Sentenza 10 gennaio 2012
Massime • 1
Il provvedimento con cui il tribunale, "inaudita altera parte", integri un proprio precedente decreto con cui era stata irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, senza indicare le relative prescrizioni ed era stata disposta la confisca di un conto corrente, senza indicare che il provvedimento ablativo si riferiva ai prodotti bancari ad esso collegati, non è abnorme in quanto non introduce un "novum" rispetto alla valutazione e alla decisione del tribunale esplicitate nel provvedimento corretto, né determina alcuna violazione delle regole processuali relative alla partecipazione delle parti al procedimento di prevenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2012, n. 15240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15240 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/01/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 11
Dott. CARTA Adriana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 27875/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS AL OM N. IL 26/05/1948;
2) SS UR N. IL 20/09/1976;
avverso il decreto n. 44/2007 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 10/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO G. che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'estensione della confisca ai "prodotti bancari collegati"; dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 10.5.2011 il Tribunale di Reggio Calabria rilevava che nel dispositivo del decreto reso il 3.2.2011 - con il quale era stata applicata a TA AL NI la misura di prevenzione personale e patrimoniale ai sensi della L. n.575 del 1965 - non erano state indicate le prescrizioni relative alla misura della sorveglianza speciale della p.s. e, con riferimento alla confisca del conto corrente bancario presso la banca Credem s.p.a. intestato a TA AU, era stato indicato il numero 12715 in luogo del numero 1271 e non erano stati indicati i "prodotti bancari ad esso collegati"; pertanto, disponeva le conseguenti correzioni.
2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione con atti separati TA AL NI e la terza interessata, TA AU, a mezzo del difensore di fiducia munito di procura speciale.
Il primo denuncia l'abnormità del provvedimento che non può considerarsi correzione di errore materiale atteso che nel decreto emesso il 3.2.2011 (dep. il 14.4.2011) il tribunale nulla aveva indicato in ordine alla misura di prevenzione personale;
quindi, con il provvedimento impugnato il tribunale inaudita altera parte aveva disposto l'applicazione nei confronti del proposto della sorveglianza speciale della p.s. per la durata di anni quattro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, con l'indicazione delle conseguenti prescrizioni. In ogni caso, nella motivazione del decreto del 3.2.2011 all'esito della valutazione dei presupposti soggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione personale richiesta dall'autorità proponente nulla era stato indicato in ordine all'obbligo di soggiorno nel luogo di residenza. TA AU, terza intestatala, deduce l'abnormità del provvedimento emesso in assenza dei presupposti formali e sostanziali, atteso che, indipendentemente dalla mancata instaurazione del contradditorio, era stata integrata la confisca estendendola a beni che non erano stati presi in considerazione nel provvedimento corretto neppure nella parte motiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e, pertanto, devono essere rigettati. Invero, il provvedimento impugnato non può ritenersi abnorme alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine a tale specifica patologia dei provvedimenti.
Come è noto, secondo i più recenti arresti di questa Corte (S.U., n. 25957, del 26/3/2009, Toni, rv. 243590), è abnorme un provvedimento al quale consegue la regressione del procedimento se esso non sia espressione dei poteri riconosciuti al giudice in relazione alla situazione presa in esame (emanato in carenza di potere in astratto ovvero avulso dal sistema), ovvero risulti - eccedendo ogni ragionevole limite connesso all'esercizio di tali poteri - idoneo a produrre una stasi irreversibile o risultati capaci di pregiudicare lo sviluppo processuale, imponendo atti impossibili o adempimenti che concretizzerebbero atti nulli rilevabili nel corso futuro.
Tanto ribadito, deve essere ricordato che il tribunale provvede all'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali decidendo sulla proposta avanzata dalla competente autorità con decreto motivato secondo la disciplina di cui alla L. n. 1423 del 1956, art.
4 - vigente all'epoca del provvedimento in esame precedente alla operatività del D.Lgs. n. 159 del 2011. Ai sensi della richiamata disposizione;
il procedimento si svolge in camera di consiglio, nel contraddittorio della parti, sulla base del contenuto della proposta di applicazione della misura di prevenzione (personale e/o patrimoniale) del quale le parti hanno avuto conoscenza e degli ulteriori atti eventualmente acquisiti dal tribunale che, all'esito del contraddittorio, riserva la decisione senza renderla pubblica mediante lettura del dispositivo e provvede con decreto motivato che viene depositato in cancelleria e comunicato alle parti. Pertanto, il dispositivo è parte integrante del decreto e ben può essere disposta l'integrazione di parti mancanti di esso laddove corrispondano alla valutazione operata dal giudice della prevenzione degli elementi acquisiti al procedimento celebrato nel regolare contraddittorio delle parti.
Nella specie, con il provvedimento impugnato del 10.5.2011 è stato corretto nella parte dispositiva il decreto emesso all'esito dell'udienza camerale del 3.2.2011 e depositato il 14.4.2011 - peraltro, entrambi notificati alle parti in data 16.5.2011. La correzione-integrazione ha riguardo alla applicazione a TA AL NI della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro ed alle conseguenti prescrizioni, nonché, la indicazione nel numero corretto del conto corrente bancario intestato a TA AU, acceso presso la banca Credem il cui saldo era stato sequestrato unitamente ai prodotti bancari collegati.
Deve rilevarsi che dagli atti emerge in tutta evidenza che i ricorrenti hanno regolarmente partecipato al giudizio di prevenzione celebratosi dinanzi al tribunale e che nel decreto successivamente corretto il tribunale dava ampiamente conto della valutazione della pericolosità del proposto, TA AL NI, ritenendo di doverne affermare la pericolosità cd. qualificata dall'appartenenza ad una associazione mafiosa cui seguiva l'applicazione della misura della sorveglianza speciale della p.s. ai sensi della L. n. 575 del 1975. Del resto, lo stesso ricorrente afferma che nella parte motiva del provvedimento corretto era stata valutata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale.
Pertanto, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il provvedimento di integrazione non introduce alcun novum rispetto alla valutazione ed alla decisione del tribunale esplicitate nella motivazione del decreto corretto, ne' determina alcuna violazione delle regole processuali relative alla partecipazione delle parti al procedimento di prevenzione, svolto, come si è detto, nel regolare contraddittorio.
È appena il caso di precisare, quanto all'obbligo di soggiorno, che, in vigenza della disciplina precedente alle disposizioni del D.Lgs. del 2011, secondo interpretazione consolidata, la sussistenza della pericolosità qualificata dall'appartenenza ad una associazione mafiosa comporta l'applicazione dell'obbligo di soggiorno in aggiunta alla misura della sorveglianza speciale, conclusione fondata oltre che sulla elevata pericolosità di tale categoria di soggetti, anche sul dato letterale della L. n. 575 del 1965, art. 2, comma 1 nel quale le suddette misure sono indicate congiuntamente. Per le medesime ragioni sono infondate le censure mosse dalla ricorrente, TA AU, al provvedimento in esame nella parte in cui dispone la correzione del numero del conto corrente bancario intestato alla predetta, acceso presso la banca Credem, e specifica che devono intendersi confiscati anche i prodotti bancari ad esso collegati.
Invero, da quanto si rileva in atti, all'evidenza non vi è stata estensione della confisca a beni diversi da quelli cui si riferisce la valutazione del tribunale trasfusa nel decreto di confisca corretto. Infatti, in tale ultimo provvedimento viene espressamente indicato - come la stessa ricorrente riconosce - che era stato disposto il sequestro del conto corrente n. 1271 e di prodotti bancari collegati al conto principale contraddistinto dal predetto numero intestato a TA AU. La sussistenza di eventuali vizi del provvedimento di sequestro di detti beni, indicati peraltro genericamente dalla ricorrente, potrebbero al più essere fatti valere nel giudizio di prevenzione attualmente pendente in appello. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2012