Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2005, n. 44898
CASS
Sentenza 24 novembre 2005

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Il concorso formale tra il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) e quello di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen.) é ammissibile solo quando il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di sottoposto ad indagine ad altro titolo. (In motivazione la Corte osserva che il delitto di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un soggetto diverso, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena viene integrata da qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di consentirle di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2005, n. 44898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44898
    Data del deposito : 24 novembre 2005

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