto di reformatio in peius.
Come già ritenuto in altra decisione di questa stessa sezione (Cass. VI, sent. 1161 dell'8-10-97, ud. 18-9-97, Donna - Ghisu - Zuin), la predetta facoltà costituisce un presidio del principio di obbligatorietà della legge penale, e perciò si atteggia diversamente nei gradi del giudizio, in relazione alla possibilità di preservare l'osservanza del principio stesso nella sede processuale volta a volta considerata.
Così, nel dibattimento di primo grado il potere di riqualificazione è espressamente soggetto alla correlazione con l'accusa contestata (sicché l'autonoma definizione giuridica operabile del giudice si circoscrive ai fatti per come descritti nell'imputazione; ma il fatto diverso - e in ipotesi più grave - emerso dall'accertamento compiuto e non contestato in dibattimento, può essere perseguito a seguito della trasmissione degli atti al PM, con ordinanza de plano ex art. 521 CPP). Analogo potere di impulso non sussiste, però, nella proposta dal solo imputato (per ritenere applicabile all'appello la disposizione dell'art. 521 c. 2 CPP appena citato, infatti, occorrerebbe ipotizzare un potere di annullamento d'ufficio della sentenza di primo grado, non previsto dal codice di rito); e identico discorso vale per i poteri di annullamento della Cassazione ex art. 623 lett. b) CPP.
Per preservare l'obbligatorietà della legge penale nei giudizi di impugnazione, occorre allora conferire la massima estensione alla facoltà di riqualificazione e ritenere che essa riguardi (oltre al fatto per come descritto nell'imputazione) anche il fatto per come accertato nella sentenza impugnata, in ipotesi diverso, con la conseguenza che la correlazione tra imputazione e decisione può ridursi alla sola identità dell'episodio storico dedotto nel processo.
A favore di questa conclusione (potere del giudice dell'impugnazione di riferirsi ai fatti per come accertati e di superare la contestazione) militano anzitutto argomenti testuali, giacché l'art. 597 CPP, nell'enunciare il potere di riqualificazione del fatto, non fa più menzione dell'imputazione (come, invece, l'art. 521 CPP); da un punto di vista logico, inoltre, deve considerarsi che tale potere non può esercitarsi in modo da superare la competenza del giudice a quo, onde il giudice dell'impugnazione ha - a substrato del potere di definizione - anche il fatto per come accertato, senza che l'art. 597 c. 3 CPP ponga altri limiti di sorta. Ma ciò che è decisivo è la considerazione della funzione cui l'istituto della riqualificazione è preordinato, e cioè evitare l'alternativa di una perpetuazione di un errore di diritto commesso o di una assoluzione dell'imputato perché non responsabile del reato meno grave ascrittogli (con la conseguenza, in ogni caso, dell'impossibilità di un secondo processo per il reato più grave di cui il prevenuto sia realmente responsabile, per essere stato dedotto in giudizio il relativo episodio storico, ex art. 649 CPP). Seppure discendente da un valore fondamentale quale quello dell'obbligatorietà della legge penale, la facoltà di una più grave definizione dei fatti per come accertati parrebbe produrre inevitabilmente una frattura del principio del contraddittorio, fino a rendere ipotizzabile un dubbio sulla legittimità costituzionale del sistema in relazione al diritto di difesa.
È agevole, peraltro, osservare in contrario che all'accertamento partecipa - o comunque è messo in grado di partecipare - anche l'imputato, sicché la lesione è in definitiva solo formale, e che in ogni caso la normativa è temperata dal divieto della reformatio in peius, talché la riqualificazione assume nel processo un significato riparatorio essenzialmente ideale. E allora il bilanciamento così operato dal legislatore tra esigenze primarie, pervaso come è da evidente ragionevolezza, rientra nei suoi pieni poteri di discrezionalità di politica legislativa. La considerazione unitaria e globale dei fatti ascritti dalla Corte territoriale al RI e al AG, consente di ritenere che nel complessivo comportamento di ciascuno di essi debbano essere ravvisati gli estremi di un unico reato di tentata concussione (artt.56 - 317 CP), posto in essere attraverso una condotta realizzata con atti e "facta concludentia", così strettamente connessi e strumentali rispetto al medesimo disegno illecito da non poter essere considerati se non come "parti inscindibili di una entità sola":
questione evidentemente sfuggita ai giudici del merito, che hanno - per così dire - "parcellizzato e spezzettato" il comportamento di ciascun prevenuto, esprimendo un'autonoma valutazione giuridica sui singoli fatti e/o atti attraverso i quali le condotte del RI e del AG si erano volta a volta esplicate.
Appare estremamente significativo, comunque, che in relazione a ciascuno degli "episodi" singolarmente considerati (e ascritti a responsabilità degli imputati), la Corte d'appello abbia sempre sottolineato come i prevenuti avessero agito al fine di convincere o costringere la OL a rinunciare all'"ambito" di IA, in favore della NI (pronta a subentrare nell'incarico): a) a proposito della telefonata RI - OL, infatti, la Corte territoriale parlò di "abusi nel comportamento del sindaco .. esercizio distorto dei suoi poteri .. al fine di favorire la NI .. sotto il profilo patrimoniale" (pagg. 38-39); b) in ordine all'episodio di LA IA, il giudice d'appello parlò di "sfruttamento ingiustificato della qualità di vicesindaco" da parte del AG, realizzato "minacciando a suor NT la chiusura dell'ambulatorio, se non addirittura della casa di riposo, per far perdere alla OL la disponibilità anche di quell'ambulatorio e favorire così il possibile subentro della NI" (v. a pag. 40), nonché di "chiara strumentalità della iniziativa, attuata con eccezionale tempismo" (v. alle pagg. 40-41); c) quanto alla vicenda EN, la Corte d'appello sottolineò come l'obbiettivo fosse di "impedire alla OL di ottenere le proroghe per l'adempimento delle condizioni, e favorire la NI, figlia di amici di famiglia del AG e, secondo RI, patrimonio di IA" (pag. 49); d) occupandosi della "pratica per la residenza", il giudice di secondo grado indicò l'intento degli imputati nel "far dichiarare decaduta la OL, favorendo così la NI" (v. a pag. 53); e) anche con riguardo alle lettere inviate alla US;
la Corte d'appello sottolineò il "fine di favorire la NI" (pag. 53); f) perfino nel valutare il colloquio AG - OL, la Corte territoriale - pur escludendone la rilevanza penale - parlò significativamente di "azione di dissuasione, certo inquadrabile nell'opera a favore della NI" (pag. 55).
Non pare revocabile in dubbio che, proprio dagli accertamenti di fatto scrupolosamente e convincentemente sottolineati dai giudici del merito, emergano prepotentemente gli elementi costitutivi del delitto di tentata concussione a carico di entrambi gli imputati, alla luce del condivisibile insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo il quale: 1) il fatto costitutivo del reato di concussione per induzione è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale - abusando della sua qualità o dei suoi poteri - induca il privato stesso a sottostare alle sue richieste, con un comportamento che può consistere in ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione, attuata in qualsiasi forma (anche larvata e indiretta) purché idonea a influire sulla volontà del soggetto passivo (Cass. II, sent. 2812 del 16-3-96, Russo); 2) in tema di concussione, l'espressione "altra utilità" di cui all'art. 317 CP, ricomprende qualsiasi bene che costituisca - per il pubblico ufficiale o per un terzo - un vantaggio, non necessariamente economico ma comunque giuridicamente apprezzabile;
tale utilità, quindi, non deve necessariamente consistere in un "dare", purché sia ritenuta rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento (Cass. VI, sent. 1894 del 27-2-92, PM e Raimondo); 3) i connotati della condotta di induzione sfuggono alla possibilità di una rigorosa delimitazione in chiave descrittiva attraverso predeterminate regole semantiche, potendo essi enuclearsi tanto a mezzo di simboli quanto a mezzo di segnali;
in tema di tentativo di concussione, dunque, occorre solo verificare l'oggettiva efficacia intimidatoria del comportamento del pubblico ufficiale, senza che assuma rilievo il fatto che nel privato si sia effettivamente creato o meno uno stato di timore (Cass. VI, sent. 3022 del 26-3-96, Arigliano). Con riferimento al caso di specie, invero, può e deve porsi in evidenza quanto segue:
- la conversazione telefonica RI - OL va inquadrata nell'ambito dell'intero contesto del comportamento posto in essere dall'imputato: assume, dunque, concreto significato lo specifico fine che il pubblico ufficiale si proponeva di raggiungere con quella telefonata, a nulla rilevando che solo in un secondo momento la dottoressa ne abbia percepito la portata intimidatoria (v. alla pagg. 38 della sentenza impugnata);
- il colloquio AG - OL (padre), pur se ritenuto irrilevante sotto il profilo strettamente penale, costituì comunque un antefatto estremamente significativo ai fini della valutazione del comportamento complessivamente tenuto dal AG nella vicenda (come ammesso - v. "supra" - dalla stessa sentenza della Corte territoriale);
- il RI e il TT, abusando delle proprie qualità e dei propri poteri quali pubblici ufficiali, tentarono pervicacemente di indurre e/o costringere la OL a rinunciare al posto in IA a favore della NI, non riuscendo nei loro intenti solo per la tenace resistenza opposta dalla vittima(che denunciò la vicenda alla competente autorità, ma che comunque fu dichiarata decaduta dal diritto di accettare l'incarico);
- come esattamente sottolineato dalla decisione impugnata (v. a pag. 39), non v'è dubbio che l'eventuale rinuncia della OL si sarebbe risolta automaticamente nel conseguimento di una evidente "utilità" da parte della NI, giacché accedere all'ambito di IA avrebbe "costituito per lei un vantaggio economico in quanto le avrebbe consentito di rimanere nel suo comune, con conseguenti minori spese e maggiori possibilità di assicurarsi mutuati, essendo da tutti conosciuta perché nativa del luogo e per avervi già sostituito dei colleghi";
- la qualificazione dei fatti ascritti a ciascun imputato come "unitario delitto di tentata concussione in danno della OL" (indubbiamente "reato più grave" rispetto alle ipotesi di illecito delineate dal testo previgente dell'art. 323 CP, secondo quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Brescia) consente al Collegio di ritenere assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dai ricorrenti in relazione alle intervenute modifiche normative di cui alla legge 234/97. La diversa qualificazione giuridica data ai fatti da questa Corte, comporta la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, nei confronti di entrambi i ricorrenti, nel modo che segue:
a) l'esclusione di qualsiasi ipotesi delittuosa ex art. 323 CP, rende inapplicabile le pene previste dal testo novellato di tale norma;
b) la misura della pena - base per il delitto di tentata concussione va indicata per entrambi i ricorrenti nel minimo edittale (pari alla terza parte di anni quattro, e perciò ad anni uno e mesi quattro di reclusione), in ottemperanza al criterio già adottato dalla corte territoriale (v. a pag. 55 sent. imp.);
c) la Corte d'appello ha definito i fatti "non particolarmente gravi"; detto concetto appare ben diverso, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, da quello della "particolare tenuta" di cui all'art. 323 bis CP (v. in proposito: Cass. VI, sent. 1894 del 27 2-97, PM c. Raimondo;
Cass. VI, sent. 9298 del 1^-9-95, Florita;
Cass. VI, sent. 4062 del 7-4-94, Montesi); ne' l'apodittica asserzione di cui al ricorso RI (v. a pag. 28 di tale atto) pare sufficiente a giustificare la richiesta della concessione dell'attenuante in parola;
d) secondo quanto già ritenuto dalla Corte territoriale, sulla pena base come sopra indicata va operata la diminuzione in ragione di un terzo per entrambi i ricorrenti (ex art. 62 bis CP) e un'ulteriore diminuzione in ragione di un terzo per il solo RI (ex art. 442 CPP); conseguentemente la pena da irrogare al AG si determina in mesi dieci e giorni venti di reclusione (p.b.: a. 1 m. 4 - 1/3 ex art. 62 bis = m. 10 gg.20), e quella da irrogare al RI in mesi sette e giorni quattro di reclusione (p.b.: a. 1 m. 4 - 1/3 ex art.62 bis CP = m. 10 gg. 20; ,m. 10 gg. 20 - art. 442 CPP = m. 7 gg. 4),
fermo restando il beneficio della sospensione condizionale già concesso in sede di merito;
e) per il combinato disposto degli artt. 31 e 37 CP, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici va rideterminata nella durata di mesi dieci e giorni venti per ciascuno degli imputati;
f) al rigetto di tutte le argomentazioni proposte dal CC e dal NI, consegue la condanna di essi ricorrenti - in solido - al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questa fase del giudizio dalla parte civile OL, che si liquidano in complessive L. 3.040.000 (di cui L. 2.700.000= per onorari) oltre IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata da NI LO.
Qualificati i fatti come unitario delitto di tentata concussione, rigetta i ricorsi - rideterminando la pena principale per CC GIUSEPPE in mesi sette e giorni quattro di reclusione e per il NI in mesi dieci e giorni venti di reclusione - e ridetermina nella durata di mesi dieci e giorni venti la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per ciascuno dei predetti, ferma la disposta sospensione.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio, che si liquidano complessivamente in L. 3.040.000= (di cui L.
2.700.000 per onorari) oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 1998