Sentenza 14 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2016, n. 12762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12762 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2016 |
Testo completo
12762-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 14/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2591/2016 Presidente - MARIA VESSICHELLI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.29137/2016 IA MI GI DE ZO EL UT BE AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AV GI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 28/09/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2016, relazione svolta dal Consigliere IA MI Udito il Procuratore Generale in persona del GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Gabriele MAZZOTTA, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Per la parte civile, l'avv. Emanuele Massei ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alla rifusione delle spese. Per il ricorrente, l'avv. Cristina PEROZZI ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2015 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale SE AV era stato condannato per i reati di cui agli artt. 582 e 583 n. 1 cod. pen. (""per aver cagionato ad AR NI Lesioni personali gravi consistenti in un trauma contusivo della regione temporo- parietale sinistra, con ematoma, da cui derivava una malattia della durata superiore ai quaranta giorni, colpendolo con uno schiaffo"" - capo A) e all'art. 612, comma secondo, cod. pen. ("per avere minacciato ad AR NI un ingiusto male, subito dopo l'aggressione descritta nel capo precedente, dicendogli 'se non basta ti do un pugno e ti riabbasso di un palmo'...." - capo B). L'imputato era stato condannato anche al risarcimento dei danni in favore della parte civile, alla quale era stata accordata una provvisionale.
2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso l'imputato, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali.
2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denunzia la nullità del procedimento in conseguenza della decisione del giudice di primo grado di revocare l'ammissione dell'esame di un consulente di parte, che avrebbe dovuto riferire sul grave difetto di vista da cui è affetto l'imputato. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla suddetta decisione del giudice di primo grado di non esaminare il consulente di parte. Lamenta, altresì, la mancata considerazione delle dichiarazioni di altro teste in ordine alle stesse circostanze relative allo stato psicopatologico in cui si trovava l'imputato al momento dei fatti.
2.2. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione della suddetta prova, indicata come decisiva.
2.3. Con il quarto motivo si denunzia la violazione del diritto di difesa, non essendo stato concesso un termine al sostituto processuale del difensore di fiducia.
2.4. Con il quinto e il sesto motivo si censura la sentenza in ordine al riconoscimento del risarcimento dei danni e della provvisionale in favore della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.
1. Infondati sono i primi tre motivi di ricorso. Il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova già ammessa dal giudice di primo grado. Si tratta dell'esame del consulente medico di parte, non comparso all'udienza per la quale era stato citato, e che avrebbe dovuto riferire sul grave difetto di vista da cui è affetto l'imputato. 2 In primo luogo va detto che non risulta (né, per vero, è stato dedotto) che quando il giudice ha dichiarato chiusa la fase istruttoria, senza assumere la prova in precedenza ammessa, siano stati svolti dei rilievi dalla difesa dell'imputato in ordine all'incompletezza dell'istruzione, sicché la prova in questione può ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, Sgherri, Rv. 266076). Sotto altro profilo, poi, si rileva che la Corte territoriale, sull'analoga censura proposta in appello, ha ritenuto la superfluità della prova alla luce delle altre risultanze istruttorie, in base alle quali era emerso che l'imputato, "indipendentemente dalla sua indubitabile riduzione della vista, abbia consapevolmente schiaffeggiato la parte lesa rimarcando il suo gesto volontario nei termini minacciosi ridetti". Quindi i giudici di merito hanno ritenuto già provata la circostanza della malattia da cui era affetto l'imputato, considerando di conseguenza superfluo assumere ulteriori mezzi istruttori sul punto. Si tratta di motivato giudizio di merito, non sindacabile in questa sede. Vanno in proposito ricordati i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado, onde la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni ed altri, rv. 203974). Come si è detto, la Corte di Appello nel caso in esame ha motivato anche in ordine alla non decisività della prova, con valutazioni sottratte al sindacato di legittimità; infatti, "il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità" (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, rv. 257741; in senso conforme: n. 5782 del 2007, rv. 236064; n. 40496 del 2009, rv. 245009, n. 24294 del 2010, rv. 247872).
2. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso, con quale si denunzia la violazione del diritto di difesa, non essendo stato concesso un termine al sostituto processuale del difensore di fiducia. Le doglianze risultano generiche, non essendo precisate le ragioni della necessità del rinvio, essendo pacifico che, in tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, l'art. 102 cod. proc. pen., non riconoscendo rilevanza ad eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia alla designazione del suo sostituto, prevede che quest'ultimo possa esercitare tutti i diritti, assumendo i doveri del difensore. Non può riconoscersi neppure in favore del sostituto processuale la facoltà di chiedere un termine per la difesa, in quanto si tratta di un soggetto che rappresenta il difensore a tutti gli effetti e la legge ne presuppone la preparazione adeguata (Sez. 3, n. 7458 del 15/01/2008, Barranca, Rv. 239010; Sez. 5, n. 14115 del 10/11/1999, Di Prenda, Rv. 216105). 3 3. Egualmente generiche sono le doglianze del ricorrente in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, la cui liquidazione è stata rimessa al giudice civile. Riguardo le doglianze in ordine alla provvisionale, poi, si deve evidenziare che la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, R.C. e Blancaflor, Rv. 245701). Analogamente generiche e non supportate da idonee allegazioni (in ossequio del principio di autosufficienza del ricorso) sono le doglianze sulla concessione della provvisionale sebbene la parte civile non abbia depositato memorie conclusive. L'assunto, peraltro, è smentito dall'esame degli atti processuali, giacché dal verbale di udienza del 20 giugno 2013 risulta che la parte civile ha rassegnato le conclusioni, depositando apposito atto 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese della parte civile liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 1800, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016 Il consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Grazia Miccoli عط DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl 16 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmels Vancute