Sentenza 1 aprile 2010
Massime • 1
Sono utilizzabili le dichiarazioni rese, prima dell'autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini, in procedimento diverso da quello oggetto della pregressa archiviazione e relative a fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello sul quale l'archiviazione sia intervenuta. (Fattispecie relativa ad utilizzazione di dichiarazioni ai fini dell'applicazione di misura cautelare personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2010, n. 17724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17724 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/04/2010
Dott. CHIEFFI Severo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI GI - Consigliere - N. 990
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 45885/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO IR N. IL 08/01/1967;
avverso l'ordinanza n. 831/2009 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 04/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI Severo;
latte/sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO AN Mauro il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Manna Marcello il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 04/08/2009 il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza 02/07/2009 del G.I.P. in sede con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RO IR, sottoposto a indagini per l'omicidio di NO IO LV, aggravato dalla premeditazione e dalla circostanza prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in Corigliano Calabro il 24/05/2001 all'interno del locale "Roxi Bar", nonché per i reati connessi relativi alle armi. Il Tribunale - dopo aver premesso che in data 24/11/2008 il G.I.P., su richiesta del P.M., aveva disposto la riapertura delle indagini sulla base di nuovi elementi costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori CA AS, UR EN e AN RM - in risposta alle specifiche eccezioni sollevate dal difensore, riteneva utilizzabili le suddette dichiarazioni, in quanto le stesse, pur essendo state assunte prima della richiesta di riapertura delle indagini, facevano parte di altro procedimento e, quindi, erano state veicolate successivamente nel procedimento attuale. Pertanto, secondo il Tribunale, attesa la sopravvenienza di nuovi elementi di accusa, la riapertura delle indagini doveva ritenersi consentita con la conseguente utilizzazione delle nuove dichiarazioni rese in altro procedimento ("Sibarys"), in quanto il fatto addebitato nelle componenti oggettive non era identico a quello oggetto del provvedimento di archiviazione in precedenza disposto. Nel merito il Tribunale procedeva ad una ampia esposizione concernente la evoluzione dei gruppi malavitosi che si erano alternati da vari anni nella zona, richiamando le dichiarazioni dei collaboratori CQ AN, CA AS e UR EN ed evidenziando i contrasti insorti tra i vari clan organizzati operanti nella zona di Corigliano, Lauropoli e Cassano. Con riferimento alla posizione specifica dell'indagato il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, valorizzando le dichiarazioni dei suddetti collaboratori, ritenuti intrinsecamente attendibili. In particolare il collaboratore UR EN aveva riferito di aver ricevuto l'incarico da RI IO di seguire la vittima e di segnalarne gli spostamenti, di aver comunicato la posizione della vittima a PE DU e RO IR, di aver visto partire a bordo della moto il primo alla guida e il secondo seduto sul sedile posteriore armato di pistola, di essersi recato poco dopo sul luogo dell'omicidio e di aver visto il NO a terra agonizzante. Il UR aveva anche chiarito la causale dell'omicidio costituito dal fatto che la vittima era il padre di NO NT e di NO GI, i quali, avendo cominciato a collaborare con la giustizia, erano in grado di riferire fatti delittuosi riferibili alla associazione di appartenenza. Tale chiamata di correo era ritenuta attendibile, in quanto aveva trovato riscontro, oltre che negli elementi di generica, nella dichiarazione di reità resa dal collaboratore CA, intraneo alla cosca, il quale, oltre a confermare la causale dell'omicidio, aveva riferito di aver appreso direttamente da PE DU le modalità dell'esecuzione, precisando che l'ordine di uccidere era stato impartito dal carcere direttamente da PE DA. Ulteriore riscontro veniva individuato dal Tribunale nella dichiarazione del collaboratore AN RM, il quale pur attribuendo al RO il ruolo di palo e al De CI il ruolo di conducente della moto, aveva confermato la causale dell'omicidio.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le riteneva sussistenti atteso che non erano stati acquisiti elementi idonei al superamento della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore che ne ha chiesto l'annullamento deducendo i seguenti motivi. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 414 c.p.p. sul rilievo che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia prima della riapertura delle indagini erano inutilizzabili, in quanto il fatto reato contestato al ricorrente nel procedimento archiviato era identico per condotta, evento e nesso di causalità a quello contestato nell'attuale procedimento.
Con il secondo motivo il difensore ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis ed il vizio della motivazione sul rilievo che la chiamata di correo del collaboratore UR era priva di riscontri individualizzanti, sia perché la dichiarazione resa dal collaboratore CA, oltre ad essere generica, era "de relato", sia perché la dichiarazione resa dal collaboratore AN non poteva essere considerata come riscontro, in quanto detto collaboratore aveva ricostruito l'omicidio in modo del tutto diverso dal narrato del UR.
Il ricorso non merita accoglimento.
Invero, quanto al primo motivo, va rilevato che l'efficacia preclusiva dell'emissione di un decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione conseguente ad acquisizioni effettuate in diverso procedimento anche se in epoca antecedente al decreto di archiviazione (Cass. Sez. 1, 21073/2007, rv. 236793; Cass. Sez. 1, 11579/2006, rv. 233793; Cass sez. 5, 736/1999, rv. 212881). Pertanto correttamente nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dai collaboratori CA e UR, rese in procedimento diverso e poi veicolate nel presente procedimento, trattandosi di elementi indubbiamente nuovi idonei per la loro rilevanza a consentire la riapertura delle indagini. Infatti dall'ordinanza impugnata risulta pacifico - peraltro circostanza non contestata dal ricorrente - che tali dichiarazioni erano state acquisite in diverso procedimento ("Sibarys") e, quindi, si deve escludere che fossero state già acquisite nel procedimento in relazione al quale era stato richiesto il decreto di archiviazione.
Quanto al secondo motivo è sufficiente rilevare, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, che per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione del reato per cui si procede all'indagato. Alla luce di tale orientamento la dichiarazione di un collaborante - se precisa, coerente e circostanziata - ben può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del dichiarante, può essere anche costituito dalla dichiarazione convergente di altro collaborante, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il dubbio di reciproche influenze.
Orbene nel caso di specie il Tribunale, con motivazione immune da vizi logici, ha ancorato il proprio giudizio alla dichiarazione del collaborante UR, la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente ritenuta sulla base di considerazioni pienamente condivisibili. Inoltre il Tribunale ha indicato un riscontro esterno individualizzante, costituito dalla dichiarazione del collaborante CA, il quale aveva appreso le modalità di esecuzione dell'omicidio direttamente dal PE che vi aveva partecipato. Quanto alla dedotta discrasia tra le dichiarazioni del UR e dell'AN, è sufficiente rilevare che il Tribunale, pur prendendo atto di tale discordanza, l'ha superata sulla base di considerazioni logiche non suscettibili di censure in questa sede, tanto più che l'AN ha confermato la partecipazione del ricorrente alla commissione dell'omicidio pur assegnandogli un ruolo diverso (quello di palo).
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010