Sentenza 18 novembre 2009
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È inammissibile la dichiarazione di ricusazione della quale non sia depositata copia presso la cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2009, n. 48560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48560 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1964
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 28334/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di OL LU, n. a Taviano il 19.8.1950;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza, emessa in data 10.6.2009;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. IPPOLITO F.;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. LU Di OL, imputato del reato di cui all'art. 336 cod. pen., ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte
d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile, ex art. 38 c.p.p., comma 3, l'istanza di ricusazione da lui proposta nei confronti del giudice del Dr. LU Spina, giudice monocratico del Tribunale di Potenza.
2. Il ricorrente deduce, ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), violazione degli artt. 41 c.p.p., comma 3 e art. 127 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. e), e vizio di motivazione, con riferimento ai predetti articoli nonché agli artt. 38, 125, 177 c.p.p. e artt. 24, 111 Cost., per omissione dell'avviso alle parti ed ai loro difensori della fissazione dell'udienza camerale e per la ritenuta inammissibilità dell'istanza per mancato deposito presso la Cancelleria del tribunale di Potenza, ufficio cui è addetto il giudice ricusato.
2. Il ricorso va rigettato, conformemente alla reiterata giurisprudenza di questa Corte.
3. L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, prevista dall'art. 41 c.p.p., è riferita a tutte le forme di proposizione dell'istanza, nel caso in esame l'inammissibilità sussiste perché la copia non è stata depositata nella cancelleria dell'ufficio a cui è addetto il giudice ricusato (Cass. n. 35719/2006, n. 46189/2005;
3123/200, n. 3123/2003).
4. Infondata è pure la doglianza relativa all'omissione degli avvisi di fissazione dell'udienza camerale alle parti, dovendo la procedura prevista dall'art. 127 c.p.p., essere seguito, soltanto quando la dichiarazione di ricusazione sia assistita da un fumus boni iuris che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito. È invece legittima l'adozione della procedura de plano, che comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti, quando l'istanza appaia all'evidenza inammissibile per violazione delle forme e dei termini prescritti. Nè tale procedura camerale comporta violazione alcuna del principio del contraddittorio, giacché alle parti è sempre consentito presentare deduzioni in forma scritta (v. Cass. n. 19964/2007; n. 5407/1996).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2009