Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2007, n. 18748
CASS
Sentenza 3 aprile 2007

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In tema di procurata inosservanza di pena, nessuna efficacia scriminante può attribuirsi a rapporti di parentela o coniugio ovvero ad altri legami socialmente rilevanti, per cui l'adempimento di doveri di solidarietà umana non può escludere la punibilità, quando esso si traduca in attività di effettiva copertura del soggetto ricercato.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 390 cod. pen. (procurata inosservanza di pena) non è richiesta la sussistenza del dolo specifico, essendo sufficiente che la condotta consapevole del reo si colleghi oggettivamente, sul piano causale, con l'interesse del soggetto aiutato a sottrarsi all'esecuzione della pena.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2007, n. 18748
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18748
    Data del deposito : 3 aprile 2007

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