Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2005, n. 33338
CASS
Sentenza 5 luglio 2005

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Anche in base alla nuova formulazione dell'art. 9 della Legge n. 1423 del 1956, introdotta dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 1992 n. 356, in caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, mentre l'allontanamento dal luogo di coatta dimora integra il delitto di cui al comma secondo, ogni altra violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione è sanzionata a norma del comma primo. (Fattispecie in cui il prevenuto si era arbitrariamente assentato dalla propria abitazione nelle ore nelle quali aveva l'obbligo di restarvi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2005, n. 33338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33338
    Data del deposito : 5 luglio 2005

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