Sentenza 6 novembre 2007
Massime • 1
Allorché sia stata contestata la circostanza aggravante dei motivi abietti, con la precisazione che questi sono consistiti nel fatto di avere agito al fine di agevolare l'attività di un sodalizio mafioso, si ha piena identificazione dell'aggravante comune con quella ad effetto speciale prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203 e quest'ultima assorbe in sé la prima. (Nella specie, concernente l'applicazione dell'indulto elargito con L. n. 241 del 2006, interdetta per le pene inflitte in relazione a reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del condono con riferimento a contestazione di fatto commesso dall'istante per il beneficio per motivi abietti, al fine di mantenere il prestigio dell'organizzazione mafiosa di cui faceva parte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2007, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 06/11/2007
Dott. SILVESTRI NN - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3519
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017117/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMIS GIOVANNI, N. IL 01/06/1963;
avverso ORDINANZA del 21/03/2007 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 21/3/2007 (dep. il 11/4/2007) la Corte di Assise di Appello di Catania, richiesta dal P.G. di dichiarare il condono ex lege n. 241 del 2006 della residua pena di anni tre di reclusione in relazione alla sentenza emessa il 10/7/2001 dalla stessa Corte a carico di NN CO, ha rigettato la richiesta sull'assunto che per tutti i reati per i quali egli aveva riportato condanna sussisteva la condizione ostativa di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. d) e, segnatamente:
- in relazione ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 per la specifica esclusione correlata alle contestate ed accertate aggravanti;
- con riguardo al delitto di omicidio, perché, contestata -sia pure sotto il nomen iuris dell'art. 61 c.p., n.
1 - e ritenuta in sentenza l'aggravante (ostativa ai fini divisati) di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
- in relazione ai delitti concernenti le armi, per avere la sentenza ravvisato - avuto riguardo alla contestata aggravante teleologica - la medesima aggravante di cui sopra.
Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del CO ha proposto ricorso, denunciando l'illegittimità di una interpretazione analogica della sussistenza della aggravante ostativa, avendo il Giudice del merito ritenuto che la contestazione dell'aggravante ex art. 61 c.p., n. 1 (al fine di mantenere il prestigio della organizzazione mafiosa di cui facevano parte) equivalesse a contestare quella di cui alla L. n. 203 del 1991, con ciò incorrendo altresì nella violazione del principio di legalità e del D.L. n.152 del 1991, art.
7. Il ricorso non merita accoglimento, non sussistendo alcuna delle violazioni di legge in esso prospettate.
Va innanzi tutto rammentato che al fine di ritenere contestata una specifica circostanza non sono necessarie particolari formalità o l'espresso richiamo ad articoli di legge, sufficiente - e necessario - essendo che la contestazione risulti chiaramente dalla compiuta descrizione del fatto (cfr. Cass. S.U. sent. n. 18/2000) e che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la propria difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (cfr. Cass. sent. n. 47863/2003). Ciò premesso, è principio consolidato - pienamente condiviso dal Collegio - che quand'anche l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, non sia stata oggetto di formale contestazione ma essa risulti dalla natura e dalle finalità dell'illecito ovvero dal contesto in cui lo stesso fu commesso, di essa deve comunque tenersi conto in relazione a tutte le ipotesi di legge che tale aggravante valorizzano al fine di escludere l'applicazione di determinati benefici: è infatti pacifica l'operatività del divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis Ord. Pen., pur quando la sopra citata aggravante risulti non da formale contestazione ma dalla qualificazione sostanziale dei delitti (cfr. Cass. sent. n. 29379/2001); è altresì pacifica l'applicabilità del regime di detenzione ex art. 41 bis Ord. Pen., anche in caso di omessa contestazione dell'aggravante de qua e pur con riferimento a reati commessi antecedentemente all'introduzione della stessa, ove la condanna si riferisca a delitti che, così come contestati e ritenuti, siano per natura, finalità e contesto, sostanzialmente riconducibili a quella categoria di reati prevista dall'art. 41 bis Ord. Pen., comma 2 (cfr. Cass. sent. n. 374/2005). Nessun dubbio può, dunque, sussistere in ordine alla esclusione dal beneficio dell'indulto di tutti quei reati ai quali si è dianzi fatto cenno;
e ciò non in ragione di una interpretazione analogica,ma perché la ratio sottesa alla prevista esclusione è appunto quella di contrastare in maniera decisa comportamenti illeciti (quali quelli integranti i reati in questione) caratterizzati da particolare gravità ed indicativi di maggiore pericolosità nonché, altresì, di evitare che soggetti che tali comportamenti hanno posto in essere rimangano, anche solo parzialmente, impuniti, sempre che, naturalmente, siffatti comportamenti e gli elementi di fatto integranti la circostanza aggravante in discussione siano stati nella loro sostanza chiaramente contestati ed in ordine ad essi gli autori abbiano potuto espletare pienamente la propria difesa. E che nella specie sussistessero le condizioni impeditive per l'applicazione del richiesto condono è parimenti indubitabile, attese la esplicita ricomprensione fra i reati esclusi dal beneficio in questionerei reati previsti dalla Legge-Droga, D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 71 - 73 - 80 oggetto della condanna inflitta al CO con la sentenza 10/7/2001 della Corte di Assise di Appello di Catania (capi C-D), nonché la riconducibilità delle ulteriori fattispecie criminose, pure oggetto di tale condanna (capi R-S), ad ipotesi di reato rientranti, in ragione di quanto contestato e ritenuto (per l'imputazione sub R ... aver commesso il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantenere il prestigio dell'organizzazione mafiosa ... e per l'imputazione sub S...al fine di commettere il delitto che precede, ossia quello aggravato dalla predetta finalità), fra quelle non condonabili. A tal proposito va infatti sottolineato che, con la previsione di un aumento di pena per i delitti puniti con pena diversa dall'ergastolo, il D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non ha inteso escludere l'applicabilità della circostanza ai reati puniti con l'ergastolo ma solo quantificare l'aumento di pena applicabile in presenza di tale aggravante, fermi restando in ogni caso, in presenza di una sua contestazione (esplicita ed implicita), gli ulteriori effetti che da tale contestazione derivano ed altresì la possibilità di una sua piena applicazione ove venute meno le circostanze comportanti la pena detentiva perpetua (cfr. Cass. sent. n. 5651/2006). Va altresì sottolineata, ove sia stata contestata l'aggravante di avere agito per motivi abietti e si sia precisato che siffatti motivi consistevano nel fatto di avere agito al fine di agevolare l'attività di un sodalizio mafioso, la piena identificazione dell'aggravante comune in quella ad effetto speciale, tant'è che la prima, in caso di duplice contestazione, viene assorbita nella seconda (cfr. Cass. sent. n. 41332/2006). Se a ciò si aggiunge che l'ultimo provvedimento di clemenza stabilisce espressamente - ex art. 1, comma 2, lett. d)- che l'indulto non si applica, tra l'altro, ai reati per i quali "ricorre" la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 deve senz'altro ritenersi la operatività dell'esclusione pur quando l'aggravante de qua non sia formalmente contestata ovvero non incida sul trattamento sanzionatorio, sempre che, ovviamente, la stessa risulti contestata in fatto, in ordine ad essa l'imputato abbia esercitato il suo diritto di difesa e la detta circostanza sia stata "ritenuta" dal Giudice della cognizione (sul punto dovendosi correggere la motivazione della Corte di merito laddove ha affermato che rientra nei poteri del Giudice dell'esecuzione valutare se nei fatti era comunque ravvisabile l'aggravante ostativa, a tale Giudice - di
contro
- spettando solo di esaminare gli atti e di verificare se l'aggravante di cui si discute fosse stata esplicitamente od implicitamente contestata ed altresì ritenuta con la sentenza in esecuzione). E che nella specie l'aggravante in questione sia stata, oltre che contestata, anche "ritenuta" è indubitabile, avendo il Giudice della cognizione pronunciato la condanna in relazione ai fatti così come prospettati nella imputazione e come nei medesimi termini accertati in giudizio.
Alla stregua di quanto sopra, dunque, deve convenirsi sulla correttezza della decisione adottata dalla Corte di Assise di Appello di Catania e deve confermarsi l'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente CO NN al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2008