Sentenza 16 gennaio 2001
Massime • 1
Alla dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare per nullità dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato conseguente al mancato avviso del compimento dell'atto ad uno dei due difensori di fiducia, deve seguire la scarcerazione dell'imputato e l'assunzione del suo interrogatorio a piede libero, prima che si possa disporre una nuova misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2001, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Presidente - del 16/01/2001
1. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 157
3. Dott. SEPE PAOLO ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LICARI CARLO " N. 41438/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero (Procuratore della Repubblica) presso il Tribunale di Imperia in proc.
C/
Scala Mariano, n. 25/11/47 a Napoli
Capazzo Michele, n. 01/11/67 a Napoli
avverso ordinanza 05/10/2000 del Tribunale del riesame di Genova sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Sepe
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. M. Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso
Osserva
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia è ricorrente avverso ordinanza 5/10/2000 del Tribunale per il riesame di Genova che annullava l'ordinanza 13/9/2000 del GIP presso il Tribunale di Imperia, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Scala Mariano e Capazzo Michele - indagati per il reato di cui agli artt. 73, 80 DPR 309/90 - e per effetto ne ordinava l'immediata rimessione in libertà.
Nel ricorso, con il quale chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, il ricorrente Pubblico Ministero deduce erronea applicazione di legge processuale penale.
Lo stesso premette che il GIP del Tribunale di Imperia, con ordinanza 13/9/2000, aveva dichiarato l'inefficacia della misura custodiale 21/7/2000 emessa per il reato di cui sopra, per omesso avviso dell'interrogatorio di garanzia ad uno dei due difensori di fiducia degli impuntati, disponendo la scarcerazione degli stessi;
che lo stesso GIP, in pari data, aveva emesso nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere per il medesimo fatto;
che tale ordinanza era stata eseguita contestualmente al provvedimento di liberazione;
che il Tribunale del riesame di Genova, adito a seguito di impugnazione di tale provvedimento, emetteva l'ordinanza oggetto dell'impugnazione in esame, con la quale disponeva la liberazione dei due imputati, in quanto, a norma dell'art. 302 cpp, una volta dichiarata l'inefficacia della custodia cautelare per nullità dell'interrogatorio reso ai sensi dell'art. 294 cpp, la misura può essere nuovamente adottata solo se l'indagato viene posto effettivamente in libertà e viene sottoposto ad interrogatorio di garanzia a piede libero;
che, effettivamente detta circostanza non si era verificata in occasione dell'ordinanza 13/9/2000 del GIP e quindi i due imputati erano stati rimessi in libertà.
Il ricorrente poi, dato atto che recente giurisprudenza di questa suprema Corte, cui sembrava conformarsi la decisione impugnata, interpretava l'art. 302 cpp in senso analogico-formalista, vale a dire nel senso che l'effettiva scarcerazione ed il preventivo interrogatorio a piede libero devono necessariamente precedere la successiva emissione del provvedimento cautelare non solo in caso di omesso svolgimento o di svolgimento fuori termine dell'interrogatorio di garanzia, ma in ogni caso in cui la precedente ordinanza sia diventata inefficace per motivi di forma, affermava di non condividere tale prospettiva, non contemplata dal dato letterale della norma di cui all'art. 302 cpp, la cui ratio, nel sanzionare con la perdita di efficacia il provvedimento cautelare e nel prevedere esplicitamente il nuovo interrogatorio dell'indagato a piede libero prima dell'emissione della nuova misura cautelare. Nel caso di omesso interrogatorio o interrogatorio fuori termine, va ricondotta alla mancata valutazione delle ragioni difensive mentre l'indagato si trova in vinculis, mentre nella specie tanto non ricorreva, poiché l'interrogatorio, di fatto svoltosi nei termini di legge e con l'assistenza legale, aveva comportato l'inefficacia della misura sol perché non proceduto da avviso ad uno dei due difensori di fiducia degli arrestati.
Il ricorso va rigettato.
Le censure del ricorrente risultano superate dalla più recente giurisprudenza dallo stesso indicata - anche se non condivisa - più rispettosa delle garanzie difensive.
Che, osserva la Corte, devono intendersi ricomprese nella ratio e nella lettera dell'art 302 cpp anche nel caso di specie, dovendosi ritenere che laddove si parla di omesso interrogatorio, detta espressione vada interpretata anche nel senso di mancata effettuazione di un interrogatorio valido.
Sicché l'invalidità dell'interrogatorio per omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia - che aveva determinato l'inefficacia della disposta misura custodiale - è insuscettibile di essere ricondotta ad un'ipotesi non contemplata - come ritenuto dal PM ricorrente con richiamo a pregressa giurisprudenza di questa Corte non ignora, ma non condivide frutto di distinzioni tra caratteri sostanziali e formali dell'annullamento, pretesamente ostativi, nella seconda ipotesi, alla necessità dell'effettiva scarcerazione prima della reiterazione della misura, già annullata per motivi formali, e del conseguente interrogatorio.
Pertanto, correttamente si è determinata l'ordinanza impugnata, richiamandosi pregressa giurisprudenza - RV. 189440 - cui vanno aggiunte le decisioni più recenti, e più specifiche, secondo cui - Sez. 6^, 17 dicembre 1999, n. 3861, Modaffari - poiché non può essere disposta, una misura restrittiva nei confronti di una persona già in stato di custodia cautelare per lo stesso fatto, la possibilità di applicare nuovamente detta misura divenuta inefficace per motivi di forma non può essere subordinata all'effettiva liberazione dell'indagato; Sez. 3^, 17 gennaio 2000, n. 3867, Bonesta, che esclude la possibilità di disporre il fermo prima che l'indagato venga effettivamente scarcerato nel caso in cui debba esserlo per motivi attinenti alla validità degli atti compiuti, per non essere stato seguito il provvedimento coercitivo da valido interrogatorio di garanzia. Cass., 4/11/98, n. 2886 - richiamata in motivazione dalla decisione precedente - afferma che è abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, dopo aver emesso provvedimento di custodia cautelare in carcere all'esito di udienza di convalida del fermo svoltasi senza avviso al difensore di fiducia, richiesta di declaratoria di inefficacia nella misura per la mancanza di un valido interrogatorio nei cinque giorni di cui all'art. 294 cpp, abbia nuovamente disposto la custodia cautelare in carcere del fermato, pur avendo rilevato la nullità dell'atto compiuto, e senza avere prima provveduto alla sua scarcerazione e al suo previo interrogatorio in stato di libertà.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001