Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
La mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato non è causa di inammissibilità di detta dichiarazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/04/2014, n. 31212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31212 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 16/04/2014
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 909
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 48923/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'EA GI US N. IL 19/03/1962;
avverso l'ordinanza n. 1109/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del 31/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
lette le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria G., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevate le regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta in data 25 ottobre 2013 da D'EA GI US nei confronti del giudice GRASSO SILVANA, nell'ambito del procedimento n. 2869/12 R.G. not. reato - n. 422/13 R. G. Trib. Messina. Contro tale provvedimento, il D'EA (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione dell'art. 38 c.p.p., comma 3 - art. 41 c.p.p., commi 1 e 3 - art. 178 c.p.p., lett. C) e motivazione illogica o contraddittoria (lamentando che, a fondamento della impugnata declaratoria di inammissibilità della propria istanza di ricusazione, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che sarebbe onere del ricusante dar prova dell'avvenuto deposito di detta istanza nella cancelleria del giudice ricusato: sebbene il provvedimento impugnato "abbia poi affrontato anche il merito della richiesta di ricusazione, senza tuttavia evidenziare ulteriori profili di inammissibilità", la mancata fissazione dell'udienza camerale partecipata avrebbe "menomato il diritto di difesa del D'EA", determinando "la consequenziale nullità dell'intero procedimento e quindi della ordinanza conclusiva ex art. 178 c.p.p., lett. C), per difetto di intervento, assistenza e/o rappresentanza dell'imputato a mezzo del difensore");
2 - violazione dell'art. 37 c.p.p., comma 1, lett. B) e motivazione illogica o contraddittoria (lamentando che erroneamente la Corte di appello abbia escluso il carattere indebito del contestato pronunciamento del giudice ricusato).
Con requisitoria scritta pervenuta in data 30 gennaio 2014, il PG ha concluso nei sensi riportati in epigrafe.
All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato, e va, pertanto, rigettato.
1. D'EA GI US, imputato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito del procedimento n. 2869/12 R.G. not. reato - n. 422/13 R. G. Trib. Messina, ha ricusato la dr. GRASSO SILVANA, presidente del collegio giudicante, in quanto estensore di un'ordinanza nella quale, a fronte della richiesta di sostituzione della misura cautelare predetta con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, che, asseritamente, sollecitava "esclusivamente una rivalutazione delle esigenze cautelari alla luce dell'avanzato stato dell'istruttoria dibattimentale e di una pronuncia in materia de libertate emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nel procedimento in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7", avrebbe indebitamente "espresso il proprio convincimento non solo in punto di responsabilità di esso imputato ma anche in relazione alla ricorrenza dell'aggravante ex art. 7 citata".
2. Deve premettersi che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
2.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4^, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sentenza n. 4173 del 22 febbraio -13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con i riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
3. La Corte di appello ha preliminarmente ritenuto la dichiarazione di ricusazione de qua inammissibile per inosservanza delle forme previste dall'art. 38 c.p.p., rilevando che "non vi è prova in atti del deposito della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato" (f. 2).
3.1. In tal modo, la Corte di appello si è conformata all'orientamento di questa Corte Suprema per il quale, in tema di ricusazione, è onere del ricusante verificare che il giudice competente a decidere abbia prova del regolare e completo deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso l'ufficio cui è addetto il giudice ricusato (Sez. 5^, sentenza n. 42889 del 21 ottobre 2010, CED Cass. n. 248776).
3.2. Detto orientamento non è, peraltro, pacifico, poiché in seno a questa Corte Suprema ne è enuclearle uno di segno contrario (Sez. 6^, sentenza n. 38660 del 28 settembre 2011, CED Cass. n. 251051;
Sez. 6^, sent. N. 42395 del 27 settembre 2013, CED Cass. n. 256683), che appare dominante.
Il contrasto è stato segnalato dall'Ufficio del Massimario, con Relazione n. 46 del 27 dicembre 2013.
3.3. In proposito, il collegio ritiene di dover aderire a questo secondo orientamento, fedele alla lettera delle disposizioni interessate;
il sostanziale superamento (ad opera di due condivisibili decisioni sopravvenute) dell'iniziale orientamento della V sezione rende non necessaria la rimessione della questione all'esame delle Sezioni Unite.
Invero, l'art. 41 c.p.p., comma 1, nell'interpretazione di questa Corte Suprema (Sez. 6^, sentenza n. 48560 del 18 novembre 2009, CED Cass. n. 245654) sanziona a pena di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione il mancato deposito di copia di quest'ultima presso la cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato, non anche la mancata attestazione dell'avvenuto deposito;
ne' la sussistenza, in capo alla parte ricusante, di un siffatto onere (non enucleabile in via di interpretazione, poiché ciò comporterebbe la conclusiva previsione di una sanzione processuale non testualmente prevista, e l'indebita restrizione della facoltà - ricorrendone le condizioni - di ricusare, in contrasto con i principi affermati dall'art. 24, comma 1 e dall'art. 111 Cost., comma 2: le cause di inammissibilità devono essere, pertanto,
espressamente previste, e sono di "stretta" interpretazione) è desumibile dalla lettura combinata dell'art. 38 c.p.p. e art. 41 c.p.p., comma 1. La prova dell'avvenuto deposito di copia dell'istanza di ricusazione nella cancelleria dell'ufficio al quale è addetto il giudice ricusato non rientra, dunque, tra gli adempimenti dei quali il ricusante è onerato a pena di inammissibilità dell'istanza di ricusazione;
d'altro canto, la Corte di appello può agevolmente, di sua iniziativa, compiere la necessaria verifica, poiché lo scambio di informazioni tra gli uffici giudiziari è abitualmente previsto per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto:
"La mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia della dichiarazione di ricusazione presso la cancelleria del giudice ricusato non è causa di inammissibilità di detta dichiarazione".
3.4. Peraltro, pur essendo sul punto fondate le doglianze del ricorrente, il ricorso è ugualmente, nel suo complesso, infondato.
3.4.1. Deve premettersi che la giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6^, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6^, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende in parte qua il ricorso inammissibile.
3.4.2. Infondate sono le residue doglianze del ricorrente. Invero, le ragioni poste a fondamento dell'istanza di ricusazione sono all'evidenza manifestamente infondate (come chiarito dalla Corte di appello - f. 2 s. - con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e quindi non sindacabili in sede di legittimità, con i quali il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente, limitandosi a reiterare più o meno pedissequamente doglianze già costituenti oggetto di appello e già motivatamente non accolte, poiché per valutare l'invocata adeguatezza degli arresti domiciliari a soddisfare le residue esigenze cautelari era necessario rivalutare la gravità del fatto nel suo complesso), il che legittimava ugualmente la Corte di appello ex art. 41 c.p.p., comma 1 a procedere alla relativa declaratoria de plano.
E non corrisponde al vero che la Corte di appello tale profilo non abbia considerato, sol che si consideri la espressa declaratoria di "manifesta infondatezza dei motivi addotti a sostegno della dichiarazione di ricusazione", che è possibile leggere a f. 2 del provvedimento impugnato.
4. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza Camerale, il 16 aprile 2014. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014