Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2004, n. 2937
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Sentenza 21 dicembre 2004

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A norma dell'art.582 cod. proc. pen., non è necessaria l'autentica della sottoscrizione dell'atto di impugnazione di una parte privata, quando esso sia presentato in cancelleria da un incaricato; il principio si applica anche nel caso di opposizione a decreto penale di condanna.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/2004, n. 2937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2937
    Data del deposito : 21 dicembre 2004

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