Sentenza 7 gennaio 2010
Massime • 1
È legittimo il diniego di concessione di permesso premio al condannato per reato commesso per motivi di mafia che il tribunale di sorveglianza abbia verificato attraverso l'esame del contenuto della sentenza, a nulla rilevando la circostanza che nel giudizio non sia stata contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/01/2010, n. 4091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4091 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 07/01/2010
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI EL - Consigliere - N. 10
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 27325/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG EL n. il 23 aprile 1963;
avverso l'ordinanza 14 maggio 2009 - Tribunale di Sorveglianza di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 14 maggio 2009, depositata in cancelleria il 27 maggio 2009, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo avanzato nell'interesse di AG EL avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere che, in materia di permessi premio, aveva ritenuto ostativo il delitto in espiazione pena trattandosi di omicidio che, dall'esame della sentenza, doveva ritenersi commesso per motivi di mafia ancorché non fosse stata contestata la specifica aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 all'epoca del fatto non ancora entrata in vigore.
2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione AG EL chiedendo l'annullamento per il seguente profilo:
- nullità dell'ordinanza in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza e/o errata applicazione della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 30 ter;
veniva contestato che dalla lettura della sentenza in esecuzione si potesse desumere con certezza che i fatti di omicidio per i quali il AG era stato condannato potessero costituire delitti di mafia, anche perché il ricorrente non era stato condannato ne' per l'art. 416 bis c.p. ne' per delitti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7; inoltre il Tribunale non aveva effettuato alcuna valutazione sulla pericolosità sociale del ricorrente a prescindere dall'assenza di condotta collaborativa.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. - Le doglianze difensive costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata ovvero in travisamento della prova, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (Cass., Sez. Un. 2 luglio 1997, n. 6402, rv. 207944; Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930, rv. 203428; Sez. 1, 6 maggio 1998, n. 5285, rv. 210543; Sez. 5,31 gennaio 2000, n. 1004, rv. 215745; Cass. Sez. 5, ord. 14 aprile 2006, n. 13648, rv. 233381). Dal suo canto il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha per contro argomentato diffusamente in merito alla sussistenza della condizione ostativa di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 avendo per vero dedotto la modalità mafiosa degli omicidi di SA NI e ER SE dalla lettura della sentenza gravata ove per lo schema esecutivo adottato nella perpetrazione dei delitti, la qualità di vita delle vittime, degli esecutori dei reati e dei mandanti, nonché la disamina degli scopi perseguiti con le condotte illecite, ben potevano inquadrarsi i fatti nell'ambito di un regolamento di conti di carattere mafioso tra organizzazioni criminali rivali.
3.2. - Poco rileva che al momento della commissione del fatto l'aggravante detta non fosse entrata ancora in vigore atteso che il Tribunale di Sorveglianza, al momento di verificare l'accessibilità del condannato ai permessi premio, deve pur sempre accertare che il richiedente non versi in una delle condizioni ostative di cui alla L.26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e dunque che le fattispecie per i quali è stato condannato, ai soli fini che gli rilevano, senza alcuna sovrapposizione con il titolo esecutivo esitato dal giudizio di cognizione, non rientrino nel catalogo di divieti indicati dalla norma.
3.2.1. - Sulla stessa questione si è del resto già pronunciata, ancora recentemente, questa stessa Sezione di Corte avendo ritenuto legittimo il diniego di concessione di permesso premio al condannato per reato commesso per motivi di mafia essendo stata valutata tale ricorrenza dal Tribunale di Sorveglianza attraverso l'esame del contenuto della sentenza, a nulla rilevando che nel giudizio di merito non fosse stata contestata l'aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n.203 (Cass., Sez. 1 9 aprile 2008 , n. 17816, Sanfilippo, rv. 240005).
Nella fattispecie esaminata, infatti, era stato ritenuto più esattamente che il giudice dell'esecuzione avesse in modo corretto giustificato la propria decisione evidenziando come fosse ostativo alla concessione del beneficio il disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, art 4 bis, comma 1 risultando dalla sentenza che tutti reati per cui il prefato era stato condannato erano di chiara matrice e finalità mafiose, anche se per l'omicidio non era stata contestata la relativa aggravante (cfr. al riguardo anche la sentenza di questa Sezione 11 luglio 2007, Saraceno, rv. 237295).
3.3. - Privo di pregio è altresì l'assunto difensivo secondo il quale una siffatta delibera avrebbe richiesto un preventivo esame della pericolosità sociale del AG, a prescindersi dall'aver constatato il mancato apporto collaborativo (unica condizione necessaria per superare lo sbarramento di prima fascia di cui alla L.26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis) posto che tale esame non è
richiesto dalla legge che opera una presunzione di pericolosità dal titolo della condanna in esecuzione (o da quanto ritenuto che la condanna in sè rechi) e dall'assenza di una collaborazione che vinca detta presunzione.
3.3.1. - Su tale specifica questione va richiamata la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo cui la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede la concedibilità di benefici penitenziari a soggetti detenuti o internati per determinati delitti, "solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva", pone per ciò stesso una presunzione di pericolosità sociale a carico dei soggetti ivi menzionati, per cui in assenza di elementi positivamente dimostrativi della pur allegata (dall'interessato) inesistenza di rapporti con la criminalità organizzata o eversiva, il Tribunale di sorveglianza non ha l'onere di dimostrare, a sostegno della decisione di rigetto della richiesta volta all'ottenimento dei benefici in questione, la effettiva sussistenza dei rapporti sopraindicati (Cass., Sez. 1, 21 dicembre 1993, n. 5612, rv. 196256, Braico).
4 - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010