Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 1
In tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, l'art. 102 cod. proc. pen. non riconoscendo rilevanza ad eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia alla designazione del suo sostituto, prevede che quest'ultimo possa esercitare tutti i diritti assumendo i doveri del difensore. Non può riconoscersi neppure in favore del sostituto processuale la facoltà di chiedere un termine per la difesa, in quanto si tratta di un soggetto che rappresenta il difensore a tutti gli effetti e la legge ne presuppone la preparazione adeguata.
Commentario • 1
- 1. Basta delega orale al sostituto del difensore nel processo penale (Cass. 48862/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/1999, n. 14115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14115 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 10/11/1999
1. Dott. Giuliana FERRUA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe SICA Consigliere N. 1951
3. Dott. Alfonso AMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo DI POPOLO Consigliere rel. N. 14681/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DI ND OS (nato ad [...] il 1^ giugno 1950) avverso la sentenza della Corte di appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano, emessa in data 27 novembre 1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angelo Di Popolo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO.
La Corte di appello di Trento-Bolzano ha confermato la sentenza del Pretore di Merano, in data 18 ottobre 1996, di condanna, con la ritenuta continuazione, di Di DA DO alla pena di giustizia per reati di ingiuria e di minaccia, contestati come commessi in danno di RT Giliberto, con connesse statuizioni in favore della parte civile costituita. La Corte di merito, in particolare, ha disatteso le doglianze dell'impugnazione, che esponevano questioni di: - nullità della sentenza di primo grado, non essendo stata rinviata l'udienza dibattimentale del 18 ottobre 1996 per il dedotto assoluto impedimento dell'imputato (si è rilevato, infatti, che la difesa del Di DA, poi comparso nel corso del dibattimento, fu concretamente assicurata dal sostituto processuale, designato dal difensore di fiducia per la presentazione dell'istanza di rinvio);
- nullità della stessa sentenza per indisponibilità (rilevante ai sensi dell'art. 466 C.P.P.) del fascicolo del dibattimento nella settimana precedente al suo espletamento (e si è rilevato, in contrario, che manca la rilevante dimostrazione probatoria di tale assunto); - nullità indotta dalla mancata concessione del termine a difesa richiesto dal predetto sostituto processuale (siccome non spettante, nella valutazione della Corte di merito); - apprezzabili carenze motivazionali, evidenziate nella affermazione della colpevolezza sul riscontro di dichiarazioni testimoniali interessate ed inattendibili (e sono risultati precisati i termini della rilevante attendibilità delle dichiarazioni del RT); - iniquità della pena eccessiva comminata ed illegittimità dell'indennizzo risarcitorio per danni morali liquidati al RT (siccome determinata e liquidato, rispettivamente, in equa valutazione delle risultanze processuali venute in rilievo). Il Di DA lamenta in questa sede che, innanzi tutto, la sentenza impugnata è inficiata da violazione della disciplina di cui agli artt.178 lett.c), 179/1 e 76 C.P.P., per quanto la presenza in udienza del sostituto processuale (designato per l'esclusivo fine di presentazione dell'istanza di rinvio del dibattimento) sia stata indebitamente equiparata a quella del difensore di fiducia, tale non essendo qualificabile - in mancanza di nomina dell'imputato - il sostituto predetto. Ma la censura risulta destituita di fondamento, in quanto l'esercizio della difesa dell'imputato è rimasto legittimamente realizzato in applicazione della disciplina di cui all'art. 102 C.P.P., che, non riconoscendo rilevanza ad eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia alla designazione del suo sostituto, prevale che quest'ultimo esercita i diritti ed assume i doveri del difensore predetto (e, in concreto, risulta che il sostituto ha svolto la sua attività in favore del Di DA, già esponendo in limine la questione di violazione della disciplina di cui all'art. 466 C.P.P. e non proponendo, d'altra parte, alcuna questione di difetto di mandato, neppure sollevata direttamente dall'imputato, comparso poi nel dibattimento nonostante l'allegato assoluto impedimento a comparire), tanto più emergendo che è venuto così in rilievo che non ricorre situazione comportante di per sè la revoca del mandato conferito al difensore di fiducia e che quest'ultimo è rimasto legittimato a riprendere il suo ruolo alla cessazione della situazione che ha dato luogo alla designazione del sostituto (Cass., Sez. Un., 11 novembre 1994, Nicoletti). E ciò esime dal considerare che, comunque, non ricorrono violazioni apprezzabili della disciplina in materia di difesa dell'imputato, per quanto in ogni caso verrebbe ad operare, ai sensi dell'art. 97 C.P.P., la designazione del giudice, in relazione alla quale risulta pienamente espletata, nella fattispecie, la difesa dell'imputato: la Corte costituzionale (sentenza n. 450/1997) ha, infatti, chiarito che le due figure "parallele" (del sostituto nominato di ufficio e del sostituto designato dal difensore di fiducia) ritrovano, nel sistema processuale positivo, riscontri di identico regime, anche per quanto attiene alla materia dei diritti e dei doveri disegnata nell'art. 102 C.P.P. Dalla citata sentenza della Corte costituzionale si desume anche l'infondatezza del secondo motivo del proposto ricorso, correlato a denunziata violazione della disciplina di cui all'art. 108 C.P.P., per quanto al sostituto processuale indebitamente sia stata negata la concessione del richiesto termine per la difesa. Si deve soltanto ribadire al riguardo che non sussiste previsione processuale in tal senso in favore del sostituto nominato ai sensi dall'art. 102 C.P.P., al quale - secondo la valutazione della Corte predetta, che non può essere disattesa - "nessuno ha mai inteso riconoscere un autonomo diritto al termine per preparare la difesa", per quanto si tratti di soggetto che "rappresenta il difensore a tutti gli effetti e la legge ne presume la preparazione adeguata".
Il terzo motivo di ricorso attiene alla prospettazione di nullità del giudizio di primo grado, indotta dalla indisponibilità del fascicolo del dibattimento nei termini già indicati a sostegno dell'appello, oltre che dalla mancata indagine del giudice, come sollecitata a verificare l'inesigibilità della impedita correlativa consultazione. Anche tale doglianza risulta destituita di fondamento apprezzabile, per quanto la motivazione adottata della Corte di merito di inesistenza di "alcuna prova" renda ragione anche della conferma dell'ordinanza dibattimentale del Pretore sulla insussistenza dei presupposti della denunziata violazione dell'art.466 C.P.P. (vi era considerato che, da un lato, il fascicolo in questione era rimasto disponibile, per la consultazione del difensore, nelle precedenti udienze - per le quali era stato disposto in rinvio del dibattimento - e, dall'altro, mancando pure la prova di specifiche istanze di consultazione, nello stesso fascicolo non erano stati allegati nuovi atti prima dell'udienza del 18 ottobre 1996). La motivazione, in particolare, finisce per valorizzare l'insussistenza di riscontri rilevanti, che possano evidenziare la rilevante violazione denunziata, per quanto alla addotta indisponibilità sia conseguita l'impossibilità del controllo degli atti inseriti, ai fini delle istanze previste nell'art. 491/2 C.P.P., alla cui realizzazione resta propriamente preordinata la disciplina delle facoltà difensive previste nell'art. 466 C.P.P.: lascia così prefigurare che non ne sia derivata alcuna compromissione, essendo rimasta immutato il contenuto del fascicolo rispetto a quello già reso disponibile per la consultazione in relazione alle indicate precedenti udienze.
Col quarto motivo il Di DA lamenta, nei rilevanti profili di cui all'art. 606 lett. e), che la motivazione della sentenza impugnata denota profili di valutazione "laconica" ed insufficiente della attendibilità delle dichiarazioni del RT. Ma la censura, concretamente generica (oltre che intesa a perseguire una sostanziale rivalutazione di merito delle emergenze probatorie sul fatto, preclusa in questa sede di legittimità), infondatamente espone le carenze motivazionali in questione, per quanto la Corte di merito abbia precisato coerentemente ed esaurientemente (è, quindi, con motivazione concisa, ma adeguata e non illogica) i profili di tale attendibilità sul riscontro della univocità delle dichiarazioni testimoniali correlative e della mancata individuazione di elementi concreti della loro inattendibilità.
Col quinto motivo il ricorrente, a parte l'inammissibile doglianza di merito sull'entità del regime sanzionatorio adottato, infondatamente denunzia come indebitamente sia mancato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 C.P. (ne ipotizza la sussistenza nella reazione alla verificata esclusione dalla assegnazione di alloggio popolare, già garantita per "fatta" dal RT: laddove si intende che non sussistono gli estremi dell'attenuante in questione, in situazione nella quale l'eventuale precedente "garanzia" del RT non risulti manifestata sulla base di una legittima valutazione, poi inopinatamente disattesa), - ovvero di una indebita promessa - e la conseguente reazione dell'imputato non resti così legittimata da uno stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, tale non potendo essere qualificata la promessa - fondata od indebita - che sia stata fatta per l'assegnazione dell'alloggio popolare fuori dal contesto di un dimostrato legittimo esercizio di attività e di funzioni demandate al RT. Ed è lo stesso ricorrente che ipotizza l'illegittimità della sua reazione, seppure ne ponga alla base una irrilevante supposizione (od esagerazione) del fatto ingiusto, che, come è noto, non integra, nella forma del convincimento putativo della provocazione, gli estremi della invocata attenuante (Cass., 1^ luglio 1996, Curcas, CED n. 205584).
Con l'ultimo motivo lo stesso ricorrente denunzia l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, che, nella determinazione dell'indennizzo risarcitorio, non ha tenuto conto, ai fini della congrua riduzione correlativa, della pronunziata assoluzione dal delitto di tentata lesione personale, contestato come commesso in danno del RT. Ma la doglianza, già manifestamente infondata (la liquidazione, siccome operata dal Pretore, oggettivamente è rimasta correlata alla portata delle statuizioni della sentenza emessa, ivi compresa quella relativa alla indicata assoluzione), denota ulteriori e decisivi profili di inammissibilità, per quanto presupponga il riesame di merito di incensurabili valutazioni determinative, per di più logicamente ancorate, nella sentenza impugnata, ai riscontri "della sofferenza patita dal RT in conseguenza della furibonda aggressione".
La natura dei motivi esaminati (ed il riconoscimento della loro prevalente infondatezza) comporta il rigetto del ricorso, con la condanna del Di DA al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, proposto da Di DA DO avverso la sentenza della Corte di appello di Trento-Bolzano, emessa in data 27 novembre 1998, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1999