Sentenza 10 luglio 2018
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari, in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4-bis ord. pen., opera anche quando l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non sia stata formalmente contestata, ma sia verificata come sussistente attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna, dovendosi avere riguardo alla qualificazione sostanziale dei delitti giudicati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2018, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2018 |
Testo completo
00473-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: AN AS • Presidente - Sent. n. sez. 3155/2018 CC 10/07/2018- FILIPPO CASA · Relatore R.G.N. 11717/2018 ROBERTO BINENTI FRANCESCO CENTOFANTI ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE AE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/04/2012 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
OL de la dest Ferdinande lette/sentite le conclusioni del PG di aren mawa siliteit vans а ज RITENUTO IN FATTO 1. Nel proporre istanza di concessione di permesso premio, VE AF, espiante, a far data dal 30.1.1991, la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi in forza di sentenza di condanna emessa in data 12.7.1996 dalla Corte di Assise di Appello di Napoli (irrevocabile il 21.4.1997), deduceva di essere legittimato a richiedere il beneficio, avendo trascorso in carcere una quantità di tempo superiore alla soglia espiale a lui necessaria, a suo dire corrispondente a 23 anni di reclusione. Assumeva doversi calcolare tale soglia nel modo seguente: 10 anni attribuiti all'omicidio punito con pena dell'ergastolo + 13 anni riferiti ai residui reati, puniti con pene temporanee confluite nell'isolamento diurno già espiato.
2. Con decreto del 17.10.2017, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto dichiarava inammissibile l'istanza, rammentando che tutti i reati oggetto della sentenza in esecuzione erano aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/91 e che precedente domanda del detenuto tesa alla declaratoria incidentale di collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia era stata dichiarata inammissibile (da ultimo, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia n. 1042 del 20.11.2014).
3. Con ordinanza resa in data 11.1.2018, il Tribunale di Sorveglianza perugino rigettava il reclamo proposto dall'interessato avverso il menzionato decreto del Magistrato di Spoleto. Premetteva il Tribunale di Sorveglianza che la posizione dello VE era stata esaminata più volte in occasione di reclami proposti avverso provvedimenti che, di volta in volta, dichiararono inammissibili istanze di permesso premio e che la richiesta valutata per ultima tornava a prospettare questioni che erano state già oggetto di disamina nell'ordinanza n. 642 emessa da quello stesso Tribunale il 12.4.2012, divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso per cassazione. Riepilogando i contenuti della sentenza di condanna in esecuzione, emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 12.7.1996, il Collegio ribadiva che: 1) tutte le imputazioni confluite in quella decisione risultavano aggravate ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/91, incluso l'addebito di omicidio;
2) tutte le predette imputazioni imponevano allo VE, al fine di accedere a permessi premio o a differenti benefici penitenziari, di ottenere una declaratoria di collaborazione effettivamente prestata alla giustizia (art. 58-ter O.P.), oppure impossibile o inesigibile (art.
4-bis, comma 1-bis, O.P.); 3) l'applicazione analogica dell'art. 184 cod. pen. riconosciuta in sede esecutiva dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza Cucurru) andava ad esclusivo vantaggio delle pene temporanee irrogate per reati ostativi di cd. "prima fascia" ex art.
4-bis O.P., ad ogni modo in concorso esclusivamente con l'ergastolo non ostativo, ovvero applicato per omicidio comune;
2 non4) nel caso di specie, il 50% delle pene temporanee inflitte in sentenza corrispondeva alla soglia suggerita di anni 13, bensì a quella di anni 6 + 20 + 16 + anni 1 mesi 6 2 anni 21 e mesi 9, come specificato alle pagg. 6 e 7 dell'ordinanza n. 642/12 cui si faceva rinvio;
5) il criterio che vorrebbe far leva sull'espiazione di 10 anni di reclusione a fronte dell'omicidio, ex art. 30-ter, lett. d), O.P., con l'aggiunta di anni 21 mesi 9 ex art. 184 cod. pen., non avrebbe potuto trovare accoglimento in quanto l'ergastolo irrogato era di carattere "ostativo". Concludeva il Tribunale riaffermando che unicamente la declaratoria incidentale di collaborazione impossibile o inesigibile con la giustizia, allo stato attuale della legislazione penitenziaria, avrebbe potuto abbattere la preclusione normativa che impediva al condannato di accedere ai permessi premio.
4. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso VE AF, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-ter O.P., 72 e 184 cod. pen., con riferimento all'art. 7 D.L. n. 76/91 e vizio di motivazione. Premette il difensore che allo VE non fu mai contestata l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91 convertito in L. n. 203/91, in quanto le imputazioni dei reati di cui ai capi 01, P1, Q1 e R1 facevano riferimento all'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. n. 76/91 che decadde per mancata conversione. Il provvedimento impugnato aveva, inoltre, violato il principio di cui all'art. 72, comma 2, cod. pen., secondo il quale le pene detentive temporanee, a fronte della irrogazione della pena dell'ergastolo, perdevano ogni autonoma rilevanza, restando assorbite nella pena perpetua con isolamento diurno. La valutazione di spettanza del Tribunale consisteva nella verifica del superamento della soglia dei dieci anni per l'ergastolo non ostativo e della metà della pena per i reati ostativi. Sussisteva, fra l'altro, il presupposto di cui all'art. 30-ter, comma 4, O.P., poiché, secondo giurisprudenza pacifica, una volta espiata la pena per il reato ostativo, per gli altri compresi nel cumulo, il calcolo iniziale per il raggiungimento della quota per la pena inflitta che occorreva aver espiato per poter ottenere il beneficio penitenziario doveva farsi decorrere dal primo giorno di carcerazione e non dalla data di scadenza della pena eseguita per detto reato. Il difensore lamenta che il Tribunale non abbia valutato le sue argomentazioni. Infine, si duole che nel calcolo di pena effettuato, il Collegio non abbia tenuto conto della liberazione anticipata già ottenuta.
5. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
6. In data 20.6.2018 il difensore dello VE ha depositato "motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 3 le P Deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che al suo assistito non era stato contestato, al capo T1, il reato di omicidio aggravato dall'art. 7 D.L. n. 76/91, sicché il ragionamento deduttivo sviluppato dal Tribunale di Sorveglianza si fondava su un errore percettivo e determinava un'erronea applicazione dell'art. 72, comma 2, in combinato disposto con l'art. 184 cod. pen. Con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 2 e 4 cod. pen., 12 e 14 delle preleggi con riferimento agli artt. 7 D.L. n. 76/91, 30-ter O.P. e 72, comma 2, cod. pen., per avere il Tribunale di Sorveglianza operato, con una non consentita interpretazione analogica in malam partem, l'automatica eliminazione di una lacuna, intervenuta nel momento in cui l'art. 7 D.L. n. 76/91 (aggravante di natura non ostativa) era decaduto e protrattasi sino all'entrata in vigore del D.L. n. 152/91, convertito in L. n. 203/91, che attribui carattere ostativo all'aggravante di cui all'art. 7 ex art.
4-bis O.P. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Come puntualmente affermato dal Giudice a quo, la questione centrale posta dal ricorrente era stata già ritenuta infondata con precedenti provvedimenti ormai passati in giudicato. Si tratta del contestato carattere ostativo alla concessione di permesso premio, ai sensi dell'art.
4-bis, comma primo, primo periodo, O.P., del delitto di omicidio, per il quale vi è stata condanna all'ergastolo, in mancanza di una contestazione specifica dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91. La questione è funzionale, come prospettata, alla determinazione della soglia espiale di riferimento per accedere al beneficio richiesto, indicata per il detto più grave reato in quella di dieci anni di reclusione ai sensi dell'art. 30-ter, lett. d), O.P., nella ritenuta non ravvisabilità di alcuna condizione ostativa. Sul punto questa Corte si è già pronunciata, su ricorsi proposti dallo VE avverso provvedimenti reiettivi di reclami presentati in materia di permessi premio, con l'ordinanza della Sezione Settima n. 4601 del 7/10/2011 e, in modo più diffuso, con la sentenza di questa Sezione Prima n. 50907 del 26/3/2014, che rigettò il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 12.4.2012, provvedimenti, questi ultimi, richiamati anche nell'ordinanza oggi impugnata. Occorre, quindi, ancora una volta ribadire quanto segue. Il divieto di concessione di benefici penitenziari, in caso di condanna per uno dei reati indicati dall'art. 4 bis Ord. Pen., opera anche quando l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991, relativa a fatti commessi avvalendosi delle 4 の condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., o per agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, non sia stata oggetto di formale contestazione, ma sia verificata come sussistente dal Tribunale di sorveglianza attraverso l'esame del contenuto della sentenza di condanna, dovendosi avere riguardo alla qualificazione sostanziale dei delitti giudicati (tra le altre, Sez. 1, n. 29379 del 27/6/2001, Mammoliti, Rv. 219593; Sez. 1, n. 34022 dell' 11/7/2007, Saraceno, Rv. 237295; Sez. 1, n. 17816 del 9/4/2008, Sanfilippo, Rv. 240005; Sez. 1, n. 4091 del 7/1/2010, Dragone, Rv. 246053; Sez. 1, n. 40043 del 5/7/2013, Parabita, Rv. 257408; Sez. 1, n. 40394 del 24/9/2013, Russo, Rv. 257603). Tale condivisibile principio si colloca nella linea interpretativa segnata dalla giurisprudenza di legittimità, che riconosce al giudice dell'esecuzione, al magistrato e al tribunale di sorveglianza il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile di condanna tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per il normale esercizio delle attribuzioni loro conferite (tra le altre, Sez. 1, n. 36 del 9/1/1996, Morelli, Rv. 203816, in tema di applicazione di cause estintive e di revoca di benefici condizionati;
Sez. 1, n. 4077 del 6/7/1995, Malacrinò, Rv. 202432, in tema di interpretazione del giudicato, ai fini dell'applicazione in executivis di misura di sicurezza disposta dal giudice della cognizione;
Sez. 1, n. 132 del 5/12/2012, dep. 4/1/2013, Piccirillo, Rv. 253860, in tema di interpretazione del giudicato, ai fini della verifica delle condizioni normative per l'accoglimento dell'istanza di applicazione dell'indulto). Nella citata pronuncia n. 50907/2014 si diede atto della corretta interpretazione e applicazione di tale principio fatta dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia nell'ordinanza del 12.4.2012 in rapporto al contenuto decisorio della sentenza del 12 luglio 2006 della Corte di assise di appello di Napoli, che aveva condannato, tra l'altro, lo VE alla pena dell'ergastolo per l'omicidio dell'agente di polizia D'Addario, commesso durante un conflitto a fuoco intercorso tra esponenti del clan camorrista dei PI (i Mariano in senso lato) e del gruppo dei c.d. scissionisti, cui risultava affiliato il ricorrente, in occasione della spedizione punitiva organizzata dai secondi (cd. strage del sabato santo) contro i primi che avevano ucciso tre loro simpatizzanti (c.d. strage del venerdì santo). L'apprezzamento del Tribunale si legge nella richiamata pronuncia di legittimità fondato sulla interpretazione contenutistica della sentenza e sulla qualificazione sostanziale dei delitti giudicati, sorreggeva in termini esaustivi in fatto ed esenti da vizi logici e giuridici il rilievo conclusivo che il delitto di omicidio dell'agente D'Addario, ascritto al capo T1), alla pari del tentato omicidio dei carabinieri AZ, Di Bernardino e IS, ascritto al capo U1), in relazione ai quali non era stata esplicitamente contestata nel giudizio l'aggravante prevista dall'allora D.L. n. 76 del 1991, art. 7, cui aveva fatto seguito il D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991, invece contestata per le residue imputazioni, fu un delitto commesso in presenza delle finalità mafiose, richiamate dall'art.
4-bis, comma 1, primo 5 periodo, O. P. come condizioni preclusive all'ottenimento del permesso premio secondo l'invocato criterio di computo previsto dall'art. 30, lett. d), O. P. Il ricorrente non fa che riproporre, nella sostanza, rilievi già compiutamente disattesi sia in sede di merito che di legittimità con le argomentazioni poc'anzi riportate. Pretestuosa è la censura che vorrebbe imputare al Giudice di merito un errore percettivo laddove afferma che "tutte le imputazioni" oggetto di condanna nella più volte citata sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli "sono aggravate ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/91", essendo pacifico, anche per quanto osservato da questa Corte nella sentenza n. 50907/2014, che, per ciò che concerne l'omicidio D'Addario, detta aggravante era stata ritenuta in fatto, ancorché non formalmente contestata, e in tali termini deve essere interpretato il brano motivazionale di cui sopra. Proprio perché ravvisata "in fatto" l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, nessuna pertinenza assume il rilievo circa l'illegittimità della pretesa interpretazione analogica in malam partem dell'art. 7 citato, eseguita per colmare una lacuna normativa. In realtà, la norma innovatrice di riferimento è, semmai, quella che introdusse, con l'art. 1 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 ("Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa"), l'art.
4-bis O.P. nella formulazione che, al comma primo, primo periodo, prevede il divieto di concessione dei benefici penitenziari, tra i quali i permessi premio, salvo il caso di collaborazione con la giustizia, (anche) ai detenuti per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare come nel caso di specie l'attività delle associazioni in esso previste. Di tale norma, peraltro, è stata già pacificamente ritenuta l'applicazione con carattere di retroattività, in quanto l'irretroattività della legge penale opera unicamente con riguardo alle norme incriminatrici e non anche a quelle che disciplinano la materia dell'esecuzione penale (Sez. 1, n. 3834 del 23/9/1994, Rossi, Rv. 199786). Sul punto, del resto, nessuna censura è stata dedotta dal ricorrente. Non resta che aggiungere e ribadire che, in tema di benefici penitenziari, l'art. 30-ter, comma 4, O.P., che consente la concessione del permesso premio "nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art.
4-bis, dopo l'espiazione di metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni", si riferisce, nonostante il rinvio all'intero art.
4-bis O.P., ai soli reati elencati nel comma 1-ter di tale norma, dovendo trovare applicazione per le altre fattispecie la previsione del comma primo dello stesso art.
4- bis O.P., che pone l'alternativa tra il divieto di concessione dei benefici ovvero, nei casi di collaborazione con la giustizia (nel caso di specie, già escluso per lo VE con provvedimenti passati in giudicato: v. ordinanza Sezione Settima n. 43169 del 20/9/2016), la 6 а possibilità del loro riconoscimento secondo le regole ordinarie e senza l'osservanza dei limiti di pena (Sez. 1, n. 37578 del 3/2/2016, Modeo, Rv. 268250). Nell'attenersi, ancora una volta, agli enunciati principi, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha emesso un provvedimento che non può prestare il fianco ad alcun tipo di rilievo critico, né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto quello del vizio di motivazione.
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Filippo Casa Adriano Iasillo R.CG. Си ill h IDEPOSITATA IN CANCELLERIA -8 GEN 2019 E IL CANCELLIERE R P Stefania FAIELLA 7