Sentenza 28 settembre 2011
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Non è causa di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione la mancata attestazione dell'avvenuto deposito di copia presso la cancelleria del giudice ricusato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2011, n. 38660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38660 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
M
386 60 /11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Sent. n. sez. 1385 Composta da:
CC -28/9/2011
- Presidente - Tito Garibba
Francesco Ippolito R.G.N.123342 /J)
- consigliere -
14274111
- consigliere relatore - Anna Maria Fazio
Carlo Citterio
- consigliere
Giorgio Fidelbo
- consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT FA, la soc. coop. La TA e la società Duemila spa Unipersonale,
아 IG AR e RO, NI LO e CO AN
avverso la ordinanza del 21 febbraio 2011 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale T. Baglioni, che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 febbraio 2011 la Corte di Appello di Bari dichiarava inammissibili le istanze di ricusazione avanzate da TT FA, la soc. coop. La
OR e la società Duemila spa Unipersonale, IG AR e RO, NI
LO e CO AN nei confronti dei componenti del Tribunale di Bari, sez. 2 per trovarsi costoro in condizioni di incompatibilità ex art. 34 cpp;
il giudice distrettuale rilevava che non vi era prova che i ricorrenti avessero proceduto al deposito della istanza presso il giudice ricusato, e tale adempimento, di cui non era di cui non era nemmeno stato fatto cenno nei loro ricorsi, non era stato provato mediante allegazione della documentazione.
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2. Ricorrono i sopra menzionati interessati e propongono argomentazioni che, per la loro sostanziale identità, possono essere compendiate con una unica esposizione: tutti deducono, infatti, che al loro ricorso era allegata la copia depositata presso la cancelleria del giudice ricusato e che pertanto essi avevano tempestivamente assolto a quanto prescritto a loro carico dalla norma di rito;
escludono che, in ogni caso, il ricusante dovesse assolvere oltre all'onere del deposito ex art. 38 cpp,anche quello di dare dimostrazione dello adempimento dell'onere.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e l'ordinanza impugnata è da annullare senza rinvio. Gli atti sono da trasmettere alla Corte di Appello di Bari perché proceda all'esame della ricusazione. 2. E' da rilevare in punto di fatto che risulta ex actis, come peraltro annunciato dalla difesa nel verbale della udienza del 14 febbraio 2011, nel corso della quale si sarebbe verificata la causa determinante la ricusazione del collegio gludicante in prime cure, che i nominati ricorrenti in data 15 febbraio hanno effettuato il deposito del ricorso ex art. 38 cpp presso la cancelleria del giudice ricusato.
3. Tanto premesso, è da dedurre che l'adempimento era stato compiuto pressocchè contestualmente a quella presentata alla Corte di Appello di Bari, che
è del 14 febbraio 2011, sicchè non si era affatto verificata la causa di inammissibilità rilevata con l'impugnato provvedimento de plano.
4. Non è invero condivisibile la affermazione, contenuta in ordinanza, che la attestazione che copia della stessa ricusazione fosse stata depositata al tribunale, fosse ulteriore onere a carico dei ricusanti e che pertanto l'assenza di tale dato formale giustificava la detta declaratoria preliminare. 5. Il giudice distrettuale, con tale passaggio argomentativo, si pone fuori del parametro normativo, che un siffatto onere dimostrativo non richiede affatto;
la norma impone un diverso presupposto, quello del deposito presso il ricusato dl ricorso, affinché questi ne abbia notizia, per la possibilità di adottare il più opportuno ed adeguato comportamento ( quale l'astensione o la presentazione di memorie alla corte), ma non richiede anche che il ricorrente debba dimostrare l'avvenuto deposito.
6. E' un fatto incontestabile, in quanto inerente alla corrente organizzazione degli uffici, che la Corte possa assumere informazioni e tanto
2 avrebbe dovuto compiere di sua iniziativa, posto che la verifica del deposito era un elemento la cui mancanza giustificava la procedura de plano. 7. Invero, sul ricorrente grava, come si evince dalla chiara disposizione del comma 3 dell'art. 38 cpp, nel primo periodo solo dell'onere di presentare nella cancelleria del giudice competente a decidere atto scritto, contenente motivi e prove della ricusazione, assieme ai documenti" ossia ad eventuali prove precostituite che riguardano il precipuo aspetto della denunciata incompatibilità a giudicare e giustifichino la reazione della parte, e una tale allegazione, oltre che logicamente a carico della stessa, in quanto afferente al suo onere probatorio, è imprescindibilmente collegata alla immediatezza ( o comunque entro un termine ristretto di tre giorni), posta la necessità che la iniziativa sia completa contestualmente degli elementi valutativi, per evitare rallentamenti del processo. 8. Significativamente, il diverso onere di deposito di copia del ricorso alla cancelleria del giudice ricusato è enunciato dopo il riferimento a quello della allegazione della documentazione, il che conduce ad affermare che il ricusante deve procedere a tale adempimento ed in tempo utile perché il giudice ricusato conosca le sue ragioni, ma non anche che sia suo onere attestare la data del deposito, il cui accertamento non è inibito al giudice competente ex art. 38 cpp. 9. La corte, dunque ha errato nel rilevare detta causa di inammissibilità, che l'ha condotta ad adottare la procedura de plano e annullata la ordinanza, gli atti sono da rimettere al giudice distrettuale per l'esame della istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di Bari.
Così deciso II 28 settembre 2011.
Quke Marie Anna Maria Faziofacfe Consigliere estensore President ализ
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 OTT 2011 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Flora Esposito
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