Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 2
In tema di procurata inosservanza di pena, nessuna efficacia scriminante può attribuirsi a rapporti di parentela o coniugio ovvero ad altri legami socialmente rilevanti, per cui l'adempimento di doveri di solidarietà umana non può escludere la punibilità, quando esso si traduca in attività di effettiva copertura del soggetto ricercato.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 390 cod. pen. (procurata inosservanza di pena) non è richiesta la sussistenza del dolo specifico, essendo sufficiente che la condotta consapevole del reo si colleghi oggettivamente, sul piano causale, con l'interesse del soggetto aiutato a sottrarsi all'esecuzione della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2007, n. 18748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18748 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 03/04/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 401
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 42075/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AG RO;
2. NO IU;
3. TO ZO (due ricorsi);
4. IO GI;
5. CU VA;
6. Di MA GI;
7. NÒ RO;
8. NÒ TT;
9. Lo ST ES;
10. OC RE;
11. IT IL;
12. RO EN;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dott. RENZO Michele;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori:
Avv. PONTE Leone del Foro di Locri per i ricorrenti RO EN, Lo ST ES, NÒ RO e NO IU, che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento;
Avv. VENETO Armando del Foro di Palmi per il ricorrente TO ZO, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata;
Avv. Managò Antonio del Foro di Reggio Calabria, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo trae origine dalle indagini successive all'evasione dal carcere di Torino, in data 24 giugno 2002, di NÒ TT, che stava scontando una condanna per associazione di stampo mafioso. Dalle investigazioni intraprese per la cattura del latitante si poteva infatti risalire ad altri episodi criminosi (in particolare, due rapine aggravate, una in danno di un distributore di benzina a Riace Marina, commessa il 20 agosto 2002, e l'altra in danno L'ufficio postale di S. Costantino Albanese, commessa il 12 ottobre 2002, con i connessi reati strumentali di furto, ricettazione, detenzione e porto d'armi), e a una serie di persone che secondo la ricostruzione L'organo inquirente avevano dato vita ad un'associazione di stampo mafioso capeggiata proprio da NÒ TT. A margine dei fatti principali, ritenuti delitti - scopo L'associazione a delinquere, è stata individuata altra attività illecita consistente nella fittizia attribuzione di giornate lavorative bracciantili, mediante denuncia del rapporto di lavoro all'INPS e pagamento delle relative contribuzioni previdenziali. Punto di riferimento di tale attività era l'azienda agricola di proprietà L'imputato MI VA, che a fronte della falsa denuncia di instaurazione del rapporto lavorativo temporaneo percepiva un compenso di circa 9,00 Euro al giorno da coloro che avrebbero poi dovuto percepire le prestazioni previdenziali. L'indagine è stata condotta anche a mezzo di intercettazioni telefoniche e ambientali, la cui utilizzabilità è stata materia controversa per tutti i gradi del giudizio. Alle risultanze tipicamente investigative si sono poi aggiunte - dopo gli arresti - le dichiarazioni, le confessioni e le chiamate in correità di alcuni coimputati (in particolare, per quel che interessa gli odierni ricorrenti, CU VA, NÒ TT, MI GE e Di MA GI). All'esito del giudizio di primo grado, svoltosi con rito abbreviato dinanzi al G.I.P. di Reggio Calabria, sono state condannate - per tutti o parte dei reati loro rispettivamente ascritti - 19 persone, tra le quali tutte quelle oggi ricorrenti, mentre altre quattro venivano prosciolte da ogni addebito. Il reato di truffa aggravata connesso all'attività di falsa attribuzione di giornate lavorative bracciantili veniva qualificato alla stregua di tentativo.
A seguito d'impugnazione degli imputati la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 24 marzo 2006, escludeva che l'associazione a delinquere, pur esistente, potesse rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., ed escludeva altresì l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, ove contestata, provvedendo alla conseguente rideterminazione delle pene, che con riferimento agli imputati oggi ricorrenti venivano quantificate come segue:
1. AG RO anni 1;
2. NO IU anni 2;
3. TO ZO anni 2 ed Euro 400,00;
4. IO GI anni 2 e mesi 8 ed Euro 200,00;
5. CU VA anni 6 ed Euro 1.600,00;
6. Di MA GI anni 6 Euro 1.600,00 di multa;
7. NÒ RO mesi 6 ed Euro 200,00;
8. NÒ TT anni 8 e mesi 8 ed Euro 1.600,00;
9. Lo ST ES mesi 6 ed Euro 200,00;
10. OC RE mesi 8 ed Euro 280,00;
11. IT NA AR mesi 6 Euro 200,00;
l2. RO EN mesi 8.
La Corte d'Appello esaminava preliminarmente respingendole - le eccezioni d'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche per violazione L'art. 268 c.p.p., comma 3, in quanto effettuate fuori dei locali della Procura della Repubblica in assenza dei presupposti di legge, e senza che nei provvedimenti del P.M. vi fosse una motivazione adeguata sul requisito specifico L'eccezionale urgenza. Relativamente alla rapina del 20 agosto 2002 al distributore di benzina di Riace Marina, la Corte prendeva atto che gli imputati accusati di questo reato (GA e NÒ) non contestavano la loro responsabilità, mentre per la rapina all'ufficio postale di S. Costantino Albanese in data 12 ottobre 2002 procedeva ad una rilettura delle fonti di prova allo scopo precipuo di delibare la posizione di MI GE, unica imputata, tra i cinque condannati per questo reato, a negare di aver partecipato al delitto. All'esito di tale rilettura, la Corte si limitava a qualificare come furto la ricettazione contestata con riferimento all'automobile usata, confermando per il resto le attribuzioni di responsabilità contenute nella sentenza appellata. La Corte ha poi dedicato una separata trattazione alle imputazioni di detenzione e porto delle armi utilizzate per la rapina del 12 ottobre 2002, che sono state rivolte non solo agli autori della rapina, ma anche a TO ZO, al quale si è addebitato di aver custodito le armi nella propria officina di CC Ionica, da dove i rapinatori le avrebbero prelevate il giorno prima della loro utilizzazione.
Il TO V. è stato assolto LLimputazione di porto delle armi, ma condannato per la loro detenzione. La Corte d'Appello ha fondato la propria decisione su una pluralità di elementi, all'interno dei quali assumono però un ruolo centrale le dichiarazioni accusatorie del coimputato CU VA, che l'11 ottobre 2002 aveva viaggiato dalla LUnia alla Calabria per prendere le armi, dando indicazioni decisive per l'identificazione di TO V., descritto come "meccanico di motorini" di nome ZO, con tatuaggi, titolare di officina in CC Ionica. A margine di tale chiamata di correo, la sentenza impugnata elenca una serie di circostanze assunte come riscontri esterni rilevanti ex art. 192 c.p.p., comma 3:
- la sicura veridicità del viaggio dalla LUnia alla Calabria di CU VA, in quanto risultante, già prima delle dichiarazioni al P.M., da una molteplicità di attività investigative (intercettazioni e attività di osservazione di controllo, che avevano consentito anche di ricostruire il tracciato del viaggio, attraverso le celle radiomobile agganciate dai cellulari intercettati);
- la veridicità della descrizione delle armi, o almeno delle armi lunghe, effettuata dal CU S., in quanto riscontrata da dichiarazioni conformi del coimputato Di MA G., che l'11 ottobre 2002 era rimasto in LUnia, ma aveva visto le armi al ritorno del CU S. dal suo viaggio;
- il contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate l'11 ottobre 2002 tra MI VA e NÒ TT, e tra MI S. e NÒ AR (MI VA è stato compagno di viaggio del CU S. fino CC Ionica, e NÒ AR avrebbe accompagnato entrambi dal TO V. e li avrebbe poi scortati, precedendoli sulla strada del ritorno, da Gioiosa Ionica a ROrio), in entrambe le quali ci si riferisce a due pani. Secondo le successive dichiarazioni di MI GE i due pani erano armi, mentre per CU S. erano solo pezzi di pane;
- l'esistenza di rapporti, coltivati per telefono e di persona, e riscontrati dalle indagini, tra TO ZO e IO GI, persona particolarmente vicina a NÒ TT. In ordine alla fattispecie associativa la Corte d'Appello escludeva l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., affermando però essere effettivamente avvenuta la costituzione di un'associazione a delinquere, della quale riteneva provati i tratti caratteristici, quali l'indeterminatezza del programma criminoso, la base organizzativa e la strutturazione gerarchica, e che era ulteriormente convalidata ex post dalla commissione di alcuni dei delitti - scopo. Relativamente al delitto di procurata inosservanza di pena per il quale sono stati condannati cinque dei ricorrenti (AG R., NO G., IO G., CU S., Di MA G., e RO L.) la sentenza impugnata ha analizzato le condotte di ciascuno degli imputati, quali complessivamente ricostruibili alla stregua del materiale probatorio in atti, evidenziando per ciascuno le fonti prova ritenute rilevanti e sufficientemente significative ai fini L'addebito:
AG RO: dichiarazioni autoaccusatorie L'imputato e captazione di conversazione tra presenti del 2 novembre 2002 tra NO IU e NÒ OB, da cui si desume che in due occasioni l'AG R. portò del denaro allo NÒ TT raggiungendolo nel luogo segreto ove era nascosto;
NO IU: ammissioni L'imputato di aver procurato una scheda telefonica allo NÒ V. e di aver accompagnato l'AG R. presso il latitante, nonché captazioni di quattro conversazioni ambientali il cui contenuto rivelava il particolare peso del suo apporto alla sicurezza dello NÒ V., per il quale aveva addirittura costruito un rifugio.
IO GI: confessione L'imputato di non essersi sottratto alle richieste di aiuto del cugino e coerenti emergenze delle intercettazioni telefoniche.
CU VA: oltre ad aver partecipato all'esecuzione della rapina del 12 ottobre 2002 insieme allo NÒ V., ha partecipato al suo trasferimento a Francavilla in Sinni e a volte gli ha fatto da staffetta.
Di MA GI: come il CU S., oltre ad aver partecipato alla rapina del 12 ottobre 2002, ha scortato il latitante verso lo svincolo di Francavilla in direzione di Reggio Calabria, e gli ha portato indumenti, insieme a MI VA, mentre si trovava a Taranto.
RO EN: ha ospitato in casa sua lo NÒ TT nel corso della latitanza.
In relazione alla tentata truffa in danno L'INPS, la Corte d'Appello ha tratto le fonti di prova LLinformativa di reato dei CC concernente la materia specifica, e in particolare dalle intercettazioni telefoniche. Molte conversazioni del IO G., che rivestiva il ruolo di procacciatore dei falsi braccianti ed esattore del corrispettivo che essi versavano agli organizzatori della truffa, venivano integralmente trascritte in motivazione. Altro cospicuo indizio della condotta delittuosa era dato dai terreni che il MI S. aveva denunciato all'INPS come destinato alla coltivazione di fragole, indicati in ben 79 ettari. Il riscontro catastale su quei terreni aveva invece accertato che meno di tre ettari erano effettivamente intestati a lui, mentre non era dato sapere a che titolo egli potesse disporre degli altri. Inoltre, il Di MA GI, che era effettivamente dipendente del MI S., ha dichiarato di non aver mai visto operai calabresi (come quelli cui erano riferibili le false denunce) calabresi lavorare in azienda). Dalla ricostruzione della condotta delittuosa attinente alla truffa, e in particolare dalla stabilità organizzativa e LLevidente ripartizione di ruoli tra i concorrenti MI VA, IO GI, NÒ OB e NÒ AR, la Corte enucleava notizia di reato di associazione a delinquere dedita a truffe in danno L'INPS - distinta e separata da quella coagulatasi attorno a NÒ TT dopo la sua evasione - in relazione alla quale trasmetteva copia degli atti alla Procura della Repubblica di Locri. Relativamente ai quattro ricorrenti in favore dei quali erano state denunciate falsamente giornate lavorative, la sentenza impugnata così espone le fonti di prova ritenute decisive:
NÒ RO: conversazione telefonica tra MI VA e NÒ AR nella quale si decidevano a tavolino le giornate da "assegnare" a NÒ RO, e incompatibilità della prestazione di lavoro con l'enorme distanza tra il luogo di residenza della presunta lavoratrice (Gioiosa Ionica) e l'azienda del MI S. (Pisticci in provincia di Matera), che avrebbe reso impossibili gli spostamenti quotidiani.
OC RE: telefonata del 27 aprile 2003 tra MI VA e NÒ AR dalla quale risulta che il OC R. aveva consegnato a quest'ultima un assegno di 525,00 Euro, per il quale l'unica causale immaginabile era proprio la fittizia assunzione della moglie del OC R., LU RO AR, per 21 giornate durante il marzo 2003.
Lo ST ES: Incompatibilità della prestazione di lavoro con l'enorme distanza tra il luogo di residenza della presunta lavoratrice (Gioiosa Ionica) e l'azienda del MI S. (Pisticci in provincia di Matera), che avrebbe reso impossibili gli spostamenti quotidiani, specie considerando l'età della Lo ST T.. IT NA: il carattere fittizio della sua assunzione emerge in diverse telefonate, in una delle quali ella stessa chiedeva al MI VA se il fatto di risiedere a Guidonia, in provincia di Roma, poteva essere d'ostacolo alla conclusione della pratica. Contro la sentenza di secondo grado ricorrono a questa Suprema Corte gli imputati condannati indicati in epigrafe, deducendo quanto appresso si sintetizza per ciascuno dei ricorsi.
NÒ TT.
Si deduce anzitutto violazione L'art. 416 c.p., per aver la sentenza impugnata ritenuto la costituzione di un'associazione a delinquere in assenza dei requisiti di legge, e in particolare della struttura organizzativa, della stabilità, e soprattutto di quel particolare vincolo di affiliazione che, prima e al di là del dolo specifico di commettere dei reati, caratterizza la posizione degli associati verso l'associazione. In realtà, secondo il ricorrente, l'impostazione L'accusa tendeva a mutuare la fattispecie associativa dalla condanna per analogo reato precedentemente inflitta allo NÒ V., senza individuare alcun elemento di novità nemmeno sotto il profilo organizzativo, posto che tutte le condotte ipotizzate come fine L'associazione si riferivano sostanzialmente alla sola persona dello NÒ V..
In secondo luogo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena, che non ha debitamente valorizzato il contributo collaborativo L'imputato.
CU VA e Di MA GI.
Nell'interesse di entrambi risulta presentato un unico ricorso col quale si denuncia violazione L'art. 192 c.p.p. e L'art. 416 c.p. in relazione alla loro ritenuta affiliazione all'associazione a delinquere capeggiata dallo NÒ V. e comunque facente capo alla sua famiglia. Essi sostengono di non aver mai saputo dello status e della posizione giuridica dello NÒ V., avendo sempre vissuto a Pisticci in provincia di Matera, zona lontana dalle terre di origine dello NÒ V.; invocano il breve lasso di tempo per il quale hanno operato e le divergenze di vedute con lo NÒ V. in ordine all'opportunità di commettere la rapina all'ufficio postale come ulteriori fattori d'esclusione della loro adesione all'associazione. TO ZO.
Nell'interesse di questo imputato risultano presentati due distinti ricorsi, i quali illustrano tuttavia i medesimi motivi fondamentali, seppur diversamente argomentati a seconda della sensibilità L'estensore. Si denuncia in primo luogo il vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), sia per la contraddittorietà degli elementi di prova ritenuti significativi nei confronti del TO V., risultante dal testo del provvedimento;
sia per la contraddittorietà di taluno di quegli elementi con specifici atti del processo. Quanto ai vizi rientranti nella prima categoria, si segnalava particolarmente la vicenda dei due pani di cui si parlava in una conversazione intercettata, sul cui significato vi era conflitto radicale tra le dichiarazioni di CU VA (per il quale i pani erano pani) e quelle della convivente MI GE (per la quale i pani erano armi); l'opzione tra le due interpretazioni importava che l'intercettazione in questione assumesse una valenza accusatoria verso soggetti diversi (NÒ AR o il meccanico indicato dal CU S.), ciò che introduceva un elemento di equivocità incompatibile col concetto normativo di indizio. Quanto ai vizi della seconda categoria, si rimarcava, ad esempio, il fatto che le armi a canna lunga pretesamente prelevate dal TO V. l'11 ottobre 2002 non erano state poi effettivamente usate nel corso della rapina L'indomani; e che il CU S., contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza d'appello, non aveva visto le armi che sosteneva di aver prelevato LLofficina di CC Ionica. Tali circostanze minavano la credibilità oggettiva del racconto del CU S., in quanto il suo nucleo fattuale, consistente nel trasporto delle armi, restava affidato alla sola sua parola, e privo di qualsiasi riscontro. In secondo luogo, si denunciava violazione L'art. 192 c.p.p., comma 3, per l'assenza di riscontri individualizzanti che fossero in grado di fungere da elementi ulteriori di convalida della chiamata di correo del CU S., mediante l'accostamento della persona del TO V. al fatto che gli si imputava. Infine, uno dei due ricorsi denuncia altresì la non motivata gravosità del trattamento sanzionatorio, refluente in vizio rilevante ex art. 606 c.p.p., lett. e). AG RO e IO GI.
La loro impugnazione è affidata ad unico ricorso articolato in tre motivi.
Col primo si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt. 266, 267 c.p.p. e L'art.268 c.p.p., comma 3. In particolare, si rileva che l'esecuzione delle operazioni al di fuori dei locali della Procura della Procura della Repubblica era stata insufficientemente motivata nei decreti del P.M. con la circostanza che gli impianti disponibili erano obsoleti e che gli uffici della Procura erano stati trasferiti in locali distanti da quelli ove erano rimasti gli impianti medesimi. Peraltro la documentazione di tali circostanze era stata affidata a una certificazione della segreteria redatta in epoca successiva all'esecuzione delle intercettazioni, contrariamente a quanto ritenuto possibile dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 2737 del 29 novembre 2005, la quale ha ritenuto che la motivazione debba sempre precedere, e non possa mai seguire, l'esecuzione delle operazioni d'intercettazione.
La medesima conclusione d'inutilizzabilità delle intercettazioni dovrebbe derivarsi, ad avviso dei ricorrenti, LLinsufficiente motivazione sul carattere eccezionale L'urgenza che impediva di servirsi degli impianti L'ufficio giudiziario. Con esclusivo riferimento alla posizione del IO G. nel delitto di tentata truffa, si denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione, che mentre addebita all'imputato il ruolo di reclutatore della falsa manodopera, stimata in un numero molto elevato di persone, poi individua solo quattro soggetti che hanno in concreto fruito della falsa registrazione di giornate lavorative. Tale circostanza doveva dar corpo alla tesi difensiva secondo cui non vi era prova che le telefonate facessero cenno a corrispettivi per la falsa assunzione, ma che si potevano invece interpretare nel senso che i lavoratori pagavano essi stessi i contributi previdenziali, incorrendo così in un illecito ma non in una truffa.
In relazione ad entrambi i ricorrenti si denuncia illogicità di motivazione sul delitto di procurata inosservanza di pena, avendo la sentenza impugnata trascurato che le attività di sostegno e di aiuto in favore dello NÒ V. non erano rivolte a determinare la sua sottrazione alla pena inflittagli, ma ispirate soltanto da rapporti di parentela e sentimenti di amicizia.
Infine, per entrambi i ricorrenti si lamenta illogicità di motivazione del grave trattamento sanzionatorio e per il IO G. anche in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di cui all'art. 390 c.p. e la tentata truffa.
NO IU e RO EN.
Entrambi i ricorrenti sostengono l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'idoneità della rispettiva condotta ad integrare l'elemento materiale del delitto di cui all'art. 390 c.p.p. e in particolare contestano che l'aiuto da loro prestato allo NÒ V. sia stato specificamente finalizzato a sottrarsi all'esecuzione della pena, essendo stato invece determinato da ragioni umanitarie e dal normale e lecito dispiegarsi di rapporti interpersonali.
Il NO G. lamenta ancora violazione di legge e illogicità di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura così distante dal minimo edittale.
OC RE.
Il OC R. deduce illogicità e mancanza di motivazione della sua condanna per tentata truffa. Circa l'elemento materiale del reato, sottolinea che egli non ha mai richiesto prestazioni previdenziali all'INPS, non avendo mai posseduto i requisiti contributivi previsti dalla legge. Con riferimento alle fonti di prova, deduce l'assenza di elementi relativi alla sua identificazione nel tale San Bosco menzionato nella conversazione telefonica del 27 aprile 2003 tra MI VA e NÒ AR, e l'assenza di qualsiasi riscontro relativo all'effettiva esistenza L'assegno di 525,00 Euro del quale si parla nella predetta conversazione. Infine, contesta che i fatti assunti dalla Corte d'Appello come effettivamente verificatisi possiedano l'univocità necessaria a delineare il tentativo di truffa in danno L'INPS. NÒ RO e Lo ST ES.
Queste imputate deducono il vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 606 c.p.p., lett. e), poiché non era stato debitamente considerata l'assenza di accertamenti sulla presenza fisica delle ricorrenti sul luogo di lavoro, benché le intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva l'ipotizzata truffa fossero coeve all'instaurazione dei rapporti, e quindi fosse possibile verificare se esse lavorassero nell'azienda di MI VA.
IT IL.
Si denuncia violazione degli artt. 56, 81 e 640 c.p., sia perché non era stato effettuato alcun controllo sulla reale prestazione del lavoro in favore del MI S., sia perché le 21 giornate registrate presso l'INPS non avrebbero comunque dato diritto ad alcun trattamento previdenziale, sia perché la Corte aveva ritenuto la fattispecie in forma concorsuale e continuata che non era ricavabile alla condotta L'imputata.
Nessuno dei ricorsi è fondato, e taluni di essi sono altresì inammissibili.
L'unico imputato che pone in dubbio la stessa esistenza L'associazione a delinquere è NÒ TT, che usa tuttavia degli argomenti manifestamente infondati, come risulta dagli elementi di fatto dimostrativi L'effettiva costituzione L'associazione elencati alle pagine da 74 a 82 della sentenza impugnata, molti dei quali rivenienti proprio dalle dichiarazioni L'imputato ricorrente. Egli contesta principalmente che tra gli affiliati all'associazione esistesse l'affectio societatis scelerum, ma tale assunto è evidentemente contraddetto dalle sue stesse dichiarazioni in ordine all'assiduità delle frequentazioni con i coimputati dello stesso reato, agli scambi di notizie sui delitti - scopo in corso di commissione, alle modalità di suddivisione dei profitti. Deve precisarsi che l'affectio cui il ricorrente fa riferimento non consiste semplicemente in un particolare atteggiamento di amicizia o di simpatia verso l'organizzazione e i suoi singoli componenti, ma in un legame d'affiliazione che comporta la concreta disponibilità a tenere determinate condotte materiali, funzionali agli scopi associativi. Tale legame deve essere perciò desunto da comportamenti determinati, che in questo caso sono particolarmente numerosi e persuasivi, quanto meno rispetto al gruppo composto dallo stesso NÒ V., dal CU S., dal Di MA G., dal GA e dal MI S., tra i quali è stata positivamente riscontrata l'assiduità dei contatti e la commissione, in concorso tra loro, di taluni tra i delitti - scopo. Il ricorso in esame è in parte volto a contestare che l'associazione a delinquere potesse ripetere i suoi tratti caratteristici LLassociazione mafiosa nella quale militava lo NÒ V. prima della condanna che stava scontando al momento L'evasione; tale conclusione era stata però già raggiunta dalla Corte territoriale, che non a caso aveva riqualificato il reato (rubricato dapprima come associazione mafiosa), evidenziandone tratti originali in alcun modo ricollegabili alla precedente biografia criminale dello NÒ V.. Conseguentemente, la negazione dei caratteri specifici delle associazioni di ndrangheta, nella quale il ricorrente si attarda, non possiede alcuna valenza critica nei confronti della sentenza impugnata. È infine evidentemente smentita dagli atti l'ipotesi, contenuta nel ricorso, secondo cui i comportamenti degli altri associati consistessero in semplici favoreggiamenti nei confronti di condotte criminose dello NÒ V.:
costituisce infatti giudicato l'affermazione di responsabilità penale di taluni degli associati per reati - scopo commessi in concorso con NÒ TT, ed è perciò irrealistico parlare di favoreggiamento. Il ricorrente censura altresì la quantificazione della pena, ma la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato l'esercizio del proprio potere discrezionale, richiamando gli elementi di giudizio (cfr. pag. 164) ai quali ha prevalentemente ritenuto di ispirarsi, e quindi il suo apprezzamento di merito non è sotto alcun profilo censurabile in sede di legittimità. Il ricorso di NÒ TT è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza.
Gli imputati CU VA e Di MA GI, pur senza negare espressamente l'esistenza di un fenomeno associativo, contestano di avervi partecipato ponendo una premessa testualmente smentita dalla sentenza impugnata, e cioè: L'associazione è stata ritenuta...perché gli attuali ricorrenti avrebbero aderito ad un'associazione (mafiosa) organizzata da NÒ TT... circa dieci anni orsono (cfr. pag. 2 del ricorso). Posta tale errata premessa, essi allegano la loro provenienza geografica, diversa rispetto allo NÒ V., per sostenere una sorta di buona fede nella frequentazione del coimputato, e invocano comunque il breve tempo durante il quale si sono svolti i fatti, nonché i loro disaccordi con lo NÒ V., quali elementi atti a smentire la loro affiliazione. Tali argomenti sono viziati LLerroneità della premessa iniziale, poiché, come si è detto, l'associazione a delinquere per la quale è stata pronunciata condanna non ha legami - se non quello estrinseco costituito dalla presenza dello stesso autore - con quella di natura mafiosa a suo tempo costituita dallo NÒ TT. Tale vizio di fondo recide la necessaria correlazione tra il ricorso e il provvedimento impugnato e il ricorso, rendendo quest'ultimo inammissibile per difetto di specificità.
La stessa causa d'inammissibilità deve rilevarsi anche negli altri argomenti, che vengono solo accennati senza alcuna discussione sulla loro attitudine a confutare i dati che la sentenza pone a fondamento della condanna.
L'imputato TO ZO, la cui condanna deriva dalla chiamata di correo di CU VA, denuncia contraddittorietà e travisamento di fatto, oltre che il malgoverno della regola di valutazione posta LLart. 192 c.p.p. per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati. I due ricorsi presentati nell'interesse del TO V. evidenziano due passaggi della vicenda riferiti nella sentenza impugnata ai quali si addebitano, rispettivamente, il vizio di contraddittorietà e il travisamento di fatto. Il primo è costituito dai due pani dei quali si parla in due conversazioni intercettate prima del viaggio del CU S. dalla LUnia alla Calabria per prelevare le armi: mentre MI GE sostiene che si parlasse di armi, il CU S. sostiene trattarsi di effettivamente di pane. Le due versioni sono in effetti diverse e inconciliabili, ma correttamente la Corte territoriale si è limitata a prenderne atto, negando che tale contrasto stravolga la ricostruzione del fatto o implichi una minorata credibilità della chiamata in correità del CU S..
Sul piano logico, la versione della MI A. accredita la chiamata di correo, mentre quella del CU S. si rivolge contro la sua credibilità, poiché smentirebbe che lo scopo del viaggio fosse quello di prelevare armi. Tuttavia, questo punto specifico è stato oggetto di analisi approfondita in entrambe le sentenze di merito, che hanno individuato altri affidabili elementi di certezza circa l'identità delle cose che furono trasportate nel corso di quel viaggio, sicché la credibilità del CU S. su quel punto, per quanto coinvolta dalla sua versione del significato della telefonata (si badi, tra terze persone) dei due pani, riposa su altri e più convincenti indizi, la cui efficacia non è pregiudicata da quell'episodio. Il secondo passaggio attiene ad un preteso travisamento del fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata affermando che il CU S. avrebbe visto le armi quando le ha caricate nell'officina del TO V.. Dalla trascrizione L'interrogatorio si evince invece che il CU S. non dichiarò di aver visto le armi al momento del trasporto, perché esse erano impacchettate, e che gli fu solo detto, su sua esplicita richiesta, che erano armi. In effetti, l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il CU S. vide le armi è solo parzialmente esatta. Dalla trascrizione L'interrogatorio del 26 maggio 2003 contenuta in uno dei due ricorsi presentati per il TO V. si evince che il CU S. vide degli oggetti impacchettati rispetto ai quali maturò la convinzione che fossero armi perché così gli fu riferito da chi le custodiva;
la frase valorizzata dalla Corte d'Appello "queste veramente mi assumo io la responsabilità perché le ho portate io stesso in macchina" data in risposta al magistrato che gli chiedeva se avesse visto armi lunghe, non depone quindi per una visione diretta delle armi, ma al massimo per la compatibilità implicitamente ritenuta dal CU S. tra le forme di uno o più degli oggetti imballati e quelle di un fucile. Il travisamento denunciato, i cui limiti devono essere precisati come innanzi, non è incidente sulla prova, nel duplice senso che esso non smentisce il fatto ritenuto dalla sentenza (ossia la natura degli oggetti trasportati) e che quel fatto non si sorregge sull'elemento che è oggetto del preteso travisamento. I giudici di merito hanno sottolineato che il viaggio di ritorno da CC NI alla LUnia si svolse all'insegna L'ansia e della massima cautela, percepita dalla Polizia Giudiziaria attraverso le modalità di trasferimento, con una macchina guidata da NÒ AR che precedeva la vettura con le armi in modo da avvertire L'eventuale presenza delle forze L'ordine. Inoltre, quando il MI S. e il CU S. erano ormai prossimi all'arrivo, è stata intercettata una telefonata del MI S. alla NÒ R. in cui la si avvertiva che essi erano fuori dal pericolo. Ancora, la dichiarazione del CU S. sull'oggetto del trasporto è convalidata dalle dichiarazioni del Di MA G., che non aveva partecipato al viaggio in Calabria, ma che aveva visto le armi al ritorno dei complici. Il riscontro fornito dal Di MA G. è particolarmente significativo, poiché egli ha parlato testualmente di fucile imbavagliato con lo scotch e di altra arma o mitraglietta anch'essa avvolta nel nastro adesivo, riecheggiando con precisione il particolare L'imballaggio riferito dal CU S..
Si deve concludere che la questione sull'identità degli oggetti trasportati in quel viaggio trova soluzione agevole e non equivoca in una molteplicità di indizi convergenti - tutti puntualmente elencati dalle sentenze di merito - il cui significato non viene minimamente intaccato ne' dalla pretesa contraddittorietà ricavatile dalla decrittazione dei due pani, ne' LLopinabile travisamento di fatto posto a fondamento di uno dei due ricorsi proposti da TO ZO.
Le altre doglianze dello stesso ricorrente sono egualmente infondate, poiché la positiva valutazione della chiamata di correo del CU S. da parte dei giudici di merito appare rispettosa dei criteri che la giurisprudenza ha ricavato dalle regole contenute nell'art. 192 c.p.p.. In particolare, il suo viaggio fino a CC Ionica è
riscontrato dai servizi di osservazione predisposti dalla Polizia Giudiziaria e LLanalisi dei ponti radio agganciati dai cellulari degli imputati durante il percorso;
l'individuazione del TO V. è incontestabile,in forza di dettagli attinenti alla sua persona fisica e all'officina di cui è titolare in CC NI, che il CU S. non avrebbe potuto apprendere altrimenti che recandosi sul posto;
infine, rispetto al fatto incriminato, assumono il ruolo di riscontro sufficientemente individualizzante i contatti tra il IO G. (che in quel periodo incontrava lo NÒ V. e ne favoriva la latitanza) e il TO V., che non perdono di significato a seguito L'assoluzione del IO G. dai delitti relativi alle armi. Ed infatti le concrete modalità dei rapporti tra IO G. e TO V., con particolari cautele verbali e uso di linguaggio criptico nei colloqui telefonici, attestano l'inserzione del TO V. nello stesso reticolo di interessi criminali che comprende la commissione del reato ascritto al TO V.. Infine, il ricorrente prospetta vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto della quantificazione della pena, che si assume eccessiva. Va tuttavia rilevato che la Corte di merito ha correttamente indicato gli elementi di giudizio ai quali ha ritenuto di dare prevalenza nell'esercizio del suo potere discrezionale (tipologia delle armi e soggetti con i quali l'imputato ha tenuto rapporti), discostandosi dal minimo editale. Gli elementi indicati sono coerenti con la conclusione assunta dal provvedimento, sicché l'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale resta incensurabile in sede di legittimità.
In conclusione, i motivi proposti dal TO V. risultano tutti infondati, così come il suo ricorso.
La richiesta di declaratoria d'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche avanzata dai ricorrenti AG RO e IO GI investe il problema L'utilizzazione di impianti siti al di fuori della Procura della Repubblica, contestando sia l'intrinseca ragionevolezza della motivazione contenuta nei decreti di attivazione, sia la forma della documentazione posta a sostegno di quella motivazione, sia l'esistenza L'eccezionale urgenza. Va anzitutto rilevato che gli atti rispetto ai quali si formula l'eccezione non sono disponibili per questa Corte, e tanto basterebbe a determinare il difetto di specificità del motivo,essendo onere della parte curare che l'atto pervenga effettivamente nella disponibilità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. 4^, sent. n. 33700 dep. il 5 agosto 2004, secondo cui "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste LLart. 267 c.p.p. e LLart. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1) è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla S.C. di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato). In ogni caso, gli argomenti proposti dai ricorrenti contengono nella propria struttura tutti gli elementi che ne indicano l'infondatezza. È certo che sia le richieste trasmesse al G.I.P. che i decreti di attivazione contenevano l'esplicito riferimento all'indisponibilità delle postazioni site presso la Procura della Repubblica, e dunque non si eccepisce tanto la mancanza di motivazione, quanto piuttosto il fatto che l'attestazione del funzionario della Procura nella quale l'indisponibilità viene certificata e illustrata sia posteriore rispetto alla motivazione stessa.
All'epoca la giurisprudenza di questa Corte, pertinentemente richiamata dalla sentenza impugnata, consentiva espressamente la motivazione per relationem, purché l'atto al quale si rinviava facesse parte del procedimento e fosse disponibile per le parti private anche solo nel momento in cui si apriva la possibilità di contestazione della validità delle operazioni d'intercettazione. Un successivo pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. n. 2737 dep. il 24 gennaio 2006) ha stabilito che il decreto motivato deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima L'esecuzione delle operazioni intercettative. La divergenza tra le due massime non spiega tuttavia influenza sul caso di specie, poiché entrambi gli orientamenti si riferiscono alla motivazione in sè, e cioè all'esposizione delle ragioni L'insufficienza ed indisponibilità degli impianti, sicché la pronuncia del 2005 chiarisce che quella motivazione deve comunque preesistere all'inizio delle operazioni. Altra cosa è invece la documentazione che può eventualmente assistere la motivazione del provvedimento impugnato, rispetto alla quale - proprio in ragione della sua accidentalità - non può immaginarsi ne' un obbligo di allegazione al provvedimento ne' la condizione della preesistenza ad esso. La certificazione amministrativa d'indisponibilità degli impianti non si identifica nella motivazione del provvedimento, ma ne è semmai la documentazione accessoria e non indispensabile. Relativamente al requisito L'eccezionale urgenza, questa Corte, alla quale non sono stati esibiti gli atti censurati, non può che prendere atto della razionalità della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale l'urgenza era un corollario indefettibile della verificata indisponibilità degli impianti, poiché quest'ultima perdurava da anni e non appariva di pronta soluzione, sicché la rinuncia ad operare presso la Procura della Repubblica avrebbe comportato l'impossibilità materiale di compiere l'atto d'indagine. Peraltro non va trascurato che l'eccezionale urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 può desumersi per implicito dalla veste del provvedimento quando esso faccia riferimento ad attività criminose che siano sufficientemente indicative della gravità del pregiudizio per le indagini che solo la deroga potrebbe evitare (cfr. Cass. Sez. 2^, sent. n. 7380/07 L'11 gennaio 2007, Messina), e che la natura dei reati per i quali si procedeva nel caso di specie era tale da integrare quel pregiudizio. Il ricorrente IO G. infondatamente deduce vizio di motivazione in relazione alla sua condanna per il delitto di tentata truffa, dal momento che le intercettazioni telefoniche poste alla base del convincimento dei giudici di merito sono state interpretate secondo un criterio di normalità logica (assistito peraltro dal riscontro documentale relativo all'illecita attività agganciata alla gestione L'azienda agricola di MI VA), e che le contrarie prospettazioni difensive, lungi dal segnalare inesistenti contraddizioni o vizi logici, costituiscono mere interpretazioni alternative della prova, peraltro formulate in chiave ipotetica, e quindi inammissibili sia per la loro appartenenza al merito, sia per il difetto di specificità che esse ripetono dalla loro natura ipotetica.
In relazione al delitto di cui all'art. 390 c.p. sia il IO G. che l'AG R. non negano ne' le condotte materiali nelle quali è stato ravvisato il reato, ne' la consapevolezza dello status di evaso dello NÒ V., ma allegano di aver agito in adempimento di doveri morali e sociali (per l'AG R., sollecitudine verso i figli dello NÒ V., e per il IO G. il rapporto di parentela con lo stesso) e senza l'intenzione di facilitare la latitanza, e conseguentemente censurano la sentenza impugnata per vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Il motivo è manifestamente infondato, poiché la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 390 c.p. non richiede alcun dolo specifico, ragion per cui i motivi e la finalità della condotta L'agente restano estranei all'integrazione del reato. È invece sufficiente che la condotta consapevole del reo si colleghi oggettivamente - sul piano causale - con l'intenzione del soggetto aiutato di sottrarsi all'esecuzione della pena, ciò che nel caso di specie nemmeno i ricorrenti arrivano a negare. La legge non accorda alcun effetto scriminante ne' ai rapporti di parentela e di coniugio, ne' ad altri legami socialmente rilevanti, sicché non può derivare esclusione della punibilità LLadempimento di doveri di solidarietà umana, che impropriamente i ricorrenti richiamano sulla scia di Cass. Sez. 6^, sent. n. 9936 dep. il 4 marzo 2003; laddove tale ultimo precedente nulla innova in materia di elemento soggettivo del reato, limitandosi a prendere atto L'irrilevanza penale di comportamenti adottati per umana solidarietà che non importino alcuna attività di copertura del latitante, e che pertanto non integrano il reato in questione per difetto del suo elemento oggettivo. Infine, il IO G. e l'AG R. deducono vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e il solo IO G. si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i due reati ascrittigli. La concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena attengono al nucleo più intimo della discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. La sentenza impugnata ha correttamente assolto a tale obbligo, richiamando puntualmente gli elementi di giudizio ai quali ha ritenuto prevalentemente di ispirarsi (precedenti penali) che appaiono coerenti con le conclusioni assunte dal provvedimento, sicché l'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale resta incensurabile in sede di legittimità.
In conclusione, i motivi proposti dal IO G. e LLAG R. risultano in parte infondati, e in parte inammissibili per manifesta infondatezza, e i loro ricorsi sono pertanto infondati. Gli imputati NO IU, RO EN, NÒ RO e Lo ST ES ricorrono con unico atto, ma tutti i loro ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e/o difetto di specificità. Il NO G. minimizza la sua condotta qualificata ex art. 390 c.p. deducendo vizio di motivazione, ma in realtà non contesta affatto la molteplicità e la capitale importanza dei comportamenti finalizzati a protrarre ed agevolare la latitanza dello NÒ V. (fornitura di schede telefoniche, contatti con AG RO per procurare denaro al latitante, accompagnamento L'AG R. presso il suo nascondiglio, probabile costruzione di un rifugio, menzionato dallo stesso NO G. in una conversazione intercettata, ma non localizzato nel corso delle indagini), sicché la sua impugnazione non instaura alcun confronto critico con la sentenza gravata. Sia il NO G. che la RO L. invocano a loro volta una sorta di impropria scriminante della condotta penalmente rilevante, sostenendo che essa non fosse diretta a consentire allo NÒ V. la protrazione della latitanza, e richiamano la già citata Cass. Sez. 6^, sent. n. 9936 dep. il 4 marzo 2003. In pratica, il ricorso delinea, in forma più implicita del CO G. e L'AG R., una riscrittura L'art. 390 c.p. che comprenda la previsione di dolo specifico. Valgono quindi, per affermare la manifesta infondatezza di tale argomento, le stesse osservazioni poste a proposito dei ricorso IO G. e AG R.. Il NO G. ipotizza vizio di motivazione sul punto relativo alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma anche nel suo caso il richiamo ai precedenti penali e alla gravità della condotta esaurisce correttamente gli oneri di motivazione posti a carico della Corte territoriale, il cui apprezzamento di merito resta così incensurabile in questa sede.
NÒ RO e Lo ST ES deducono vizio di motivazione, in quanto i fatti integranti a loro carico l'imputazione di tentata truffa aggravata (e cioè la falsa dichiarazione di aver lavorato alle dipendenze del MI VA) non sarebbero confortati da indagini sul posto di lavoro che abbiano riscontrato positivamente l'assunto accusatorio. Si tratta evidentemente di motivo inammissibile, perché volto non già a segnalare una contraddittorietà della prova o una smagliatura logica L'iter argomentativo del giudice, ma a suggerire indirettamente - attraverso un preteso difetto d'investigazione che di per sè non conferma e non smentisce il fatto addebitato alle imputate - uno svolgimento alternativo del fatto. Tale pretesa si pone al di là dei limiti del giudizio di Cassazione, che non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. 1004 del 31 gennaio 2000). Peraltro va sottolineato che i punti salienti del ragionamento probatorio attraverso il quale la Corte d'Appello perviene alla dimostrazione della falsità dei rapporti di lavoro denunciati all'INPS (indisponibilità dei terreni denunciati da parte del MI VA, assenza di operai calabresi in azienda secondo le dichiarazioni del dipendente Di MA G., distanza di oltre 300 Km. tra la dimora dei falsi lavoratori e l'azienda agraria ove avrebbero dovuto lavorare per una retribuzione che non avrebbe consentito gli oneri di un temporaneo trasferimento) sono particolarmente significativi, e che la loro connessione logica converge con certezza verso le conclusioni assunte dal provvedimento.
L'imputato OC RE deduce vizio di motivazione e violazione L'art. 56 c.p.. Il suo concorso nella tentata truffa si collega alla falsa assunzione della di lui moglie LU RO AR, e al conseguente pagamento di un corrispettivo alla NÒ AR, di cui è traccia in una conversazione intercettata in cui la NÒ R. parla di un assegno consegnatole da un personaggio chiamato "u San Bosco". Il ricorrente prospetta la mancanza di motivazione in ordine al fatto che tale nomignolo di riferisca alla sua persona, nonché il vizio d'illogicità derivante dal mancato rintraccio L'assegno menzionato nella conversazione. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'identificazione del OC R. deriva da attività di Polizia Giudiziaria rispetto alla quale non può configurarsi un particolare onere di motivazione quando si proceda con giudizio abbreviato e l'imputato non muova contestazioni specifiche e circostanziate all'operato investigativo. Scegliendo il rito alternativo, l'imputato accetta l'utilizzazione a fini probatori del materiale raccolto nell'indagine preliminare, e quindi accetta che il giudice raccolga positivamente le indicazioni di quel materiale, ovviamente nei limiti del significato che è possibile conferirgli all'esito del dibattito processuale. Rispetto all'abbinamento col nomignolo "u San Bosco" il OC R. si limita a sollecitare la prova (rectius, la motivazione) ma non contesta specificamente le operazioni materiali e i dati conoscitivi in base ai quali la Polizia Giudiziaria vi è pervenuto, sicché la sua contestazione rimane sterile e non suscettibile di generare alcun obbligo di motivazione. Peraltro, l'ipotesi di un errore investigativo appare incompatibile con la molteplicità e significatività dei segni distintivi della persona del OC R. evidenziatali nel contesto L'indagine: il nomignolo non è stato abbinato a un qualsiasi OC RE, ma alla persona coniugata con LU RO AR già condannato a sette anni e sei mesi di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione. La mancata ricerca L'assegno menzionato nella conversazione di NÒ AR non comporta vizi logici della motivazione, potendo al più segnalare con vigore l'esigenza di una soddisfacente concludenza degli elementi di prova positivamente assunti a sostegno L'esistenza del titolo. La sentenza impugnata non è però censurabile in tale direzione, poiché la conversazione intercettata, unita all'effettiva denuncia di un inesistente rapporto di lavoro della moglie del OC R., integrano e convalidano reciprocamente il loro significato, offrendo un supporto logico non censurabile all'assunto della Corte territoriale nel quale si sostanzia la declaratoria di colpevolezza L'imputato.
Relativamente alla pretesa violazione L'art. 56 c.p., occorre qui ribadire che la fattispecie tentata si realizza quando vengano compiuti atti idonei inequivocamente diretti alla commissione del reato. Il ricorrente sottolinea che la certificazione di sole 21 giornate non è idonea ad assicurare alcun beneficio previdenziale, e quindi non potrebbe configurarsi come inequivocamente diretta a commettere il delitto di truffa. Tale impostazione confonde però il reato consumato con quello tentato, essendo evidente che l'idoneità degli atti nel delitto tentato dev'essere valutata ex ante, e non già a partire dagli effetti che essi hanno o non hanno prodotto;
è evidente che se l'atto fosse idoneo solo quando provoca uno degli effetti tipici del delitto consumato, si sarebbe sempre e comunque in presenza della fattispecie consumata, e mai di quella tentata. Più chiaramente, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, "idoneità degli atti non è sinonimo della loro sufficienza causale, bensì esprime l'esigenza che l'atto abbia l'oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto" (cfr. Cass. Sez. 2^, sent. n. 40343 dep. il 23 ottobre 2003). In ordine all'univocità degli atti, che correttamente il OC R. vuole riscontrata attraverso il solo comportamento obiettivo L'agente, le conclusioni della Corte territoriale non prestano il fianco ad alcun obiezione, poiché le condotte incriminate non possono avere alcun significato alternativo rispetto al delineato tentativo di truffa. In conclusione, tutti i motivi proposti dal ricorrente sono manifestamente infondati, e il suo ricorso inammissibile. L'imputata IT IL lamenta a sua volta violazione di legge, sia perché le 21 giornate per lei certificate non servirebbero ad ottenere benefici previdenziali, sia perché sarebbe senza fondamento la contestazione del reato in forma concorsuale e continuata. inoltre deduce mancanza di motivazione circa la ritenuta equivalenza, e non prevalenza, delle attenuanti generiche.
Il primo argomento si inscrive, pur senza approfondire le sue conseguenze, nel solco di quel pensiero che pone in dubbio la configurabilità del tentativo partendo dalla valutazione ex post L'idoneità degli atti. Si richiamano pertanto le stesse osservazioni poste per il ricorso L'imputato OC R.. Quanto alla forma concorsuale della contestazione, il ricorrente non propone alcuna specifica censura, mentre la doglianza relativa alla contestata continuazione non ha ragion d'essere nel suo caso, in cui la pena è stata commisurata ad una singola consumazione, e non già ad un reato continuato.
Il motivo attinente al giudizio di comparazione, benché formulato con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e), si sorregge su valutazioni di merito, ed è pertanto inammissibile, mentre nessuna censura può essere rivolta alla sentenza impugnata, che ha dato esplicitamente conto L'elemento di giudizio (l'inserzione della condotta in un più ampio contesto truffaldino) cui si è prevalentemente ispirata nel procedere al giudizio di comparazione. Il ricorso è pertanto inammissibile per manifesta infondatezza. Al rigetto di tutti i ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali;
per i ricorrenti i cui ricorsi vengono dichiarati inammissibili, ravvisandosi profili di colpa attinenti alla natura dei motivi proposti, va inoltre pronunciata condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare equo determinare in Euro 1.000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di IO GI, AG RO e TO ZO e dichiara inammissibili i ricorsi di tutti gli altri imputati.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, e inoltre NO IU, CU VA, Di MA GI, NÒ RO, NÒ TT, OC RE, Lo ST ES, RO EN e IT IL al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007