Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
Il concorso formale tra il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) e quello di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen.) é ammissibile solo quando il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di sottoposto ad indagine ad altro titolo. (In motivazione la Corte osserva che il delitto di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un soggetto diverso, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena viene integrata da qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di consentirle di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2005, n. 44898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44898 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/11/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1216
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 030994/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RB NI, N. IL 07/02/1973;
2) OD NA, N. IL 07/05/1976;
avverso SENTENZA del 22/02/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
Sentite le conclusioni del P.G. (rigetto del ricorso). Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della decisione in data 01/03/2004 del G.U.P. in sede, eliminata l'aggravante di cui al D.L. 13/05/1991 n. 152, art. 7, ha rideterminato la pena da infliggere a LA RB NI e
OD AN per i reati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena, in continuazione (o, più esattamente, in concorso formale), in un anno e sei mesi di reclusione ciascuno, confermando nel resto. L'addebito si riferiva all'aiuto prestato al latitante RI LV, soggetto ai vertici di "cosa nostra" e condannato all'ergastolo, collocandolo in un appartamento a tal fine preso in locazione e adottando cautele affinché la sua presenza passasse inosservata (come la chiusura delle porte interne in caso di visita della proprietaria e l'avvertimento dato a costei che il suocero del LA RB sarebbe stato ospite della casa). La piena consapevolezza dello "status" di condannato della persona assistita emergeva, oltre che da annose frequentazioni, da intercettazioni ambientali nel corso delle quali gli imputati discutono, fra l'altro, la linea difensiva da tenere. Vengono escluse le attenuanti generiche, attesa "l'oggettiva gravità dei fatti" e considerato il comportamento processuale di pervicace negazione, salvo per parziali ammissioni del LA RB, necessitate dall'evidenza. Pena congrua e ritenuta, per il reato di cui all'art. 390 c.p., quella di due anni di reclusione ciascuno, aumentata di tre mesi ex art. 81 c.p. e ridotta di un terzo per il rito.
Ricorre per Cassazione la difesa, denunciando erronea applicazione della legge penale, con carente motivazione, quanto al ritenuto concorso fra le due ipotesi criminose, che si porrebbero invece in rapporto di specialità.
Con altro motivo vengono censurati il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio. L'affermazione di gravità del fatto era apodittica;
il LA RB aveva subito ammesso di avere prestato aiuto a un latitante, pur ignorando a che titolo questi fosse ricercato, e la OD non era mai stata sentita, onde non poteva affermarsi che gli imputati avessero seguito una linea processuale di pervicace negazione. La valutazione ex art. 133 c.p. era immotivata e non teneva conto di un elemento specificamente segnalato dalla difesa (incensuratezza dei prevenuti). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è - nei termini di seguito precisati - fondato. Infatti, il reato di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un diverso soggetto, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena si esplica con qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona già definitivamente condannata al fine di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta. Pertanto, il concorso formale fra le due ipotesi criminose è concepibile soltanto quando il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualità di condannato in via definitiva e di sottoposto a indagine ad altro titolo (cfr. Cass., Sez. 1, 18/10- 08/11/1995, Sgaramella;
30/05-30/06/1997, confl. comp. in proc. Piva). Nel caso di specie risulta contestato l'aiuto prestato al RI per "sottrarsi alla esecuzione della pena dell'ergastolo irrogata... con sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 05/12/1996", onde è configurabile soltanto il reato di cui all'art. 390 c.p., mentre in ordine al favoreggiamento la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per insussistenza del fatto ex art. 129 c.p.p., sebbene la questione non sia stata sollevata in appello.
Consegue l'eliminazione dell'aumento di pena a questo titolo applicato (tre mesi di reclusione meno un terzo per il rito = due mesi), con rideterminazione della pena per il reato residuo in un anno e quattro mesi di reclusione. Ciò tenuto conto della manifesta infondatezza delle doglianze in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio per quest'ultimo reato. Il giudice "a quo" ha infatti indicato gli elementi ritenuti prevalenti e idonei a giustificare tanto la mancata concessione delle attenuanti quanto la pena irrogata: gravità del fatto, che emerge con ogni evidenza dalla natura del reato commesso dalla persona favorita (omicidio) e dalla estrema pericolosità conseguente al suo ruolo verticistico nella mafia;
preordinazione - emersa dalle intercettazioni - di una condotta processuale volta a prospettare artificiose e fuorvianti giustificazioni.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dall'art. 378 c.p. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione, conseguentemente rideterminando in un anno e quattro mesi di reclusione per ciascun imputato la pena relativa al residuo delitto di cui all'art. 390 c.p.. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005