Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
Non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata. (Fattispecie in cui due soggetti, armati di una pistola scacciacani, sono stati sorpresi mentre stazionavano a bordo di un veicolo rubato in una via in cui erano presenti due esercizi commerciali in orario antecedente a quello dell'apertura dei medesimi).
Commentari • 6
- 1. Art. 270-bis - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democraticohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 241 - Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato (1)https://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 270 - Associazioni sovversive (1)https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismohttps://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 280-bis - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2010, n. 18196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18196 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/03/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 311
Dott. BRONZINI IU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 46788/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv.to Antoci Giorgio nell'interesse di Di DO UR nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 12.10.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Bronzini IU.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico Delehaye il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 28.9.2009 il GIP di Catania applicava nei confronti di RE IU e di GU UR la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa i reati di tentata rapina e ricettazione. Alle ore 7,35 i due indagati venivano notati dai C. C. di Castel di Iudica stazionare nelle vicinanze di un motorino infangato lungo la via Triste sulla quale insistono un gioielleria, una filiale del Banco di Sicilia e l'Ufficio delle Poste. I due giovani indossavano un berretto di lana senza visiera e l'altro un berretto con visiera. I due fornivano vaghe informazioni sulle ragioni della loro presenza in loco, il motorino risultava rubato e addosso al RE veniva trovata una pistola scacciacani priva di tappo rosso e due sacchetti di plastica per la spesa.
Il Tribunale rigettava l'istanza di riesame ritenendo tali elementi costituissero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina nei confronti di uno dei possibili obiettivi posti sulla via Trieste e in ordine al reato di ricettazione, posto che i due avevano una pistola scacciacani, berretti per mascherarsi il viso, due sacchetti ove riporre la refurtiva ed un motorino rubato per scappare e non avevano dato credibili spiegazioni per trovarsi sul luogo.
Ricorre l'imputato che con il primo motivo allega che la misura cautelare era stata dal PM richiesta solo per la tentata rapina, ma non per il reato di ricettazione.
Allega altresì che gli elementi indicati nell'ordinanza non potevano costituire gravi indizi di colpevolezza per il reato per cui si indagava.
Con il terzo motivo si deduce che, vista l'ora del controllo, le ore 7,30 gli eventuali atti preparatori non erano ancora passati alla fase esecutiva. Si poteva trattare, al più, di atti meramente preparatori dalla direzione equivoca e comunque privi del requisito dell'idoneità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non può essere accolto;
il Tribunale ha già spiegato come la richiesta del PM, pur parlando di "reato" contenga espliciti riferimenti ad entrambi i reati sicché si deve considerare un mero refuso tale omissione, stante il tenore complessivo della richiesta. La richiesta del PM peraltro non è stata neppure prodotta.
Fondati sono invece gli altri due motivi che vanno trattati congiuntamente: gli elementi indicati nell'ordinanza non possono, nel loro complesso, costituire gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentata rapina perché sussiste una totale indeterminatezza circa l'obiettivo della supposta rapina. Quel che emerge è solo che nella strada ove i due indagati furono sorpresi esistevano in via totalmente astratta tre "obiettivi", ma non vi sono elementi di sorta per stabilire ove i due avessero intenzione di recarsi. L'ora in cui i due furono fermati, le 7,30 (ben prima che uno qualsiasi dei tre locali aprisse), aggiunge ulteriore indeterminatezza al quadro indiziario non potendo nessuno degli elementi raccolti considerarsi allo stato come diretto in modo non equivoco a commettere una rapina in un luogo che è rimasto non identificato, neppure in via ipotetica. La direzione teleologica della volontà dell'agente non risulta assolutamente ricostruibile alla luce degli elementi prima ricordati (cfr. Cass. n. 7702/2007). Si impone, invece, una nuova valutazione delle esigenze cautelari per quanto riguarda il residuo reato di ricettazione.
Si deve quindi annullare l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulli, l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentata rapina e con rinvio, limitatamente alla esigenze cautelari in ordine al delitto di ricettazione, disponendo trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame sul punto. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010