Sentenza 5 luglio 2005
Massime • 1
Anche in base alla nuova formulazione dell'art. 9 della Legge n. 1423 del 1956, introdotta dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 1992 n. 356, in caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, mentre l'allontanamento dal luogo di coatta dimora integra il delitto di cui al comma secondo, ogni altra violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione è sanzionata a norma del comma primo. (Fattispecie in cui il prevenuto si era arbitrariamente assentato dalla propria abitazione nelle ore nelle quali aveva l'obbligo di restarvi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2005, n. 33338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33338 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 05/07/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 832
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 042988/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO IO N. IL 25/09/1970;
avverso SENTENZA del 21/09/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 settembre 2004 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 20 settembre 2002 che aveva ritenuto FA TO colpevole del delitto continuato di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 27.12.1956 n. 1423 per avere contravvenuto più volte, nel corso dell'anno 2000, alle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, risultando assente dalla propria abitazione in Napoli nelle date 27.3.2000, 9.5.2000,4.6.2000 e 24.8.2000.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del FA lamentando la erronea qualificazione del fatto contestato che sarebbe rientrato nel primo comma dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 e non nel secondo comma come ritenuto dai giudici di merito.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che l'imputato fosse soggetto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e che fosse rimasto accertato che nelle date del 27.3.2000, 9.5.2000, 4.6.2000 e 24.8.2000 si era arbitrariamente assentato dalla propria abitazione in ore per cui aveva la prescrizione di permanervi.
Ad avviso della Corte di merito, pur non essendovi stata violazione dell'obbligo di allontanarsi dal comune di dimora coatta, bensì soltanto di una delle diverse prescrizioni impartite con la misura della sorveglianza speciale, resterebbe integrato il delitto di cui al comma 2 dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, trattandosi comunque della violazione di una delle prescrizioni collegate alla più grave misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
La tesi, pur se fetta propria da un orientamento di questa Corte, per cui la differenziazione fra le due ipotesi criminose dovrebbe avvenire solo in base al tipo di sorveglianza speciale applicata, indipendentemente dal tipo di prescrizione violata (v. Cass.
6.5.1998 n. 5269), non appare però condivisibile. Anche in base alla nuova formulazione dell'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, introdotta con D. L. n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 del 1992, mentre l'allontanamento dal luogo di coatta dimora integra il delitto di cui al comma 2 dell'art. 9, ogni altra violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione è sanzionata a norma del comma 1. Ciò che rileva ai fini della gravita del reato e quindi della sua qualificazione come delitto ovvero come contravvenzione è infetti non già il tipo di misura applicata bensì il tipo di violazione commessa che è ovviamente più grave, così da integrare la ipotesi delittuosa, qualora sia violato l'obbligo o il divieto di soggiorno in un determinato comune (v. Cass.
5.5.1997 n. 3157). Appare invero irrilevante la circostanza che la sorveglianza speciale preveda o meno l'obbligo o il divieto di dimora qualora poi la prescrizione violata non sia collegata a tale imposizione che è quella che giustifica la ipotesi delittuosa. Anche la interpretazione letterale della norma è in tal senso, considerato che la ipotesi contravvenzionale di cui al primo comma prevede la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ed invece quella delittuosa, disciplinata dal secondo comma, la inosservanza della sorveglianza speciale in relazione all'obbligo o al divieto di soggiorno. Si deve pertanto ritenere che il reato contestato all'imputato debba essere qualificato, nel caso in esame, come contravvenzione ai sensi del primo dell'art. 9 citato, essendo stata violata una prescrizione diversa da quella dell'obbligo o divieto di soggiorno.
Il reato come sopra qualificato è peraltro allo stato prescritto. Trattandosi di una contravvenzione punita con la pena dell'arresto, la prescrizione, a norma dell'art. 157 C.P., è infetti pacificamente maturata alla data del 24.2.2005 (quattro anni e sei mesi), avuto riguardo alla data di commissione dell'ultima della violazioni contestate (24.2.2000), tenuto anche conto degli atti interruttivi nella massima estensione. Non risultano d'altronde prove evidenti che il fatto non sussiste o non costituisce reato o l'imputato non lo ha commesso, ma non sussistono neppure cause di inammissibilità originaria del ricorso tali da precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 C.P.P. ed in particolare, nella specie, la prescrizione del reato, pur se maturata il 24.2.2005 e quindi successivamente alla sentenza impugnata. Si deve pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione (art. 620,1 comma, lett. a) C.P.P.).
P.Q.M.
Qualificato il reato come violazione ex art. 9 comma 1 della legge n. 1423 del 1956, annulla la sentenza impugnata perché il reato è
estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2005