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Sentenza 15 giugno 2023
Sentenza 15 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/06/2023, n. 25834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25834 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR TE AN IR nato il [...] AN CA nato a [...] il [...] SI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET NI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 25834 Anno 2023 Presidente: CIAMPI AN MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 13 luglio 2022, confermava la penale responsabilità di RG AF AD LA per concorso in acquisto e detenzione di stupefacente a fini di spaccio continuata di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva la pena inflittagli dal giudice di primo grado ad anni 4 e mesi sei di reclusione ed €.15.000 di multa. Confermava integralmente la sentenza impugnata relativamente alle posizioni di IS AN, imputato anch'egli per cessione continuata di stupefacente di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, nonchè alla posizione di NA CA, cui era stata contestata l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73, DPR 309/1990. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i predetti imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. RG AF AD LA propone un unico motivo di ricorso con il quale lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod proc pen. La sentenza dei giudizi di appello non aveva fornito adeguata risposta agli elementi di palese contraddittorietà evidenziati con i motivi di gravame. In particolare, deduceva l'imputato che la Corte d'appello aveva confermato il ragionamento del primo giudice in ordine alla colpevolezza riguardo all'episodio relativo all'acquisto di un quantitativo di cocaina per €.129.000 (fatto contestato nell'imputazione al capo 9 bis), fatto che era invece smentito dalle complessive risultanze istruttorie acquisite al processo. Illogica era anche la motivazione relativa alla ritenuta colpevolezza circa l'avvenuto acquisto e cessione di 15 kg di cocaina per 450.000 euro. Parimenti doveva dirsi per la mancata concessione dell'ipotesi lieve, posto che a seguito del controllo del 3 ottobre 2016 il RG era stato trovato in possesso di solo 4,20 gr di marjivana e che le risultanze delle intercettazioni tra il RG e i suoi spacciatori erano riferite a poche centinaia di euro da recuperare. Infine era contraddittoria la motivazione in punto di dosimetria della pena poichè i giudici di merito, pur riconoscendo le attenuanti generiche per il buon comportamento processuale del RG, non le avevano applicate nella massima estensione. 4. AN IS affida il ricorso a due motivi. Con il primo, deduce violazione dell'art. 125 e 546 cod proc pen. La sentenza di primo grado aveva integralmente riportato le motivazioni contenute nell'ordinanza cautelare e la Corte d'appello aveva ritenuto che, non essendo previsto a pena di nullità il requisito della autonoma valutazione, fosse comunque stata fornita giustificazione del giudizio di copevolezza espresso alla luce 1 del compendio probatorio in atti, laddove la mera ripetizione dei passaggi motivazionali propri della fase cautelare non avrebbe potuto certo riferisi al vaglio delle prove acquisite all'esito del processo. Con il secondo motivo deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto inerente alla ritenuta collocazione temporale del reato contestato al IS tra il settembre 2016 e il febbraio 2017, posto che i primi contatti tra il IS e il RG AF erano stati captati nel febbraio 2017 e non prima. 5. CA NA propone due motivi di ricorso. Con il primo deduce vizio di motivazione in ordine alla riconsciuta colpevolezza, essendosi la Corte basata solo sul riferimento al nome " IN da parte di altri interlocutori, e in totale carenza di altri riscontri, ciò peraltro in assenza del ritrovamento dello stupefacente, che avrebbe richiesto un diverso rigore argomentativo. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena inflitta, pari ad anni uno di reclusione ( riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata). In particolare si duole della assenza di motivazione circa il fatto che i giudici di merito si fossero discostati, ai fini del calcolo, dal minimo edittale, partendo da una pena pari ad anni uno e mesi sei, poi ridotta per la scelta del rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente ricordato che, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una "doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). E, in proposito, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto del ricorso (sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 , Rv. 243838 - 01; sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019; Rv. 277710 - 01; Sez.
6 - n. 11008 del 11/02/2020, Rv. 278716 - 01 ). 2 . Tanto premesso, quanto al ricorso del RG, deve rilevarsi che quest'ultimo ripropone gli stessi motivi disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva ed immune di vizi di 2 illogicità. In particolare, quanto alla prima doglianza (mancanza di prova circa l'addebito mosso al capo di imputazione 9-bis, relativo all'acquisto a fini di spaccio di un quantitativo di cocaina per il valore di €.129.000) la sentenza impugnata riporta analiticamente l'inequivocabile contenuto della conversazione telefonica intervenuta via chat il 24 giugno 2016 tra i coimputati IM ON e MO, che si riferivano esplicitamente all'odierno ricorrente RG AF (detto CO) citando espressamente la somma di €.129.000 (IM: ho parlato con CO e mi ha detto che lui ti da di 8 a 10 settimanali., io non li vedo;
MO risponde " domani lui mi dice che farà i conti con quello che gli rimane"...ti doveva 129 mila"). Nel motivo di ricorso, che si risolve sostanzialmente in censure di merito, il ricorrente si limita a lamentare che il riferimento al RG si ricava " per deduzione", senza quindi nemmeno confrontarsi con l'esauriente, chiara e coerente motivazione della sentenza impugnata che riporta testualmente il riferimento nella conversazione via chat a " CO", ossia il RG. Anche la lamentata illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'errore sulla tempistica della attività di spaccio che, secondo il ricorrente, minerebbe la tenuta della affermazione di colpevolezza, si risolve in una censura di mero fatto e non tiene conto della minuziosa ricostruzione operata dalla Corte milanese, che cita le risultanze dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria e le plurime conversazioni telefoniche tra i coimputati con inequivocabile valore dimostrativo circa il fatto che il ricorrente avesse operato per rifornirsi e rivendere la droga acquistata dall'importatrice IM ON, in posizione subordinata al MO (pagg. 43 e seguenti della sentenza impugnata). Sul punto, il ricorrente si affida soltanto alla deduzione dell'impossibilità che tutto lo stupefacente acquistato, di valore pari ad €.450.000 fosse rivenduto in due mesi, senza confrontarsi con il poderoso e ragionato elenco di risultanze ricostruito dalla Corte territoriale. Manifestamente infondata la doglianza in ordine alla derubricazione della contestazione in fatto di lieve entità, avendo la sentenza impugnata lungamente argomentato indicando gli elementi che qualificavano l'azione del RG come altamente pericolosa e indicativa dell'inserimento in un contesto criminale strutturato (incontri con gli importatori risultanti dai servizi di ocp;
rete di contatti che gli permettevano di trovare nuovi fornitori quali il coimputato IS;
gestione di galoppini addetti allo smercio dello stupefacente;
quantitativo della droga acquistata e volume di affari gestito). Si tratta di argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 — 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, cit., impone di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalita e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità 3 delle sostanze stupefacenti). E' dunque evidente che la Corte territoriale ha compiutamente esaminato tutto il compendio probatorio acquisito e ne ha tratto una ricostruzione logica e coerente che si sottrae alle censure dedotte nel ricorso, fornendo puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza e procedendo alla corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. E' invero consolidato il principio per cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo della violazione dell'obbligo motivazionale, pone solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità ( Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643). Infine, parimenti manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, che non si confronta con la esauriente motivazione dei giudici d'appello, che si richiamano alla gravità degli addebiti contestati e alla loro capacità offensiva nonché alla personalità del reo, gravato da precedenti specifici. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (cfr, da ultimo, Sez. 2 n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 01). 3. Anche i motivi del ricorso proposto da AN IS sono manifestamente infondati. Quanto al primo, con cui si deduce violazione dell'art. 125 e 546 cod proc pen per difetto del requisito della autonoma valutazione, va rilevato che la Corte di merito, richiamando l'incontestato principio per cui non costituisce motivo di nullità della sentenza di primo grado la sovrapponibilità grafica della predetta sentenza con l'ordinanza cautelare, purchè vi sia giustificazione delle ragioni in base al contraddittorio che si è svolto (sez. 6, n.38060 del 4 aprile 2019, rv.277286-01), ha aggiunto che sul punto il IS non aveva specificato nel motivo di appello quali profili, emersi in contraddittorio tra le parti, non erano stati fatti oggetto di 4 motivazione da parte del primo giudice. Il motivo di ricorso proposto in questa sede non si confronta con la precisa ed esatta argomentazione del giudice di appello, limitandosi a riproporre la doglianza già motivatamente disattesa. Relativamente al secondo motivo, non si ravvisano gli elementi di illogicità nelle argomentazioni della Corte territoriale che, con ragionamento immune da vizi logici, desume l'esistenza di un rapporto pregresso alla data delle prime captazioni, risalenti al febbraio 2017, dalla inquivocabile frase " con oggi è finito il credito vecchio", riscontrata dai plurime conversazioni riportate in motivazione che documentano i rapporti di dare avere tra le parti. : è invero pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati„ l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Infine, l'impugnata sentenza argomenta riportandosi a consolidati principi affermati da questa Corte, secondo cui il ragionevole dubbio non può basarsi sulla semplice negazione dei fatti da parte dell'imputato, in assenza di elementi a discarico, e in presenza di univoci elementi di prova dell'addebito (sez. 4, n.22257 del 25/3/2014, Rv259204). 3. Anche il ricorso proposto da CA NA è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta colpevolezza, essendosi la Corte basata solo sul riferimento al nome " IN da parte di altri interlocutori, va rilevato che anche in questo caso viene riproposto il medesimo motivo di appello, senza confrontarsi con il tenore esaustivo della motivazione dei giudici di merito. La sentenza impugnata, lungi da far riferimento alla sola citazione del nome " IN, fa riferimento a molteplici elementi, precisando espressamente che "è incontroversa l'identificazione dell'imputato, a partire dall'utenza telefonica che egli aveva fornito agli operanti in occasione di una precedente denuncia;
è stato identificato il cliente delle cessioni contestate, ovvero il TE GI, giudicato separatamente"; riporta tutto il compendio intercettivo allegando anche conversazioni intercorse direttamente tra RG e CA NA;
cita altresì la messa a disposizione da parte dello NA del proprio scooter, utilizzato per eseguire le consegne e poi sequestrato dagli inquirenti. Manifestamente infondato il motivo sulla pena, puntualmente argomentato dai giudici con il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 e in particolare alla pericolosità e capacità di delinquere dell'imputato, gravato da precedenti specifici. 4. I proposti ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. 5
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ED riccichè AN
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET NI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 25834 Anno 2023 Presidente: CIAMPI AN MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 13 luglio 2022, confermava la penale responsabilità di RG AF AD LA per concorso in acquisto e detenzione di stupefacente a fini di spaccio continuata di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, e, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduceva la pena inflittagli dal giudice di primo grado ad anni 4 e mesi sei di reclusione ed €.15.000 di multa. Confermava integralmente la sentenza impugnata relativamente alle posizioni di IS AN, imputato anch'egli per cessione continuata di stupefacente di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, nonchè alla posizione di NA CA, cui era stata contestata l'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73, DPR 309/1990. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i predetti imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia. 3. RG AF AD LA propone un unico motivo di ricorso con il quale lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod proc pen. La sentenza dei giudizi di appello non aveva fornito adeguata risposta agli elementi di palese contraddittorietà evidenziati con i motivi di gravame. In particolare, deduceva l'imputato che la Corte d'appello aveva confermato il ragionamento del primo giudice in ordine alla colpevolezza riguardo all'episodio relativo all'acquisto di un quantitativo di cocaina per €.129.000 (fatto contestato nell'imputazione al capo 9 bis), fatto che era invece smentito dalle complessive risultanze istruttorie acquisite al processo. Illogica era anche la motivazione relativa alla ritenuta colpevolezza circa l'avvenuto acquisto e cessione di 15 kg di cocaina per 450.000 euro. Parimenti doveva dirsi per la mancata concessione dell'ipotesi lieve, posto che a seguito del controllo del 3 ottobre 2016 il RG era stato trovato in possesso di solo 4,20 gr di marjivana e che le risultanze delle intercettazioni tra il RG e i suoi spacciatori erano riferite a poche centinaia di euro da recuperare. Infine era contraddittoria la motivazione in punto di dosimetria della pena poichè i giudici di merito, pur riconoscendo le attenuanti generiche per il buon comportamento processuale del RG, non le avevano applicate nella massima estensione. 4. AN IS affida il ricorso a due motivi. Con il primo, deduce violazione dell'art. 125 e 546 cod proc pen. La sentenza di primo grado aveva integralmente riportato le motivazioni contenute nell'ordinanza cautelare e la Corte d'appello aveva ritenuto che, non essendo previsto a pena di nullità il requisito della autonoma valutazione, fosse comunque stata fornita giustificazione del giudizio di copevolezza espresso alla luce 1 del compendio probatorio in atti, laddove la mera ripetizione dei passaggi motivazionali propri della fase cautelare non avrebbe potuto certo riferisi al vaglio delle prove acquisite all'esito del processo. Con il secondo motivo deduce vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto inerente alla ritenuta collocazione temporale del reato contestato al IS tra il settembre 2016 e il febbraio 2017, posto che i primi contatti tra il IS e il RG AF erano stati captati nel febbraio 2017 e non prima. 5. CA NA propone due motivi di ricorso. Con il primo deduce vizio di motivazione in ordine alla riconsciuta colpevolezza, essendosi la Corte basata solo sul riferimento al nome " IN da parte di altri interlocutori, e in totale carenza di altri riscontri, ciò peraltro in assenza del ritrovamento dello stupefacente, che avrebbe richiesto un diverso rigore argomentativo. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena inflitta, pari ad anni uno di reclusione ( riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata). In particolare si duole della assenza di motivazione circa il fatto che i giudici di merito si fossero discostati, ai fini del calcolo, dal minimo edittale, partendo da una pena pari ad anni uno e mesi sei, poi ridotta per la scelta del rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente ricordato che, nel caso di specie, ci si trova di fronte ad una "doppia conforme", per cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione ( Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007 Rv. 236181). E, in proposito, deve ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto del ricorso (sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 , Rv. 243838 - 01; sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019; Rv. 277710 - 01; Sez.
6 - n. 11008 del 11/02/2020, Rv. 278716 - 01 ). 2 . Tanto premesso, quanto al ricorso del RG, deve rilevarsi che quest'ultimo ripropone gli stessi motivi disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva ed immune di vizi di 2 illogicità. In particolare, quanto alla prima doglianza (mancanza di prova circa l'addebito mosso al capo di imputazione 9-bis, relativo all'acquisto a fini di spaccio di un quantitativo di cocaina per il valore di €.129.000) la sentenza impugnata riporta analiticamente l'inequivocabile contenuto della conversazione telefonica intervenuta via chat il 24 giugno 2016 tra i coimputati IM ON e MO, che si riferivano esplicitamente all'odierno ricorrente RG AF (detto CO) citando espressamente la somma di €.129.000 (IM: ho parlato con CO e mi ha detto che lui ti da di 8 a 10 settimanali., io non li vedo;
MO risponde " domani lui mi dice che farà i conti con quello che gli rimane"...ti doveva 129 mila"). Nel motivo di ricorso, che si risolve sostanzialmente in censure di merito, il ricorrente si limita a lamentare che il riferimento al RG si ricava " per deduzione", senza quindi nemmeno confrontarsi con l'esauriente, chiara e coerente motivazione della sentenza impugnata che riporta testualmente il riferimento nella conversazione via chat a " CO", ossia il RG. Anche la lamentata illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'errore sulla tempistica della attività di spaccio che, secondo il ricorrente, minerebbe la tenuta della affermazione di colpevolezza, si risolve in una censura di mero fatto e non tiene conto della minuziosa ricostruzione operata dalla Corte milanese, che cita le risultanze dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria e le plurime conversazioni telefoniche tra i coimputati con inequivocabile valore dimostrativo circa il fatto che il ricorrente avesse operato per rifornirsi e rivendere la droga acquistata dall'importatrice IM ON, in posizione subordinata al MO (pagg. 43 e seguenti della sentenza impugnata). Sul punto, il ricorrente si affida soltanto alla deduzione dell'impossibilità che tutto lo stupefacente acquistato, di valore pari ad €.450.000 fosse rivenduto in due mesi, senza confrontarsi con il poderoso e ragionato elenco di risultanze ricostruito dalla Corte territoriale. Manifestamente infondata la doglianza in ordine alla derubricazione della contestazione in fatto di lieve entità, avendo la sentenza impugnata lungamente argomentato indicando gli elementi che qualificavano l'azione del RG come altamente pericolosa e indicativa dell'inserimento in un contesto criminale strutturato (incontri con gli importatori risultanti dai servizi di ocp;
rete di contatti che gli permettevano di trovare nuovi fornitori quali il coimputato IS;
gestione di galoppini addetti allo smercio dello stupefacente;
quantitativo della droga acquistata e volume di affari gestito). Si tratta di argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 — 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, cit., impone di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalita e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità 3 delle sostanze stupefacenti). E' dunque evidente che la Corte territoriale ha compiutamente esaminato tutto il compendio probatorio acquisito e ne ha tratto una ricostruzione logica e coerente che si sottrae alle censure dedotte nel ricorso, fornendo puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza e procedendo alla corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto. E' invero consolidato il principio per cui la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso, nel rappresentare l'inaffidabilità degli elementi posti a base della decisione di merito sotto il profilo della violazione dell'obbligo motivazionale, pone solo questioni che esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità ( Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643). Infine, parimenti manifestamente infondato è il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, che non si confronta con la esauriente motivazione dei giudici d'appello, che si richiamano alla gravità degli addebiti contestati e alla loro capacità offensiva nonché alla personalità del reo, gravato da precedenti specifici. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (cfr, da ultimo, Sez. 2 n. 17347 del 26/01/2021, Rv. 281217 - 01). 3. Anche i motivi del ricorso proposto da AN IS sono manifestamente infondati. Quanto al primo, con cui si deduce violazione dell'art. 125 e 546 cod proc pen per difetto del requisito della autonoma valutazione, va rilevato che la Corte di merito, richiamando l'incontestato principio per cui non costituisce motivo di nullità della sentenza di primo grado la sovrapponibilità grafica della predetta sentenza con l'ordinanza cautelare, purchè vi sia giustificazione delle ragioni in base al contraddittorio che si è svolto (sez. 6, n.38060 del 4 aprile 2019, rv.277286-01), ha aggiunto che sul punto il IS non aveva specificato nel motivo di appello quali profili, emersi in contraddittorio tra le parti, non erano stati fatti oggetto di 4 motivazione da parte del primo giudice. Il motivo di ricorso proposto in questa sede non si confronta con la precisa ed esatta argomentazione del giudice di appello, limitandosi a riproporre la doglianza già motivatamente disattesa. Relativamente al secondo motivo, non si ravvisano gli elementi di illogicità nelle argomentazioni della Corte territoriale che, con ragionamento immune da vizi logici, desume l'esistenza di un rapporto pregresso alla data delle prime captazioni, risalenti al febbraio 2017, dalla inquivocabile frase " con oggi è finito il credito vecchio", riscontrata dai plurime conversazioni riportate in motivazione che documentano i rapporti di dare avere tra le parti. : è invero pacifico che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati„ l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Infine, l'impugnata sentenza argomenta riportandosi a consolidati principi affermati da questa Corte, secondo cui il ragionevole dubbio non può basarsi sulla semplice negazione dei fatti da parte dell'imputato, in assenza di elementi a discarico, e in presenza di univoci elementi di prova dell'addebito (sez. 4, n.22257 del 25/3/2014, Rv259204). 3. Anche il ricorso proposto da CA NA è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta colpevolezza, essendosi la Corte basata solo sul riferimento al nome " IN da parte di altri interlocutori, va rilevato che anche in questo caso viene riproposto il medesimo motivo di appello, senza confrontarsi con il tenore esaustivo della motivazione dei giudici di merito. La sentenza impugnata, lungi da far riferimento alla sola citazione del nome " IN, fa riferimento a molteplici elementi, precisando espressamente che "è incontroversa l'identificazione dell'imputato, a partire dall'utenza telefonica che egli aveva fornito agli operanti in occasione di una precedente denuncia;
è stato identificato il cliente delle cessioni contestate, ovvero il TE GI, giudicato separatamente"; riporta tutto il compendio intercettivo allegando anche conversazioni intercorse direttamente tra RG e CA NA;
cita altresì la messa a disposizione da parte dello NA del proprio scooter, utilizzato per eseguire le consegne e poi sequestrato dagli inquirenti. Manifestamente infondato il motivo sulla pena, puntualmente argomentato dai giudici con il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 e in particolare alla pericolosità e capacità di delinquere dell'imputato, gravato da precedenti specifici. 4. I proposti ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili. Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. 5
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ED riccichè AN