Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 1
A norma dell'art.582 cod. proc. pen., non è necessaria l'autentica della sottoscrizione dell'atto di impugnazione di una parte privata, quando esso sia presentato in cancelleria da un incaricato; il principio si applica anche nel caso di opposizione a decreto penale di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2004, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
ACR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2937/05 3* LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 21/12/2004
SENTENZA
N. 01618/2004
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. GRILLO CARLO
1. Dott. GENTILE MARIO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
2.Dott.LOMBARDI ALFREDO MARIA " N. 026841/2004
3. Dott. FIALE ALDO 1
4. Dott.SARNO GIULIO It
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) UL SA N. IL 23/09/1956 avverso ORDINANZA del 19/05/2004
GIP TRIBUNALE di UDINE
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Cesqui ISbetta de he cresto l'ammullamento del provvedimento nope. guato e la restituzione degli otti al G.
1.P. presso I tribunale & Eldine.
591 cpp in relazione al disposto dell'art 582 cpp in quanto il GIP, nell'impugnata ordinanza, erroneamente richiamando l'art. 583 cpp, avrebbe ritenuto l'opposizione stessa inammissibile in quanto la sottoscrizione dell'atto non risultava essere stata autenticata da persona autorizzata.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico che l'opposizione a decreto penale di condanna, essendo una forma di impugnazione, anche se speciale, è soggetta alla disciplina e ai principi generali per esse previste (Sez. 5, n. 10621 del 7.3.2003 RV
224701)
È, altresì evidente che, nella specie, debba trovare applicazione il disposto dell'articolo 582 cpp e non dell'articolo 583 cpp erroneamente richiamato nell'ordinanza impugnata, in quanto quest'ultima disposizione disciplina solo i casi di spedizione e non di presentazione diretta dell'atto di impugnazione.
E' da escludere, pertanto, nella specie, la necessità della preventiva autenticazione della sottoscrizione (Sez. 1 n. 5045 del 29.5.1997 RV
207649). Va disposto, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al GIP di Udine per l'ulteriore corso.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice delle Indagini preliminari di Udine. Così deciso in Roma il 21.12.2004
Il Presidente
Il Giudice estensore
خلت
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA.
D
A
P
U
3 1 GEN. 2005 S
E T R O FUNZIONARIO DI CANCELLERIA R C O
Donatidott. Fiore N