Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
Non versa in colpa colui che cagiona delle lesioni personali per la propria imperizia, quando, pur privo delle necessarie competenze e capacità, si assume in condizioni di urgenza indifferibile un compito riservato a soggetto qualificato, atteso che in tal caso l'agente non era tenuto a prevedere le possibili conseguenze della sua condotta. (Fattispecie in cui una ostetrica, cui è vietato procedere a parti non fisiologici, in presenza di una dilatazione oramai completa e non riuscendo ad ottenere l'intervento del medico, pur dalla stessa inutilmente sollecitato, aveva autonomamente proceduto a manovre di competenza del ginecologo dalla cui errata esecuzione era conseguita al neonato una lesione permanente).
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- 1. Avvocato Francesca Romanellihttps://www.studiocataldi.it/
Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Il concorso anomalo nel reato Concorso di persone nel reatoElementi costitutivi del concorso di personeArt. 116 c.p.: il cd. concorso anomaloRequisiti del conco... 26/05/22 Concorso materiale e concorso formale di reati Definizione di concorso formale e concorso materiale di reatiIl reato continuato (cd. continuazione di reati)Elementi costitutivi ... 18/03/22 Giudice di …
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Oltre un anno di diffusione del Covid-19 ci ha posto di fronte a una casistica di contagi avvenuti all'interno di strutture sanitarie, di lesioni e danni patiti tanto da pazienti Covid non adeguatamente curati quanto da altri pazienti trascurati nelle loro necessità fondamentali. Il riferimento, generico ma efficace, all'Emergenza Covid-19[1] è stato spesso proposto come se fosse capace di mettere tra parentesi il tema della responsabilità per tali lesioni e danni. Nel contesto del diritto il termine ‘emergenza', in particolare nell'espressione ‘Stato di emergenza', denota ben precise condizioni complesse di fatto che l'ordinamento prende in considerazione per assegnare loro un valore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2008, n. 13942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13942 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 31/01/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 166
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 23887/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nonché da:
ZZ AN (per mezzo del difensore) parte civile;
nel procedimento penale a carico di:
LA AT;
avverso la SENTENZA n. 2832/06 emessa in data 29.03.2006 dalla Corte di Appello di Napoli che - in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 26.01.2005 - aveva assolto l'imputata LA AT dal reato di lesioni colpose ascrittole "perché il fatto non costituisce reato";
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile - avv. L. Santoianni - che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni;
udito il difensore di LA AT - avv. TRONCONE P. - che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - LA AT, ostetrica presso l'Ospedale San Paolo di Napoli, veniva tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p. perché, per negligenza, imprudenza, imperizia - consistita in una errata condotta di assistenza ostetrica, nel corso della assistenza al parto di ZA AN in data 09.06.2001 - cagionava alla neonata VA MA una paresi al braccio sinistro, tuttora perdurante e irreversibile.
1.1. - All'esito del giudizio il Tribunale di Napoli - preso atto che (secondo quanto affermato dal consulente della difesa, a domanda della parte civile) "quando si produce una paresi ostetrica significa che le manovre sono state fatte con forza e non con arte" - ha ritenuto che l'imputata LA AT avesse posto in essere una manovra grossolana, provocando lesioni alla neonata e, con sentenza in data 26.01.2005, la dichiarava colpevole del reato a lei ascritto e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di tre mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. La condannava, altresì, al risarcimento del danno, in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento delle spese di costituzione e giudizio a favore della parte lesa. Assegnava alla costituita parte civile una provvisionale di Euro 3.000,00 da imputarsi alla liquidazione definitiva del danno. 2. - Avverso detta sentenza proponeva appello l'imputata LA, la quale chiedeva l'assoluzione rilevando che l'evento lesivo doveva ritenersi addebitabile a soggetti rimasti estranei al procedimento, i quali non avevano posto in essere i preventivi controlli sulla partoriente che avrebbero potuto accertare che si era in presenza di un parto non fisiologico (per il quale l'ostetrica non era abilitata ad intervenire, ai sensi del D.P.R. n. 163 del 1975 e del D.M. (n. 740 del 1994).
2.1. - La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, assolveva l'imputata LA AT dal reato ascrittole '"perche' il fatto non costituisce reato". La Corte distrettuale - operando una ricostruzione degli eventi, secondo la sequenza ricavabile dalla deposizione dell'infermiere De IS TO, presente in sala parto - motivava il proprio convincimento, circa la ritenuta non colpevolezza dell'imputata, ai fini che in questa sede rilevano, sottolineando in particolare che:
- l'ostetrica LA, chiamata ad intervenire in sala travaglio, dove era ricoverata ZA AN, si rese conto di trovarsi di fronte ad un parto non fisiologico, ma complicato dal fatto che il nascituro era più grosso del normale;
- la stessa, chiese l'intervento di uno dei due ginecologi di turno, senza esito perché impegnati con altre partorienti;
- essendo la dilatazione ormai completa, la LA fu costretta a prendere il parto "non potendo abbandonare la ZA a se stessa";
- non riteneva, in sostanza, logico il fatto di addebitare all'ostetrica - che non è per legge abilitata a prendere parti non fisiologici - una condotta posta in essere in una situazione di emergenza.
3. - Hanno presentato ricorso per Cassazione:
a) il difensore della parte civile ZA AN, ai sensi dell'art.576 c.p.p. - ai soli effetti della responsabilità civile-
denunciando: violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.P.R. n. 163 del 1975, art. 4 e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e);
b) il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, ex art. 572 c.p.p., denunciando, a sua volta, motivazione illogica e contraddittoria ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Le censure mosse da entrambi i ricorrenti (da esaminarsi congiuntamente per la sostanziale omologia di censure) pongono sostanzialmente due questioni:
la prima attiene alla legittimazione da parte dell'ostetrica, in caso di parti non fisiologici come quello in argomento, a compiere manovre quali quelle oggetto di imputazione, nonostante il divieto di cui al D.P.R. n. 163 del 1975, art. 4 e al D.M. n. 740 del 1994;
la seconda attiene all'effettivo compimento di manovre anomale da parte dell'imputata.
3.1. - Secondo entrambi i ricorrenti, è illogico il ragionamento che ha indotto la Corte di Appello a ritenere esclusa la responsabilità dell'imputata considerando soddisfatta l'esigenza della sopra citata normativa soltanto sotto il profilo del richiesto aiuto del medico di turno "non intervenuto perché impegnato altrove", trascurando "l'assoluto divieto" che si imponeva all'imputata, una volta verificata la difficoltà del parto, "di praticare interventi manuali o strumentali, fatta eccezione per quelli consentiti dalle istruzioni tecniche emanate dal Ministero della Sanità" (cfr. Cass. Sez. 6, 27.08.1986, n. 12973, Bertucci RV 174340). Viene in sostanza rilevata l'illogicità del riferimento operato dalla Corte al D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163, art. 4 "unicamente quanto alla necessità di avvertire il ginecologo, ma non quanto al divieto di agire".
3.2. - I ricorrenti censurano, altresì, la sentenza nella parte in cui afferma che la LA non pose in essere manovre anomale, contraddicendo, sul punto, il consulente del PM, il consulente della difesa e lo stesso apparato argomentativi); dapprima afferma che "non è dimostrato che la LA pose in essere una manovra grossolana ed imperita" e poi che "le manovre descritte dai due consulenti necessarie per una buona riuscita del parto erano di certo di competenza del ginecologo e, seppure la LA, in ipotesi, non fu in grado di eseguirle, non può ritenersi nella sua condotta alcuna colpa non rientrando nelle sua mansioni anche l'assistenza a parti anomali".
Concludono quindi con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Il difensore della parte civile chiede, altresì, che l'imputata sia condannata al risarcimento dei danni alla parte lesa, da quantificarsi e liquidarsi in separata sede;
condannare in sentenza alla provvisionale statuita dal giudice di prime cure, nonché al pagamento delle spese processuali.
4. - La Corte non può che prendere atto della ricostruzione dei fatti compiuta, in modo argomentato e certamente non illogico, dalla Corte territoriale.
I motivi di ricorso sono incentrati fondamentalmente sul problema dell'"assoluto divieto", per l'ostetrica, di praticare interventi manuali o strumentali diversi da quelli espressamente consentiti dalle istruzioni tecniche sull'esercizio professionale emanate dal Ministero della Sanità.
4.1. - Invero, il dovere di astenersi dai suddetti interventi è sancito dal D.M. 15 settembre 1975, art. 4 (aggiornato dal D.M. 15 giugno 1981) ma si ricava in via più generale dalla indicazione analitica degli interventi specifici consentiti contenuta nell'art. 10 del cit. D.M. che chiude l'elenco con l'inequivocabile divieto:
"ogni altro intervento manuale o strumentale è vietato all'ostetrica". Inoltre, il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche (D.P.R. 07 marzo 1975, n. 163) è esplicito nell'imporre all'ostetrica di richiedere l'intervento del medico, sia durante la gravidanza sia durante il parto.
La condotta posta in essere in violazione delle suddette norme determina la responsabilità per colpa della ostetrica, sempre che sussista un rapporto di causalità tra l'omissione e l'evento lesivo verificatosi.
4.2. - Tanto premesso, la Corte ritiene che il fatto descritto non possa essere inquadrato nell'ipotesi di causalità omissiva (da configurarsi allorché viene violato un comando).
Dagli atti di causa e dalla testimonianza dell'infermiere presente in sala parto (De IS TO) non emerge infatti alcuna condotta omissiva in capo alla ostetrica la quale - in presenza dei fattori di rischio illustrati e debitamente esaminati nella impugnata sentenza - risulta avere richiesto l'intervento di uno dei due ginecologi di turno, "senza esito perché impegnati con altre partorienti", con ciò attenendosi all'obbligo previsto dal citato D.P.R. n. 163 del 1975. 4.3. - Nemmeno sotto il profilo della causalità commissiva (da configurarsi allorché viene violato un divieto) può ravvisarsi, nella fattispecie, la responsabilità dell'ostetrica. La condotta della LA - cui riferire l'evento dannoso - è chiaramente attiva, avendo agito in contrasto con le leges artis del proprio specifico settore, assumendosi un compito che non poteva svolgere (astrattamente configurabile come "colpa per assunzione"). Al riguardo va però rilevato come una volta che l'ostetrica - in presenza di una dilatazione ormai completa e del mancato intervento medico che la stessa aveva sollecitato- si è ritenuta gravata dall'obbligo di intervenire, senza avere le competenze e le capacità necessarie e, anzi, in violazione di uno specifico divieto, si pone il problema della "condotta esigibile".
Il problema della esigibilità della condotta riguarda, nella normalità dei casi, le competenze specifiche di ciascun operante a qualunque livello operi e l'agente sarà ritenuto in colpa solo se non ha tenuto conto (non ha previsto) delle conseguenze della sua condotta che conosceva o era tenuto a conoscere in base alla sua professione e alla sua condizione (eiusdem condicionis ac professionis). Non può ravvisarsi invece alcuna colpa (nemmeno per assunzione) dell'agente (nella fattispecie che ne occupa:
l'ostetrica) nel caso di attività specializzata svolta da chi non ha la necessaria specializzazione (nel caso di specie: manovre di competenza del ginecologo), se questi si trovi in condizioni di urgenza indifferibile (cfr. Cass. 4, 17.11.2005, n. 7661). Tali sono state, condivisibilmente, ritenute dalla Corte di Appello le condizioni che ha dovuto affrontare l'ostetrica LA, allorché "venne a trovarsi nella necessità di prendere comunque il parto, non potendo certo abbandonare la ZA a se stessa, nonostante la legge glielo vietasse".
4.4. - Le residue doglianze sono dedotte con argomentazioni concernenti apprezzamenti di merito e valutazioni probatorie che non possono formare oggetto di sindacato in questa sede. Nella concreta fattispecie, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente corretta ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa al "fatto") e da intendersi qui integralmente richiamati - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo. La Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio, condotta dell'ostetrica, nesso causale) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto in concreto insussistenti i profili di colpa a carico dell'imputata. Con dette doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di Appello, non hanno fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte, come detto, anche in chiave di merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte stessa.
4.5. - Per le considerazioni svolte, i ricorsi debbono essere rigettati.
Al rigetto del ricorso della parte civile consegue la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008