Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
Il sostituto del difensore esercita i diritti e assume i doveri del titolare a norma dell'art. 102 cod. proc. pen., sicché, non rilevano eventuali limitazioni apposte alla sua designazione. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto di richiesta di rinvio del processo formulata dal sostituto per impedimento del titolare stante l'irrilevanza del conferimento espresso del solo incarico di formulazione di una tale richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2008, n. 7458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7458 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/01/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00088
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 01852/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
CA NT, N. IL 16/01/1941;
avverso SENTENZA del 16/03/2007 TRIB. SEZ. DIST. di CESENA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Presidente Dr. LUPO ERNESTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato istinto per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- A seguito di opposizione a decreto penale, il Tribunale monocratico di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con sentenza del 16/3/2007, ha condannato AN AN alla pena di Euro 5000,00 di ammenda (pena dichiarata estinta ai sensi della L. n. 241 del 2006) per il reato previsto dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 2 e comma 1, lett. a), perché, quale titolare della ditta individuale omonima che utilizza l'area sita in via Cereta Gualdo n. 825, vi abbandonava rifiuti speciali non pericolosi costituiti da n. 16 pneumatici usati di autocarro, un trattore a ruote e due carcasse di frigorifero, nonché reflui zootecnici per circa 150 mc.. Accertato in Roncofreddo (FC) il 16 aprile 2003. Avverso la detta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo "violazione di legge, violazione dell'art. 420 - ter c.p.p., comma 5, violazione del diritto di difesa, omessa motivazione". Con l'unico motivo il ricorrente lamenta che il giudicante non abbia riconosciuto "l'esistenza di un impedimento assoluto a comparire del difensore di fiducia dell'imputato, non accogliendo l'istanza di rinvio dell'udienza del 16/3/1997 proposta dal sostituto del detto difensore di fiducia, che aveva prodotto certificazione medica che attestava che l'avv. Maio, "affetto da sindrome influenzale febbrile (39) necessita di ulteriori giorni tre di riposo".
2.-Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza con la seguente motivazione: "ritenuto l'impedimento opposto non assoluto, e comunque avendo il difensore inviato il proprio sostituto processuale ad esso conferendo ogni più ampia facoltà".
Delle due ragioni esposte dalla trascritta motivazione è senz'altro corretta la seconda, e cioè la presenza all'udienza del sostituto processuale a cui era stata conferita, con espresso riferimento all'art. 102 c.p.p. e art. 34 disp. att. c.p.p., "ogni e più ampia facoltà come per legge" (come è scritto nella nomina di sostituto processuale rilasciata il 16/3/2007 dall'avv. Giovanni Majo alla dott.ssa Eleonora Montaletti del foro di Forlì). Il che rende irrilevante ogni censura rivolta dal ricorrente alla prima ragione del rigetto, esposta dal Tribunale (la natura dell'impedimento). Ed invero il sostituto "esercita i diritti e assume i doveri del difensore" (art. 102 c.p.p., comma 2), onde egli rappresenta il difensore a tutti gli effetti e la legge ne presuppone la preparazione adeguata (Cass. 10/11/1999 - 10/12/1999, n. 14115). Da ciò deriva là legittimità dell'ordinanza del giudice dibattimentale che, preso atto della nomina del sostituto da parte del difensore di fiducia, ha rigettato l'istanza di rinvio avanzata dal sostituto ed ha ritenuto irrilevante che il titolare avesse espressamente incaricato il sostituto solo di confermare la richiesta di rinvio del dibattimento (in tal senso v., in motivazione Cass.13/11/2001 - 7/2/2002, n. 4690).
3.- Deve, infine, escludersi che si sia maturata la prescrizione del reato per cui si procede, onde non può accogliersi la richiesta del P.G. di dichiarazione di estinzione del reato, commesso il 16 aprile 2003.
Trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, il tempo di prescrizione è di tre anni, secondo la previgente disciplina dell'art. 157 c.p. (che è più favorevole della disciplina vigente, dettata dall'arto della L. 5 dicembre 2005, n. 251, e pertanto inapplicabile nel processo in corso, a norma dell'art. 10, comma 2della stessa legge). Per la presenza di più atti interruttivi (decreto penale di condanna, decreto di citazione a giudizio), il termine di prescrizione si è prolungato per un altro anno e mezzo (art. 160 c.p., u.c., nel testo previgente), e quindi fino al 16 ottobre 2007.
Il corso della prescrizione è rimasto, però, sospeso per il periodo compreso tra il 13/10/2006 (udienza in cui l'avv. Majo ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria) e la successiva udienza del 16/3/2007, e quindi per il periodo di cinque mesi e giorni tre, con conseguente scadenza della prescrizione alla data del 19 marzo 2008 (secondo la disciplina vigente, la prescrizione, della durata di cinque anni, si sarebbe maturata il 16 aprile 2008).
In ordine alla sospensione della prescrizione si è fatta applicazione del previgente testo dell'art. 159 c.p. (stante l'unitarietà della disciplina di detto istituto applicabile nel singolo processo), come interpretato dalle Sez. un. di questa Corte 28/11/2001 - 11/1/2002, n. 1021. Consegue che non assume rilievo il problema se, con riferimento al testo vigente dell'art. 159 c.p., l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria (cd. sciopero) debba o meno inquadrarsi tra i casi di sospensione del processo per impedimento del difensore, con conseguente applicabilità, solo nel caso in cui Si dia al quesito risposta positiva, del limite temporale massimo del periodo di sospensione previsto dallo stesso art. 159 c.p., n. 3. 4.- In conclusione, il ricorso per cassazione, essendo infondato, va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2008