Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 1
La possibilità per il dirigente dell'Ufficio di delegare le funzioni di pubblico ministero alle persone indicate nell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario attiene all'organizzazione interna dell'ufficio di procura e l'eventuale violazione delle regole che disciplinano questa materia è priva di rilievo esterno o processuale; ne' la mancata allegazione ed esibizione della delega costituisce causa di nullità atteso che l'art. 162 disp. att. cod. proc. pen. non prevede questa sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/03/2004, n. 24043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24043 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 09/03/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere N. 364
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere N. 004515/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GE PP, N. IL 28/03/1971;
avverso SENTENZA del 03/10/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA Antonello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
GE PP ha proposto ricorso avverso la sentenza 3 ottobre 2002 della Corte d'Appello di Catania che ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza 24 aprile 2002 del Tribunale della medesima Città che l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto continuato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio, in concorso con il minore
OR PP giudicato separatamente, di gr. 0,34 di cocaina e gr. 11,14 di marijuana).
Il ricorrente - premesso di non essere riuscito a trovare nel fascicolo processuale la delega del Procuratore della Repubblica al procuratore onorario per sostenere l'accusa nel giudizio di primo grado - deduce, innanzitutto, a fondamento del ricorso, la violazione dell'art. 606 lett. c, in relazione all'art. 603 c.p.p., perché la Corte di merito avrebbe ignorato la richiesta di sentire un teste erroneamente indicato ma facilmente individuabile. Si duole poi della manifesta illogicità della motivazione in particolare perché i giudici di appello avrebbero desunto la partecipazione del ricorrente all'attività di spaccio svolta da OR dall'avviso dato all'asserito complice dell'arrivo dei Carabinieri quando gli operanti si erano già qualificati. D'altro canto le dichiarazioni del minore avrebbero scagionato il ricorrente. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Sul primo problema sollevato in ricorso, peraltro in forma dubitativa, si rileva che la possibilità di delegare le funzioni di pubblico ministero alle persone indicate nell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario attiene all'organizzazione interna dell'ufficio di procura e l'eventuale violazione delle regole che disciplinano questa materia è priva di rilievo esterno o processuale (cons. in questo senso Cass., sez. 5^, 23 aprile 2003 n. 23229, Gattafoni;
sez. 4^, 11 aprile 2000 n. 2361, Del Gallo). È stato inoltre espressamente deciso che la mancata allegazione ed esibizione della delega non costituisca causa di nullità atteso che l'art. 162 disp. att. c.p.p. non prevede questa sanzione (Cass., sez. 5^, 27 maggio 1999 n. 10523, Luca;
sez. 6^, 19 ottobre 1994 n. 12157, Imperatori).
Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Il ricorrente riconosce di avere erroneamente indicato il nome del teste di cui si chiedeva, previa rinnovazione parziale del dibattimento, l'esame. Secondo il suo assunto l'errore di indicazione era facilmente riconoscibile perché il teste di cui si chiedeva l'assunzione era stato già sentito in primo grado.
Va però precisato che, a quanto risulta dal verbale del dibattimento di appello, in questa sede il difensore di fiducia dell'imputato si è limitato a chiedere l'accoglimento dei motivi di appello mentre non si è in alcun modo preoccupato di segnalare l'errore in cui sarebbe incorso e di rinnovare la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale correttamente formulata. In questa situazione ritiene la Corte che il giudice d'appello non sia incorso in alcuna nullità od omissione non prendendo in considerazione un'istanza che lo stesso ricorrente asserisce essere stata erroneamente formulata con una richiesta che non intendeva proporre e senza che abbia avuto l'accortezza di segnalare l'errore come sarebbe stato suo onere ove avesse voluto sollecitare una decisione sulla richiesta.
Il terzo motivo di ricorso è invece inammissibile;
malgrado siano, nel ricorso, qualificate con il richiamo ai motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. nella sostanza le censure proposte attengono essenzialmente alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici d'appello laddove hanno accertato che GE aveva, con un cenno della testa, invitato i Carabinieri in borghese a proseguire per contattare lo spacciatore e successivamente aveva cercato di allertare OR nel momento in cui si era reso conto della qualità dei Carabinieri (nè risulta, dal testo della sentenza, che ciò sia avvenuto dopo che gli operanti si erano qualificati). Con il ricorso si chiede, in buona sostanza, che la Corte intervenga sui criteri di valutazione della prova utilizzati dal giudice di merito;
il che non è consentito al giudice di legittimità. Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004